Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/02/2024, n. 53

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/02/2024, n. 53
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero : 53
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo



CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. ALBERTO IANNUZZI Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 815 del Ruolo Generale dell'anno 2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1205/2017, pubblicata il 31.10.2017 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, e vertente tra
ON NT (C.F. [...]), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Clelia Imperio, elettivamente domiciliato in Matera alla Via Ugo La Malfa, n. 25, presso lo studio del difensore
APPELLANTE

CONTRO
NO RI CA (C.F. [...]), NO
NC (C.F. [...]), NO AT (C.F.
[...]), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. IN Nota, elettivamente domiciliati in Potenza alla Discesa
San Gerardo, n. 180, presso lo studio dell'avv. Ivana Enrica Pipponzi
APPELLATI

1
NONCHE' CONTRO
AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (A.L.S.I.A.),
(P.I. 00627370778), rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta in appello, dall'avv. Pierluigi Diso, elettivamente domiciliata in Matera alla Via Virgilio, n. 5, presso lo studio del difensore.
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2023 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.12.1999 RE ON conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Matera, NO NC e NO MA TE onde sentir dichiarare
l'illiceità di alcuni manufatti da loro realizzati in violazione delle distanze dal confine e, per l'effetto:
1) ordinare la completa demolizione delle opere abusive relative ai volumi V/1 e V/2 e la parziale demolizione delle opere relative ai volumi V/3 e V/4;
2) ordinare la completa demolizione del muro di cinta e il rispristino dello stesso con nuova muratura;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di £ 1.423.000 per le lesioni con distacchi strutturali;
4) ordinare la completa rettifica della bocca di scarico delle acque pluvie e la completa ricomposizione strutturale
e funzionale della muratura mediana-confinaria di fabbrica, così come originariamente esistente tra il proprio porticato e quello di proprietà NO-A.T.E.R., secondo le indicazioni della consulenza di parte;
5) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva: 1) di disporre C.T.U. volta ad accertare l'esecuzione delle opere abusive
e i danni subiti;
2) di ammettere prova per testi;
3) di ammettere interrogatorio formale di NO
MA TE e di NO NC.
In fatto, esponeva: 1) di essere proprietario, in Borgo La Martella di Matera alla Via Isonzo, n. 17, di immobili confinanti con quelli di proprietà dei convenuti;
2) di aver realizzato i convenuti una serie di opere in violazione delle distanze dal confine, alla luce dell'art. 14 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Matera;
3) di avere le modifiche apportate al muro di recinzione trasformato lo stesso in un muro di fabbrica e comportato uno
2
sconfinamento nella sua proprietà;
4) di avere le opere strutturali e aggiuntive causato una modifica della bocca di scarico originaria dello sfogo delle acque pluvie, provocando un'alterazione del normale e regolare deflusso delle acque pluvie e delle euritmie caratteristiche del Borgo, creando così un danno ambientale e territoriale.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 7.3.2000 si costituivano in giudizio NO NC e NO MA TE, che chiedevano il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore alla demolizione dello stabile, composto di un solo piano, costruito in violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni, anche ambientali e territoriali, da quantificare in corso di causa o equitativamente.
Chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni avendo l'attore realizzato maggiori superfici e volumi su quelli preesistenti.
In via subordinata, eccepivano la prescrizione dell'azione essendo state le opere realizzate oltre vent'anni prima.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e, all'esito, ammetteva
l'interrogatorio formale delle parti e la prova per testi.
Con ordinanza depositata il 12.3.2007 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'A.L.S.I.A., sul presupposto di una comproprietà con i convenuti della particella 651 e della piena proprietà della particella 650.
Con atto di costituzione e risposta datato 16.11.2007 si costituiva in giudizio l'Agenzia Lucana di
Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), che chiedeva di essere estromessa dal giudizio essendo estranea ai fatti di causa.
