Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 35

CA Genova
Sentenza
9 gennaio 2025
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CA Genova
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 35
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 35
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 151/2023 avverso la sentenza n. 779/2022 emessa dal
Tribunale di Imperia in data 20/12/2022
Tra
CR AR, quale cessionaria del credito di IA AU, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Morini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Corso Garibaldi
97/4 -APPELLANTE
Contro
VI ASicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Montalbani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- APPELLATA
GN CRISTIAN - APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del deposito dei documenti prodotti dalla RI AS.ni S.p.A. in fase d'appello rispettivamente sub 6 (datato 06.09.2018), sub 7 (datato 25.06.2020), sub 8 (datato 23.06.2020) e sub
9 (datato 23.06.2020), trattandosi di documenti di data antecedente rispetto alla data fissata per il deposito della Terza Memoria Istruttoria ex art. 183 c.p.c. (termine che era scaduto in data 08.11.2020) che potevano e dovevano, pertanto, essere depositati entro tale data;
dichiarare l'inammissibilità del deposito del documento prodotto dalla RI AS.ni S.p.A. in fase d'appello sub 10 (datato 29.10.2020) in quanto trattasi di documento contenente una richiesta formulata dalla


stessa Appellante in via incidentale al Centro per l'Impiego e che ben poteva, detta richiesta, essere inviata dalla RI AS.ni S.p.A. al Centro per l'Impiego entro la data del 19.07.2020 (termine entro cui doveva essere depositata (in primo grado) la Seconda Memoria Istruttoria ex art. 183 c.p.c.);
dichiarare l'inammissibilità della difesa di merito sollevata solo in fase d'Appello, secondo cui dall'importo del danno risarcibile dovrebbe decurtarsi quanto ricevuto dall'appellante in forza di una OL FO (circostanza comunque contestata e sfornita di prova);
in via incidentale accertare - che in data 28.11.2023 il sottoscritto difensore aveva inviato all'Avv. Marco Montalbani una missiva pec (prodotta unitamente alle Note Scritte depositate in data 19.12.2023), con cui la Sig.ra TE
SA dichiarava di accettare di definire la vertenza così come suggerito da Codesto On.le Corte d'Appello, a condizione che il pagamento del dovuto (netti € 1.704,23) avvenisse entro i successivi 20 giorni;
- che a detta missiva pec del 28.11.2023 era allegata la parcella pro forma di netti € 1.704,23 con indicato in calce il Codice IBAN del sottoscritto difensore, che avrebbe consentito alla RI AS.ni SpA di effettuare il bonifico;
- che, entro i successivi venti giorni, nessun pagamento era stato effettuato;
nel merito;
in relazione all'Appello Principale condannare la VI ASicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze professionali di primo grado, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
condannare la VI ASicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede ugualmente la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
in relazione all'Appello Incidentale, respingere l'Appello Incidentale in quanto inammissibile e, comunque, infondato;
condannare la VI ASicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali per resistere all'Appello Incidentale, di cui il sottoscritto difensore chiede ugualmente la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
Salvis juribus”.
PER L'APPELLATA:
“Piaccia a codesta Corte d'Appello di Genova, previa ogni meglio vista pronuncia, anche di natura istruttoria:

1. In via principale, dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito l'impugnazione avversaria e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in punto spese legali e, comunque, accertare e dichiarare che nessun risarcimento ulteriore è dovuto da parte di RI ASicurazioni s.p.a. a favore dell'appellante e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

2. Accogliere i motivi di appello di cui in narrativa (paragrafo III 1), 2), 3) e conseguentemente procedere alla rideterminazione del credito liquidato dal Tribunale di Imperia in favore dell'attrice defalcando dai predetti importi le somme già corrisposte alla signora AU SS da parte di INAIL e, per l'effetto, condannare la signora SA TE a corrispondere a RI assicurazioni spa le somme versate in eccedenza in adempimento alla sentenza n. 772/2022 del Tribunale di Imperia, maggiorate di interessi dalla data di ricezione a quella del saldo. 3.
Accogliere i motivi di appello di cui in narrativa (paragrafo III 1), 2), 3) e conseguentemente dichiarare incedibile il credito derivante dall'esecuzione dell'intervento chirurgico da parte della signora AU SS alla signora SA TE e per l'effetto procedere alla rideterminazione del credito defalcaldo dagli importi liquidati dal Tribunale di Imperia le somme relative al predetto dell'intervento chirurgico, condannando la signora SA TE a corrispondere a RI assicurazioni spa le somme versate in eccedenza in adempimento alla sentenza n. 772/2022 del
Tribunale di Imperia, maggiorate di interessi dalla data di ricezione a quella del saldo.

4. In ogni caso accogliere i motivi di appello di cui in narrativa (paragrafo III 1), 2), 3) e conseguentemente dichiarare l'impossibilità per la signora AU SS di vedersi riconoscere l'equivalente pecuniario dell'esecuzione dell'intervento chirurgico e per l'effetto procedere alla rideterminazione del credito defalcaldo dagli importi liquidati dal Tribunale di Imperia le somme relative al predetto dell'intervento chirurgico, condannando la signora SA TE a corrispondere a RI assicurazioni spa le somme versate in eccedenza in adempimento alla sentenza n. 772/2022 del
Tribunale di Imperia, maggiorate di interessi dalla data di ricezione a quella del saldo.

5. In subordine dichiarare l'avvenuta accettazione da parte di RI ASicurazioni spa della proposta formulata dal Collegio all'udienza del 28 novembre 2023 e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere stante perfezionamento delle intese.

6. Nel caso di mancata pronuncia rispetto a quanto domandato sub 5, ordinare al difensore avversario la restituzione delle somme versate dalla compagnia con disposizione di bonifico del 12 gennaio 2024 e, altresì dichiarare tenuto e condannare l'avv. Matteo Morini a rispondere personalmente a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

7. Con la condanna dell'attrice alla refusione delle competenze e delle spese di lite, oltre alla maggiorazione per spese generali ed oneri contributivi e fiscali, del presente secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“IA AU, con atto di citazione, ritualmente notificato, premesso di essere stata coinvolta, in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo di sua proprietà Yamaha XCENER tg
EF21372 condotto da D'CO ER ed assicurato con la VI ASSICURAZIONI SpA, in un incidente, sulla strada SE Marsaglia di Sanremo, causato da GN ST che, a bordo del ciclomotore KI AG tg X7T3VH, imprudentemente si spostava a sinistra urtando il ciclomotore che la trasportava e scaraventandola a terra unitamente al conducente dello stesso, dedotto di aver riportato danni, patrimoniali e non, osservato di aver notificato l'atto di citazione anche al civilmente responsabile ai soli fini d'integrazione del contraddittorio, evocava in giudizio
GN ST e, ex art. 141 CdA, la VI ASSICURAZIONI SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla dichiare tenuta, previa declaratoria della civile responsabilità di GN ST nella causazione del sinistro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in dipendenza del sinistro
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