Corte d'Appello Bari, sentenza 29/10/2024, n. 1378
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Testo completo
N. R.G. 341/2023
N. SENT. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, in persona dei Magistrati: dott. Pietro Mastrorilli -Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino -Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie -Consigliere relatore all'udienza del 15 ottobre 2024 ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MONICA GRASSI;
[...]
-appellante- e assistito e difeso dall'avv. ANNA MARIA DE Controparte_1
PASCALI;
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 680 in data 7 marzo 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe – dipendente dell
[...]
(d'ora in avanti inquadrato Controparte_2 Pt_1 come Operaio Specializzato Categoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della CP_3
, il quale lamentava che dal mese di maggio 2015 l non aveva più
[...] Pt_1 liquidato in suo favore l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – e, per l'effetto: I) condannava l a corrispondere al Pt_1 lavoratore l'importo complessivo di 7.166,98 euro a titolo di indennità chilometrica dovuta nel periodo da maggio 2015 al 13 novembre 2019, oltre accessori come per legge;
II) condannava l' alla rifusione delle spese di lite, con distrazione. Pt_1
In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- i fatti allegati dal lavoratore nel ricorso risultavano documentalmente provati, con particolare riguardo al luogo di residenza in Vieste alla via Quasimodo n. 37, all'ubicazione del cantiere presso cui lavorava in Vieste alla località Mandrione, all'ubicazione del centro di raccolta in Vico del Gargano in Largo Monastero e, infine, alla distanza di 21 km percorsa dal luogo di residenza a quello di lavoro con mezzo proprio (giusta gli estratti Google Maps allegati al ricorso);
1
- l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall rispetto alla Pt_1 normativa regionale era infondata, trattandosi di materia non rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ed in ragione della norma di interpretazione autentica di cui all'art.7 bis della L. n. 155/2021;
- la posizione del ricorrente si collocava nell'ipotesi prevista dall'art.12, comma 2, lett. a) della n. 3/2010, essendo il un operaio a suo tempo assunto a CP_4 CP_1 tempo indeterminato dalla e poi transitato all in virtù della CP_3 Pt_1
Delibera della Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010 (in cui il suo nominativo compariva alla posizione n. 26 dell'allegato 9);
- di conseguenza, in seguito a detta delibera il lavoratore era transitato alle dipendenze dell ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n. 165/2001;
Pt_1
- da tanto scaturiva che l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa fatta valere dal era l e non di certo la dovendo CP_1 Pt_1 CP_3 applicarsi al personale trasferito l'art.2112 c.c. esplicitamente richiamato dall'art.31 cit. ed afferendo la pretesa oggetto di causa ad un periodo successivo al suo trasferimento;
- nella specie, il lavoratore aveva esercitato l'opzione di cui al comma 5 dell'art.12 della L.R. cit. al fine di essere inquadrato nel CCNL privatistico (giusta la lettera raccomandata a. r. all. sub n. 24 del relativo fascicolo processuale);
- pertanto, sia l'art.23 del CIRL che l'art.54 del CCNL del 7.12.2010 potevano ritenersi applicabili al caso in questione;
- la nozione di centro di raccolta era stata identificata dall'accordo del 18 aprile 2011, richiamato dal successivo accordo del 4 maggio 2011;
- sulla base di tali pattuizioni collettive il ricorrente aveva maturato il diritto a percepire un rimborso calcolato sulla base di 21,00 km, pari cioè alla distanza chilometrica coperta nel percorso di andata e ritorno effettuato dal luogo di residenza al centro lavorativo di pertinenza;
- anche gli accordi sindacali successivi avevano inteso attribuire rilievo ai fini dell'indennità chilometrica ai luoghi maggiormente vicini alla residenza del lavoratore, salva la deroga di detto criterio per esigenze di servizio con il relativo onere probatorio a carico dell Pt_1
- da ultimo, doveva mettersi in evidenza - ad ulteriore conferma della fondatezza delle ragioni del lavoratore – che l gli aveva riconosciuto l'indennità chilometrica Pt_1 fino al mese di aprile del 2015 e non aveva dedotto alcun mutamento della situazione di fatto atto a giustificare l'interruzione dei pagamenti;
- pertanto, l' doveva essere condannata a pagare al ricorrente la somma Pt_1 richiesta nella misura risultante dai conteggi allegati al ricorso, non contrastati dall'Agenzia in termini specifici né in forza di calcoli alternativi. 2. Con ricorso del 7 aprile 2023 l ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1 di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
2 3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 15 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono. 4.1. Con il primo motivo l censura la sentenza gravata per non avere rilevato Pt_1 il suo difetto di legittimazione passiva, evidenziando che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, con la Deliberazione n. 863 del 23 marzo 2010 la Giunta Regionale aveva proceduto soltanto ad individuare il personale da trasferire ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a), della L.R. Puglia n. 3 del 2010 ma non era stata adottata alcuna determinazione conseguente attraverso la quale il personale della era stato poi effettivamente trasferito all CP_3 Pt_1
Secondo l'appellante, pur prestando il lavoratore la propria attività per conto dell in regime di avvalimento, egli continuava ad essere dipendente regionale Pt_1 inquadrato nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con l'ulteriore conseguenza che in suo favore non poteva essere riconosciuta alcuna indennità di percorrenza chilometrica perché non prevista nel citato CCNL di Comparto. 4.2. Con il secondo motivo l si duole dell'erroneità della pronuncia impugnata Pt_1 laddove ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro in esame la contrattazione di diritto comune in contrasto con quanto previsto nel contratto di lavoro intercorso tra le parti. 4.3. Con il terzo motivo l' stigmatizza la statuizione di prime cure per il suo Pt_1 contrasto con l'art.117 Cost. e con gli artt. 40 e ss.gg. del D. Lgs. n. 165/2001, evidenziando che l'ordinamento civile, del quale fanno parte anche le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a., è materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett. l, Cost.) e soggiungendo che in base al D. Lgs. n. 165 del 2001 l'inderogabile volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze dei soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall . CP_5
4.4. Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia giudiziale sull'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui all'art.6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale - a suo avviso - a partire dall'anno 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non avrebbe più potuto essere erogata. 4.5. Con il quinto motivo l lamenta la violazione dell'art.2697 c.c., Pt_1 rappresentando che non vi sarebbe prova del fatto che l'istante abbia lavorato presso il cantiere ubicato in località Mandrione nel Comune di Vieste, né che abbia utilizzato il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro e nemmeno che non vi fossero mezzi di trasporto per raggiungere il posto di lavoro;
soggiunge che il Tribunale avrebbe erroneamente richiamato il verbale di accordo del 4 maggio 2011 (relativo alla stabilizzazione degli O.T.I. irrigui e non degli O.T.I. forestali, come nel caso dell'appellato) e che l'erogazione in via di fatto dell'indennità chilometrica da parte dell fino al mese di aprile del 2015 non potrebbe considerarsi sufficiente a Pt_1 costituire una posizione soggettiva in capo al lavoratore.
3 4.6. Nel sesto ed ultimo motivo si deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha attribuito natura interpretativa alla disposizione di cui all'art.7 bis della L. n. 155/2021 sul presupposto che la stessa retroagisca, sì da legittimare l'applicazione della contrattazione privatistica anche alla fase del rapporto di lavoro antecedente alla sua entrata in vigore. 5. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la novità delle deduzioni contenute nell'atto di gravame. Com'è noto, nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. Cass. n. 5051 del 2016
e n. 2271 del 2021). Il divieto dei nova sancito dall'art.437 c.p.c., difatti, non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, giacché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di prove confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (v., in