Dopo aver premesso di aver ceduto, con atto del 27.1.1999, la particella 651 all'A.T.E.R. di Matera, affermava che la particella 650 era di sua proprietà, ma eventuali lesioni di diritti nei suoi confronti non rientravano nei poteri di tutela delle parti in causa.
All'udienza del 13.10.2008 il Tribunale nominava il C.T.U., che, a seguito di alcuni rinvii, il
29.4.2013, depositava il proprio elaborato e, il 27.1.2014, i chiarimenti richiesti.
3
All'udienza del 10.12.2015 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per il decesso di
NO NC.
Il giudizio veniva riassunto nei confronti di NO IN e NO AL, quali eredi di NO NC, nonché nei confronti di NO MA TE, che, preliminarmente, eccepivano la carenza di legittimazione processuale in capo a NO MA TE e a NO
AL deducendo che NO IN era il nuovo proprietario dell'immobile, mentre
NO MA TE non ne era mai stata proprietaria, ma citata erroneamente in giudizio figurando il suo nome solo catastalmente.
All'udienza del 30.3.2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1205/2017, pubblicata il 31.10.2017, il Tribunale di Matera così provvedeva: 1) rigettava la domanda di parte attrice;
2) accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condannava parte attrice alla demolizione dei gabbiotti (pollai), nonché all'arretramento del deposito sul fronte laterale fino alla distanza di 8,00 mt dal confine;
3) rigettava nel resto;
4) compensava per 1/3 le spese di lite e condannava parte attrice al pagamento dei restanti
2/3 in favore di parte convenuta;
5) condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'A.L.S.I.A.;
6) poneva a definitivo carico di parte attrice le spese di C.T.U.
Innanzitutto, il Giudice di prime cure evidenziava che, dal tenore dell'atto di compravendita del
9.7.1984, in favore di RE ON, non si evinceva l'esistenza di un patto di riservato dominio in favore dell'ente alienante e che il riconoscimento del diritto di prelazione di quest'ultimo in caso di successiva vendita del medesimo bene confermava l'immediato effetto traslativo della vendita.
Poi, evidenziava che non vi erano i presupposti per l'invocata estromissione dal giudizio dell'A.L.S.I.A. essendosi essa stessa dichiaratasi proprietaria della particella 650.
Quanto alla particella 651, evidenziava che il C.T.U. aveva dedotto che, il 30.9.2003, fosse passata interamente in proprietà della convenuta.
Inoltre, dopo aver affermato che il diritto ad ottenere la riduzione in pristino dell'immobile costruito in violazione delle distanze legali era imprescrittibile, perché modellato sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolto non già ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma
l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù, sosteneva che
l'imprescrittibilità di tale azione poteva essere paralizzata solo a fronte della prova della maturata usucapione a mantenere la costruzione ad una distanza inferiore a quella legale.
Alla luce di tali premesse teoriche, ritenuto indispensabile valutare le risultanze delle prove orali svolte in relazione a tale specifico profilo, assumeva maturata l'usucapione in favore dei convenuti.
4
E se da un lato riteneva non utile allo scopo l'esito dell'interrogatorio formale dell'attore, dall'altro riteneva plurime, univoche e concordanti le dichiarazioni rese sul punto dai testi di parte convenuta, in particolare DI SE, escusso all'udienza del 20.2.2004, FI SE e OS
IN, escussi all'udienza del 17.1.2005, dalle quali era emersa la costruzione ultraventennale dei manufatti V/1, V/2, V/3 e V/4, non scalfite dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, in particolare PP AS, escussa all'udienza del 20.2.2004, PR AU ed OL
AU, che non avevano fornito elementi utili a suffragare in modo puntuale l'epoca di realizzazione degli stessi ad opera dei convenuti.
Infine, quanto al volume identificato come V/4, affermava che, anche a voler ritenere decisiva
l'affermazione resa da NO NC in sede di interrogatorio formale in merito all'epoca di realizzazione (1986), la domanda comunque andava rigettata nel merito tenuto conto delle risultanze della C.T.U. sotto tale specifico profilo.
Al riguardo premetteva che: 1) l'attore aveva, altresì, contestato un'illegittima variazione del muro di recinzione, perché innalzato e trasformato in muro di fabbrica con correlativa violazione delle distanze legali e modifica della bocca di scarico originaria dello sfogo delle acque pluvie;
2) l'attore aveva concluso chiedendo la demolizione del muro di cinta e il suo ripristino con nuova muratura,
l'ordine di rettifica della bocca di scarico delle acque pluvie e la completa ricomposizione strutturale
e funzionale della muratura mediana-confinaria di fabbrica;
3) i convenuti avevano contestato la trasformazione del muro di cinta
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi