Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2024, n. 3138

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2024, n. 3138
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3138
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati: DI SARIO dott.ssa V Presidente rel.
SELMI dott. V Csigliere CERVELLI dott. V R Csigliere
all'esito dell'udienza del 26.09.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3 6 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
elett.te dom.to in Roma, via Timavo, n. 3, presso lo studio Parte_1 hidiacono, rappresentato e difeso dagli avv.ti F G e P F giusta procura depositata in telematico
APPELLANTE
E
elett.te dom.to in , Via IV Novembre, n. 25, Controparte_1 CP_1 omunale nella pe dell'avv. C M, che, rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATO
E
elett.te dom.to in Sezze Scalo (LT),Via Veneto, n. 22A, presso CP_2
P D A, che la rappresenta e difende giusta procura del giudizio di primo grado in atti
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1268/2022 del Tribunale di Latina pubblicata il 24.11.2024 e notificata il 07.12.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'Arch. dipendente del con qualifica di Parte_1 Controparte_1
Dirigente, ha agito in sede monitoria allegando di avere ottenuto dall'organismo competente la positiva valutazione della performace per l'anno 2015, senza però ricevere il pagamento della corrispondente retribuzione di risultato nonostante il
1


riconoscimento del dovuto da parte dello stesso CP_1

1.1 Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso e con decreto ingiuntivo n. 19/2019 ha ingiunto al il pagamento dell'importo richiesto di € Controparte_1
11.064,16 oltre accessori e spese di lite.

1.2. Il ha proposto tempestiva opposizione eccependo Controparte_1
l'insussi sti per l'emissione del decreto ingiuntivo in ragione della sospensione dell'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2015, a causa dei procedimenti penali pendenti a carico del dipendente chiedendone la revoca;
ha inoltre proposto domanda in via riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna del dirigente alla restituzione dell'importo di € 17.243,61, percepito indebitamente, di cui agli atti di liquidazione dal medesimo adottati per l'asserita attività di coordinamento di alcuni gruppi di lavoro.

1.3. Nella resistenza di e autorizzata, su istanza di questi, la Parte_1 chiamata in causa della , che si è costituita opponendosi alla domanda CP_2 di garanzia, il Tribunale di Latina ha così deciso:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2019;

- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna Parte_1 alla restituzione nei confronti del dell'importo Controparte_1 oltre interessi dalla messa in mora del 29.11.2013;

- rigetta la domanda di manleva avanzata dall'opposto
- condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1 che € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali CP_1 come per legge;

- condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della Parte_1 ano in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese CP_2 generali come per legge

1.4. Il primo Giudice: i) ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, osservando che nel fascicolo monitorio l'Arch. aveva prodotto sia la “Comunicazione Esito Valutazione della Pt_1
Perfor resa nell'anno 2015 dall'O.I.V. anche nei suoi confronti, sia la delibera n. 1980/2016 di approvazione della valutazione dei risultati dirigenziali con impegno di spesa da parte del ;
ii) ha ritenuto fondata Controparte_1
l'eccezione impeditiva all'erogazione sollevata dal in sede di Controparte_1 opposizione>, affermando che costituisce circost dirigente, in relazione a condotte tenute negli anni dal 2010 al 2014 sia stata attinta da misure cautelari custodiali e rinviata a giudizio in tre distinti procedimenti nei quali il si è costituito parte civile> ed ha posto in rilievo che il CP_1 CP_1 già nel delibera n. 336/2016 del 6.12.2016 con cui ha preso valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2015 (prodotta anche nella fase monitoria ma con l' sul nome della dirigente) ha ritenuto di Pt_2 sospendere l'erogazione della retribuzione di risultato per la dirigente Pt_1
(e per altro ex dirigente del in considerazione della notifica da
[...] CP_1 ella Procura della misura c n carcere a carico della dirigente e dell'avvio di plurimi procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni 4 dirigenziali;
il Comune ha altresì proceduto con delibera n. 1980/2016 del 9.12.2016 (anch'essa prodotta nella fase monitoria con sul Pt_2 nominativo della ricorrente) ad approvare la valutazione dei risult ziali per l'anno 2015 operata dall'O.I.V. e, nel richiamare il contenuto della

