Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 3949
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. A C Presidente relatore
dott.ssa M P D S Consigliere dott. R B Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 19/11/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2025/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to B)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to M)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1006 dell'11/6/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da ei Parte_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, “ ” - si condannava la resistente al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del ricorrente (ex dipendente, con mansioni di cuoco-gastronomo, nel periodo
3/2/2000-21/3/2018) della sola somma di € 127,49 a titolo di lavoro straordinario.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva la Società.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. - rimprovera al
Tribunale capitolino di essere incorso in un “grossolano errore” nel far gravare al lavoratore l'onere di provare di essere stato pagato in misura inferiore a quanto risultante nelle buste paga consegnate dal datore, considerando, per un verso, che spetta a quest'ultimo, in quanto debitore, la dimostrazione dell'esattezza dell'adempimento e, per altro verso, che le suddette buste paga, formate “per ricevuta”, non sono idonee a provare l'effettivo pagamento dell'importo ivi indicato.
Il motivo si rivela infondato.
Si è pienamente consapevoli del consolidato principio per cui le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di
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