Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2024, n. 701

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2024, n. 701
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 701
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai Magistrati


1. dr.ssa A C C Presidente rel.


2. dr.ssa R B C Consigliere


3. dr.ssa M A Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all' udienza del 1° Febbraio 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2263/2021 R.G. lavoro vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. P G (C.F.: ) e con lui elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Piazza Nolana n°13;

- Appellante
E
(C.F. ), con sede in Napoli alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 101, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , segretario CP_2
Generale, elett.te dom.ta in Somma Vesuviana (Na) alla Via Monaciello n.20 presso lo studio dell'Avv. R R, C.F. dalla quale è rapp.ta e difesa che dichiara, ai C.F._2 sensi e per gli effetti dell'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax al 081/8932584 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica
Email_1
- Appellato
FATTO E DIRITTO
1


Con ricorso depositato in data 21.01.2020 presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, il ricorrente, , ha dedotto di aver prestato attività lavorativa per il sindacato Parte_1 Org_1 dal 1980 al 2017 e ha chiesto la condanna alla corresponsione dei compensi mai pattuiti e mai corrisposti.
Affermava, che nel corso di tale collaborazione aveva riscosso il solo rimborso delle spese sostenute per recarsi fuori sede, ma di aver diritto, sulla base della contrattazione collettiva economica e normativa adottata dalla al trattamento economico a lui spettante per i ruoli rivestiti e per l'impegno Org_1 assolto in favore del sindacato e ciò a prescindere dalla natura del rapporto intercorso tra le parti (se subordinato, autonomo o volontario). Ha chiesto, quindi, di ricevere un compenso che fosse rapportato in misura non inferiore al livello d1 di inquadramento della classificazione del contratto collettivo Cgil e conformato alle previsioni normative ed economiche di tale contratto ovvero determinato utilizzando come parametro di riferimento l'art 36 Cost. o in alterativa l'art. 2225 c.c. laddove il rapporto non sia qualificabile come lavoro subordinato.
Instaurato il contradittorio si costituiva il sindacato che eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 414 c.p.c. e negava la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la parti e che il ricorrente fosse stato assoggettato a direttive sulle attività da seguire o ad orari da osservare. Deduceva, infatti, che il
era stato un mero rappresentante sindacale e che, in quanto tale, aveva svolto in maniera del Pt_1 tutto spontanea e gratuita attività di proselitismo e di assistenza per i colleghi lavoratori.
Il giudice adito decideva la controversia con sentenza n. 4503/2021 pubbl. in data 08.07.2021 dichiarando
l'inammissibilità della domanda e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite che venivano liquidate in € 900,00.
Con ricorso depositato in data 23.07.2021 ha proposto tempestivo appello contestando Parte_1 la declaratoria di inammissibilità della domanda come configurata dal Tribunale.
Ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell' art. 101 cpc ritenendo che il giudice di primo grado avesse deciso improvvisamente la causa sulla base di una questione rilevata d' ufficio senza preventivamente attivare il contraddittorio tra le parti;
ha evidenziato che la domanda proposta concerne la pretesa di perequazione di corrispettivi dovuti in virtù del rapporto intrattenuto con la resistente ed indipendentemente dal titolo del suo fondamento;
ha affermato che essendo la domanda sottesa ad una prestazione lavorativa indipendentemente dalla sua qualificazione, la stessa è da ritenersi di competenza del Giudice del Lavoro;
ha, contestato la rimessione in termini concessa in primo grado per la costituzione della resistente;
infine, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l' inammissibilità della domanda non integri un motivo di compensazione delle spese di lite e ha condannato il ricorrente secondo soccombenza.
Costituitosi la ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_3
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art.
127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello va rigettato, dovendosi condividere appieno le argomentazioni del giudice di prime cure.
2
Va disattesa l'eccezione relativa al vizio procedurale in relazione al mancato avviso alle parti ad opera del
Giudice del suo intendimento di decidere la causa sulla base degli atti di causa, in assenza di attività istruttorie ed al solo esito del deposito della comparsa di costituzione della resistente.
Rileva il Collegio che, non avendo il Tribunale rilevato d'ufficio questioni su cui sollecitare il contraddittorio tra le parti, non vi era alcun ostacolo alla decisione della causa de plano, sulla scorta del materiale istruttorio documentale, all'esito della costituzione della resistente.
La domanda avanzata con il ricorso introduttivo correttamente è stata dichiarata inammissibile dal
Tribunale .
Il primo Giudice ha invero sottolineato che dal ricorso non era possibile avere immediata contezza del thema decidendum non risultando agevole l'individuazione di quanto richiesto e delle ragioni in forza delle quali avanzava pretese.
