Corte d'Appello Catania, sentenza 04/02/2025, n. 169
CA Catania
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AT, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 654/2024 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione,
Tra
Liceo Scientifico “Leonardo” di Giarre, in persona del Dirigente scolastico pro -
tempore, rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT (c.f.
80014130878).
- Appellante -
Contro BFF Bank S.p.A. -nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A.- (c.f.
07960110158), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume.
- Appellata -
E nei confronti di
Città Metropolitana di AT (c.f. 00397470873), in persona del Sindaco
Metropolitano pro - tempore, con sede a AT, in via Prefettura, n. 14, non
costituitasi in giudizio.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1552/2024 del 25 marzo 2024 (resa nel procedimento n. 9950/2020
R.G.), il Tribunale di AT così statuiva:
a. condannava il convenuto Liceo Classico Leonardo di Giarre al pagamento, in favore dell'attrice BFF spa (quale creditrice cessionaria), della somma di euro
6.154,62, a titolo di corrispettivi di forniture di energia elettrica (eseguite dalla
cedente creditrice Hera Comm S.r.l.), oltre agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché agli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, e della somma di euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
b. condannava il Liceo Classico Leonardo di Giarre alla refusione, in favore di BFF
spa, delle spese processuali, che liquidava in complessivi €. 5.341,00, in essi compresi €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077, per onorario, oltre iva, cpa e spese generali;
c. condannava il Liceo Classico Leonardo di Giarre alla refusione, in favore della
Città Metropolitana di AT, delle spese processuali, che liquidava in complessivi €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, il Liceo Classico Leonardo di Giarre
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la BFF Bank S.p.A. -nuova denominazione di Banca
Farmafactoring S.p.A.-, che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
La Città Metropolitana di AT non si costituiva in giudizio.
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Città Metropolitana di AT,
non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Con il primo motivo di gravame l'Istituto appellante deduce la propria carenza di legittimazione in giudizio, rilevando che: a) l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L.
n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato;
b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa (didattica, organizzativa,
finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999;
c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d) l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AT, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 654/2024 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione,
Tra
Liceo Scientifico “Leonardo” di Giarre, in persona del Dirigente scolastico pro -
tempore, rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT (c.f.
80014130878).
- Appellante -
Contro BFF Bank S.p.A. -nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A.- (c.f.
07960110158), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume.
- Appellata -
E nei confronti di
Città Metropolitana di AT (c.f. 00397470873), in persona del Sindaco
Metropolitano pro - tempore, con sede a AT, in via Prefettura, n. 14, non
costituitasi in giudizio.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1552/2024 del 25 marzo 2024 (resa nel procedimento n. 9950/2020
R.G.), il Tribunale di AT così statuiva:
a. condannava il convenuto Liceo Classico Leonardo di Giarre al pagamento, in favore dell'attrice BFF spa (quale creditrice cessionaria), della somma di euro
6.154,62, a titolo di corrispettivi di forniture di energia elettrica (eseguite dalla
cedente creditrice Hera Comm S.r.l.), oltre agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché agli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, e della somma di euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
b. condannava il Liceo Classico Leonardo di Giarre alla refusione, in favore di BFF
spa, delle spese processuali, che liquidava in complessivi €. 5.341,00, in essi compresi €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077, per onorario, oltre iva, cpa e spese generali;
c. condannava il Liceo Classico Leonardo di Giarre alla refusione, in favore della
Città Metropolitana di AT, delle spese processuali, che liquidava in complessivi €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, il Liceo Classico Leonardo di Giarre
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la BFF Bank S.p.A. -nuova denominazione di Banca
Farmafactoring S.p.A.-, che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
La Città Metropolitana di AT non si costituiva in giudizio.
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Città Metropolitana di AT,
non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Con il primo motivo di gravame l'Istituto appellante deduce la propria carenza di legittimazione in giudizio, rilevando che: a) l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L.
n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato;
b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa (didattica, organizzativa,
finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999;
c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d) l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della
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