Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1138
CA Napoli
Sentenza
8 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4817/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 7 novembre 2023, n. 1373), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta mandato in calce all'atto di gravame dall'avv. Francesca D'Alessandro (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla via C.F._2
Arcora n. 110 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv.
Gianmaria Vigliotti (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli, alla via Gabriele Jannelli n. 186 (p.e.c.:
; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 06.09.2019, CP_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli con il 07.07.1973, dal quale erano nati quattro figli, chiedendo dichiararsi da Parte_1 lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della coniuge - difettandone i presupposti di legge - e revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento (a lui imposto in sede di separazione) delle figlie maggiorenni (nata l'[...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 conviventi con la madre;
con vittoria delle spese di lite.
Sentito il solo ricorrente all'udienza del 16.02.2021 (per la quale la controparte non si era costituita), il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti (ed in particolare revocati gli assegni posti a carico del in favore della e delle figlie e CP_1 Pt_1 Per_1
, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza in data 18.11.2022. Per_2
La resistente si costituiva successivamente in giudizio con comparsa del 10.05.2021, chiedendo a sua volta dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed instando per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese, non opponendosi altresì alla revoca dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.04.2023, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 1373 del 07.11.2023, depositata il 12.05.2023, il Tribunale adito - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti - dichiarava non dovuto a carico di
[...]
alcun assegno divorzile in favore della ed alcun assegno di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e interamente compensando fra le parti le spese di Per_2 Per_1 lite.
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio acquisito - osservava che <
ha cessato nel 2018 la propria attività professionale ed oggi percepisce un reddito CP_1 annuale da pensione di circa euro 11.227,00 all'anno. Non risulta titolare di beni immobili. La resistente percepisce pensione di invalidità ed accompagnamento per euro 1.182,00 mensili e vive con le figlie in abitazione condotta in locazione al canone mensile di euro 550,00. Non è, inoltre, contestato che la resistente abbia ricevuto dal ricorrente euro 9.000,00 in attuazione di accordi poi non ratificati dal Tribunale di Napoli dichiaratosi incompetente. E' in ogni caso
stata prodotta ricevuta del versamento di euro 9.000,00. Da quanto precede deriva che fra le parti non esiste una disparità economica rilevante. Non resta che statuire sulle spese di lite, che andranno compensate, tenuto conto della natura del ricorso e della mancanza di addebito della separazione, di talchè entrambe le parti hanno dato origine alla presente vertenza>>.
1.1. Con ricorso depositato il 07.11.2023 ha proposto appello , la quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata ponendosi a carico della controparte l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese (o nella misura inferiore ritenuta equa), con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo CP_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 valutato alla stregua di voci di reddito gli emolumenti che ella percepisce mensilmente dall'Ente previdenziale, trattandosi della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento (per un importo totale di euro 1.182,00 mensili), ovvero - si osserva - di somme (in specie l'indennità di accompagnamento, per la quale percepisce euro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4817/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 7 novembre 2023, n. 1373), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta mandato in calce all'atto di gravame dall'avv. Francesca D'Alessandro (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla via C.F._2
Arcora n. 110 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv.
Gianmaria Vigliotti (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli, alla via Gabriele Jannelli n. 186 (p.e.c.:
; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 06.09.2019, CP_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli con il 07.07.1973, dal quale erano nati quattro figli, chiedendo dichiararsi da Parte_1 lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della coniuge - difettandone i presupposti di legge - e revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento (a lui imposto in sede di separazione) delle figlie maggiorenni (nata l'[...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 conviventi con la madre;
con vittoria delle spese di lite.
Sentito il solo ricorrente all'udienza del 16.02.2021 (per la quale la controparte non si era costituita), il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti (ed in particolare revocati gli assegni posti a carico del in favore della e delle figlie e CP_1 Pt_1 Per_1
, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza in data 18.11.2022. Per_2
La resistente si costituiva successivamente in giudizio con comparsa del 10.05.2021, chiedendo a sua volta dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed instando per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese, non opponendosi altresì alla revoca dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.04.2023, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 1373 del 07.11.2023, depositata il 12.05.2023, il Tribunale adito - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti - dichiarava non dovuto a carico di
[...]
alcun assegno divorzile in favore della ed alcun assegno di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e interamente compensando fra le parti le spese di Per_2 Per_1 lite.
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio acquisito - osservava che <
ha cessato nel 2018 la propria attività professionale ed oggi percepisce un reddito CP_1 annuale da pensione di circa euro 11.227,00 all'anno. Non risulta titolare di beni immobili. La resistente percepisce pensione di invalidità ed accompagnamento per euro 1.182,00 mensili e vive con le figlie in abitazione condotta in locazione al canone mensile di euro 550,00. Non è, inoltre, contestato che la resistente abbia ricevuto dal ricorrente euro 9.000,00 in attuazione di accordi poi non ratificati dal Tribunale di Napoli dichiaratosi incompetente. E' in ogni caso
stata prodotta ricevuta del versamento di euro 9.000,00. Da quanto precede deriva che fra le parti non esiste una disparità economica rilevante. Non resta che statuire sulle spese di lite, che andranno compensate, tenuto conto della natura del ricorso e della mancanza di addebito della separazione, di talchè entrambe le parti hanno dato origine alla presente vertenza>>.
1.1. Con ricorso depositato il 07.11.2023 ha proposto appello , la quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata ponendosi a carico della controparte l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese (o nella misura inferiore ritenuta equa), con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo CP_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 valutato alla stregua di voci di reddito gli emolumenti che ella percepisce mensilmente dall'Ente previdenziale, trattandosi della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento (per un importo totale di euro 1.182,00 mensili), ovvero - si osserva - di somme (in specie l'indennità di accompagnamento, per la quale percepisce euro
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