Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1636/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LELLI Parte_1 C.F._1
MARZIA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;

RECLAMANTE contro ( , rappresentato e difeso dall'avv. TUCCI CP_1 C.F._3
MONICA ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;

RECLAMATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, confermare la sentenza n. 225/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo nella causa civile n. 1628/2023 R.G. e quindi: a) Confermare l'affidamento congiunto dei minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente presso la Persona_3 madre. b) Conseguentemente, autorizzare il trasferimento di residenza dei minori Per_1
e così come richiesto dalla madre
[...] Persona_2 Persona_3
in Milano a far data dall'inizio del nuovo anno scolastico CP_1
2024/2025;
c) Salvo diverse intese tra le parti, disporre, in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, che quelli trascorrano con questi ogni fine settimana, dal venerdì sera, allorquando la madre li accompagnerà presso l'abitazione del padre, fino alla domenica sera, allorquando la madre li preleverà dall'abitazione del padre, con la precisazione che tutti gli spostamenti del fine settimana saranno a carico della madre, ivi compresi quelli da e per la nuova residenza dei minori. In merito al periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre tre settimane di vacanza, anche disgiunte, da comunicare direttamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
per quanto attiene alle festività natalizie, ad anni alterni, il periodo che va dall'inizio delle vacanze
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