Ebbene questa Corte condivide e fa proprie le considerazioni svolte dal Tribunale, evidenziando che la valutazione complessiva che il giudice deve effettuare al fine di accertare se, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto dell'atto introduttivo, lo stesso tuttavia estrinsechi in maniera inequivocabile sia le ragioni che hanno indotto l'attore ad adire il giudice, sia il bene della vita da lui richiesto, presuppone una sorta di autointegrazione dell'atto che tuttavia, nel caso specie, appare impossibile per l'assoluta carenza di elementi integrabili.
Invero, dalla lettura del ricorso introduttivo, non è dato comprendere le ragioni che hanno portato alla pretesa rivendicata in ricorso .
Nella specie , infatti , non è tanto l'esposizione dei fatti di causa ad essere carente quanto le ragioni di diritto che supportano la domanda per come formulata .
Segnatamente le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa appaiono sufficientemente indicate , atteso che il ricorrente riferisce di aver lavorato in maniera continuativa e senza soluzione di continuità dal maggio
2007 al 28.2.2021 , di aver prestato la propria attività lavorativa per 4 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana da novembre a marzo e per 10 ore al giorno per cinque giorni alla settimana da aprile ad ottobre
. E dunque gli elementi fattuali che supportano la domanda appaiono sufficientemente indicati. Quello che invece appare assolutamente carente è la indicazione delle ragioni di diritto che giustificano la domanda per come proposta e tale carenza non è integrabile attraverso una rinnovazione del ricorso introduttivo , a meno di consentire una completa riedizione dell'atto .
Nella fattispecie, in assenza di un contratto scritto tra le parti e a fronte della contestazione del sindacato circa la natura esclusivamente volontaria e spontanea della collaborazione intercorsa, ciò che rileva è che il ricorrente ha omesso di qualificare il tipo di rapporto di lavoro per il quale richiede il pagamento dei compensi spettanti in virtù del contratto collettivo Cgil ovvero ai sensi dell' art. 36 Cost. o ancora in alternativa, determinabili ex art. 2225 c.c., lasciando aperte varie possibilità interpretative. Il contratto collettivo allegato e sul quale l' appellante fonda le sue pretese chiarisce, infatti, espressamente che il campo di applicazione della predetta contrattazione “disciplina il rapporto tra la cgil e le compagne e i compagni che operano con comandi, distacchi, aspettative non retribuite, rapporti di lavoro a tempo
3
indeterminato, con contratti di collaborazione o con incarichi temporanei, ivi compresi quelli di natura volontaria” i quali ultimi esulano dalla competenza del giudice del lavoro circoscritta dall' art. 409 c.p.c.
Il ricorso risulta pertanto generico, contraddittorio e privo di allegazioni sufficienti a delineare al meglio il campo di indagine del giudice. Le lacune e le ambiguità da cui risulta affetto il ricorso introduttivo permangono altresì nell'atto di appello in cui l' appellante specifica che il ricorso conteneva una sola domanda di perequazione dei corrispettivi erogati nel rapporto intrattenuto con la resistente laddove è evidente che in primo grado non veniva richiesta alcuna perequazione, bensì un trattamento economico mai ricevuto.
Inoltre, a proposito dell'individuazione del datore di lavoro e della natura autonoma o subordinata del rapporto occorre rifarsi al principio dell'effettività dello stesso come espresso da Cass. in sentenza n.
3418/2012 di tal che le deduzioni contenute nell' atto introduttivo del giudizio inducono a ritenere che tra le parti non sia sorto alcun rapporto lavorativo.
E' tuttora fermo presso la giurisprudenza di legittimità il principio, di risalente formazione, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente dovendo la qualificazione medesima desumersi oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto. Occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione piuttosto che dalla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (cfr. Cass. sent. n. 9292/2000 e Cass. Sez. Lav. sent. n. 11207/2009).
Com' è noto il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro e il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta ha precisi oneri di allegazione, ancor prima che di prova, dei fatti costitutivi del proprio diritto.
Orbene, nel caso di specie questo giudice ritiene che il ricorrente non abbia assolto all' onere della prova ex art. 2697 c.c. circa l'esistenza di un rapporto di lavoro secondo le modalità dedotte in ricorso.
Nel caso in esame, manca nel ricorso introduttivo ogni allegazione idonea a comprovare la sussistenza di un rapporto di lavoro essendo omessa ogni indicazione sulle modalità concrete (in termini di luogo, mansioni e determinazioni direttive) della dedotta attività lavorativa ed essendo finanche pretermessa la indicazione del (presunto) datore di lavoro. Le carenze assertive del ricorso non possono essere sanate dalla documentazione versata in atti, considerato che, da un canto, le prove (anche documentali) possono essere esaminate solo a supporto di specifiche allegazioni, la cui carenza rende le stesse tamquam non esset.
Pertanto, attese le evidenti carenze strutturali della pretesa azionata sia nell' an che nel quantum, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si deve dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
l'impugnazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi