Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 13

CA Trento
Sentenza
25 gennaio 2025
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CA Trento
Sentenza
25 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 13
Data del deposito : 25 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato seguente compravendita
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 174/2022 R.G. promossa
da
SI SE, c.f. [...], nato a [...] il [...],
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gangemi del Foro di Bolzano giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa n. 4351/2020 TB
Bolzano e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 39100 Bolzano
pagina 1 di 18
(BZ), via Manlio Longon 4
- appellante -
contro
EK Möbel GmbH/srl, c.f. 02823900218, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39022 Lagundo (BZ), Untergandlweg 6 c,
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dd.
02.12.2020, depositata sub doc. 1 nella causa n. 4351/2020 del Tribunale di
Bolzano (all.1), dall'avv. Gernot Rössler, con domicilio eletto presso il suo studio in 39100 Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio 6
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 741/2022 del Tribunale di Bolzano di data 22.07.2022 / 23.07.2022 – compravendita -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2024 con assegnazione del termine perentorio del 07.10.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 28.10.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
conclude come in atti, con conclusioni che qui si riproducono, con richiesta di
condanna alla restituzione di quanto medio tempore versato dall'appellante in
pagina 2 di 18 esecuzione della sentenza d'appello giusto pignoramento presso terzi già
dichiarata da parte appellata nel proprio foglio di pc del 26/06/2023
2) Nel merito
In riforma della sentenza di primo grado, rigettarsi le domande proposte
dall'appellata in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni
espresse in atti e per l'effetto dichiararsi la risoluzione dei contratti di
compravendita di cui agli ordini n 203 del 01/02/2020 e n. 225 del 08/02/2020
per colpa e causa dell'appellata, condannandosi la stessa a restituire
all'appellante le somme versate a titolo di caparra di € 1.050,00 sull'ordine n.
203 e sull'ordine n. 225 l'acconto di € 4.000,00
3) in via subordinata
Nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di risoluzione del contratto,
accertarsi e dichiararsi che il prezzo di vendita per l'ordine n. 203 è di € 3.896,10
e per l'ordine 225 13.555,00 e per l'effetto rigettarsi le ulteriori pretese
dell'appellata, subordinando il pagamento del prezzo da parte dell'appellante al
momento della consegna della merce dedotti gli acconti già versati.
4) in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
del procuratore di parte appellata:
pagina 3 di 18 Il procuratore della parte appellata EK Möbel Gmb/srl, precisando che sino al
31.05.2024 sullo stipendio pignorato del debitore SI è stato versato in rate
mensili l'importo minore di € 11.379,89, conclude come da comparsa di
costituzione e risposta dd. 17.01.2023, non accettando il contraddittorio su
eventuali domande nuove, ossia:
“- nel merito: rigettare l'appello proposto nei confronti dell'EK Möbel GmbH/Srl e
confermare la sentenza di primo grado;

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado di
giudizio oltre accessori come per legge e successive incombenze;

- in via subordinata istruttoria e soltanto ove ritenuto necessario si insiste nelle
proprie istanze formulate in primo grado in atto di citazione dd.

2.12.2020 e

memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 dell'1.07.2021 e memoria ex art. 168, co. 6 n.2
dell'01.09.2021, non assolte perché ritenute superflue con ordinanza del
20.01.2022.”
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con atto di citazione notificato il 22/12/2020 EK EL S.R.L. conveniva
avanti a questo Tribunale di Bolzano il sig. SE SI chiedendo il
pagina 4 di 18 pagamento del prezzo di vendita di alcuni beni mobili e delle spese legali
stragiudiziali, con condanna del convenuto al ritiro della merce compravenduta
e, se ritenuto, con autorizzazione dell'attrice a depositare la merce per conto e
a spese del convenuto in un locale di pubblico deposito.
L'attrice esponeva che
- il sig. SI con ordini n. 203 e n. 225 acquistava dalla EK EL diversi
mobili d'arredo per una casa in fase di costruzione, al prezzo rispettivamente
di € 3.896,10 e € 13.555,00, da saldare al momento del ritiro, previsto per
metà maggio 2020;

- sull'ordine n. 203 versava l'acconto di € 1.050,00 e sull'ordine n. 225 quello
di € 4.000,00;
- a maggio del 2020, essa attrice comunicava al sig. SI la disponibilita al
ritiro dei mobili ordinati, chiedendo il pagamento del saldo del prezzo;

- il sig. SI giustificava il suo inadempimento con ritardi nella costruzione
della casa, legati al corona virus;

- non avendo il convenuto saldato immediatamente il prezzo, la EK EL
chiedeva al sig. SI l'ulteriore somma di € 1.714,12, pari allo sconto
applicato del 10% sui mobili acquistati, come previsto all'art. 3 [rectius: punto
V] delle condizioni generali del contratto di compravendita;

pagina 5 di 18 - erano stati inviati diversi solleciti di pagamento al convenuto, con
maturazione del diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali;

- il sig. SI dichiarava espressamente di voler saldare solo il prezzo in
origine concordato per l'acquisto dei mobili, quindi con lo sconto del 10%,
nonche di ricevere la merce;

- l'attrice, non essendo disposta ad accettare il pagamento della merce senza
l'ulteriore prezzo del 10% e delle spese legali, e stata costretta a instaurare il
procedimento giudiziale.
Il convenuto si costituiva in giudizio, confermando sostanzialmente
l'esposizione dei fatti da parte dell'attrice, rilevando ed eccependo, in sintesi,
quanto segue:
- in considerazione del ritardo nella consegna dell'immobile esso sig. SI
aveva chiesto il posticipo della consegna della merce e di conseguenza anche
del pagamento;

- a causa di questo imprevisto e nato il disguido fra le parti, che ha
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