2 precedente delibera n. 336/2016 con cui è stata disposta la sospensione del pagamento della retribuzione di risultato della ha specificato che per la Pt_1 suddetta indennità di procedeva ad accantonamento da parte dell'Ufficio>; ha concluso affermando che non vi è stata, pertanto, una valutazione positiva della performance da parte della amministrazione, bensì, unicamente, una proposta di valutazione positiva da parte dell'O.I.V.;
l'iter amministrativo di valutazione positiva della perfomance della dirigente non risulta quindi concluso (ma sospeso in attesa degli esiti del giudizio penale e disciplinare), con la conseguenza che non sussiste, allo stato, il diritto della dirigente alla percezione della indennità di risultato per l'anno 2015
>;iii) ha dichiarato ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale proposta dal in quanto il Controparte_1 principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.lgs. n. 165/2001, art. 24, comma 3 e art. 27, comma 1 < opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio (in tal senso ex multis Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, n.12371)>;iv) ha respinto l'eccezione di prescrizione qualificando l'azione esercitata dall'Amministrazione, come oggettivo con conseguente operatività del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.>;
xi) da ultimo, ha respinto la domanda di manleva formulata dall'Arch. nei confronti dell' affermando che la domanda Pt_1 CP_2 avanzata non è una d rattere risarcitorio, bensì, come CP_1 evidente, una azione di ripetizione dell'indebito, rispetto alla quale è passivamente legittimato unicamente il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta (Cass. 25170/2016)>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l'Arch. Parte_1 lamentando: 1) l'erroneità della stessa nella parte in cui ha rit l'eccezione impeditiva alla erogazione della retribuzione di risultato sollevata dal
in contrasto con le risultanze documentali, attestanti il Controparte_1 completamento dell'iter di riconoscimento della prestazione premiale e in assenza dei presupposti della disposta sospensione;
ha lamentato quindi la violazione delle norme di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 165/2001, agli artt. 4 e 5, Legge n. 2248/1865 ed all'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, oltre che delle fonti negoziali di cui agli artt. 17 e segg., CCDI della dirigenza e di cui alla G.M. 515/2005, tenuto conto che i fatti oggetto dei giudizi penali erano anteriori al 2015 e non avevano alcun collegamento con le prestazioni rese nel 2015 con una diversa posizione;
ha lamentato anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre che dei richiamati artt. 4 e 5, Legge n. 2248/1865 e art. 63, D.Lgs. 165/2001, per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della Deliberazione di G.M. n. 336/2016 del 06.12.2016;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
per omessa sussistenza dei presupposti di legge;
l'erro
[...] sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l' auto-erogazione delle somme, come maggiorazione per lo svolgimento di attività di coordinamento di gruppi di lavoro, progetti e gare, avesse costituito una violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, denunciando la violazione dell'art. 24, D.Lgs. 165/2001, dell'art. 92, D.Lgs. n. 163/2006, degli artt. 182 e 184 D.Lgs.
3
n. 267/2000
, artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio della buona fede del percipiente.;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ente in violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e degli artt. 2948 e 2956 c.c., dovendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale e non decennale;
6) l'erroneità della decisione nella parte in cui ha liquidato sulla somma riconosciuta al CP_1 anche gli oneri fiscali e contributivi nonché gli interessi legali, (difet malafede);
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di garanzia verso in violazione dell'art. 16 del Contratto CP_2 assicurativo.

2.1 Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.

2.2 Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione CP_2 passiva e contestando il gravame di cui ha chiesto il rigetto.

2.3. Respinta con ordinanza del 09.02.2023 l'istanza di inibitoria, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei ridotti limiti di seguito esposti.
4. La prima censura dell'appellante riguarda la statuizione con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 19/2019 ed è infondata.

4.1. già dipendente del con qualifica di Parte_1 Controparte_1 dirig sede monitoria rivendi sultato per l'anno 2015 nell'importo di € 11.064,16 e allegando a fondamento dell'azionata pretesa la positiva valutazione dell'OIV di cui al prodotto doc. 2 fascicolo monitorio e
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