Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 130

CA Milano
Sentenza
23 gennaio 2025
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CA Milano
Sentenza
23 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 130
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 130
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa in grado d'appello
DA
DEVIZZI S.R.L. (C.F. 02328240136), con il patrocinio ELl'avv. BRAMBILLA GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO PORTA 23 23900 LECCO presso il difensore avv. BRAMBILLA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 GRUPPO PENSA S.P.A. (C.F. 00354730137), con il patrocinio ELl'avv. ANGHILERI LUCA, elettivamente domiciliato in Viale Dante Alighieri 23900 LECCO presso il difensore avv. ANGHILERI LUCA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per DEVIZZI S.R.L. IN PERS. DEL L.R. SIG. G.DEVIZZI
Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello di Milano - contrariis rejectis - cosi' giudicare In via principale d' appello: Per le motivazioni tutte espresse nell'atto di impugnazione e negli atti di causa di primo grado, confermata la revoca EL decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata per sussistenza di vizi e difformità la risoluzione EL contratto di compravendita e fornitura EL conglomerato Evizero esposto nelle fatture n. 368 e 478/2019 come “Tappeto 0/10 - 0/14 Anas Evizero” (colore neutro-giallo e beige) azionate in via monitoria dall' appellata per il corrispettivo di €. 45.260,00 oltre Iva (complessive €. 55.222,08), dichiarare non dovuta tale somma e condannare GR PE Spa - in persona EL suo legale rapp.te pro tempore
- a risarcire a VI Srl tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, presenti e futuri subiti dall' appellante VI Srl in ragione dei fatti e ELle circostanze esposte. Liquidare tali danni nel modo e secondo le indicazioni esposte in narrativa negli atti difensivi nonchè le indicazioni contenute nell' elaborato EL C.T.U. ivi quantificati nei costi per il rifacimento ELl' opera pubblica per complessivi €. 74.125,90, di cui €. 18.540,00 per asportazione EL materiale Evizero, ed €. 55.585,00 per nuove pavimentazioni di cui €. 20.240,00 per primer epossodico bicomponente, oltre €. 2.700,00 per il rifacimento provvisorio d' asfaltatura ELla parte stradale ELl' opera pubblica, ovvero in quelle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia secondo valutazione equitativa. pagina 2 di 20
Accertato inoltre, sia sotto il profilo EL lucro cessante che sotto un profilo extrapatrimoniale, il consequenziale danno subito da VI Srl alla sua immagine commerciale per l' immediato e palese ammaloramento e deterioramento ELl' opera pubblica, condannare inoltre GR PE SP al relativo risarcimento che si indica in un parametro di circa 1/2 EL corrispettivo contrattuale ELl' opera e quindi in €. 35.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma da quantificarsi in via equitativa. Conteggiare inoltre nei danni il costo ELla perizia EL consulente tecnico di parte dott. Alberto IA di Geotest Sas per €. 3.000,00 e ELl' assistenza alla CTU in
€. 1.500,00. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e ripetizione ELle spese di Accertamento Tecnico Preventivo e Consulenza Tecnica d' Ufficio. In via consequenziale ed in ogni caso: condannare GR PE Spa - in persona EL suo legale rapp.te pro tempore - a pagare e ripetere a VI Srl quanto da quest' ultima pagato alla stessa, con riserva di ripetizione, in conseguenza ELla sentenza di primo grado e quindi la somma di €. 96.030,00 e ciò oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 9.10.2023 al saldo. In via gradata d' appello: solo in denegata ipotesi di mancato accoglimento degli altri motivi d' impugnazione, riformare l' appellata sentenza nel capo in cui condanna VI Srl al pagamento a GR PE Spa ELle spese legali inerenti la fase monitoria, nonostante la revoca EL decreto ingiuntivo, condannando l' appellata al pagamento e alla ripetizione ELla somma di euro 2.861,75 oltre interessi dal 9.10.23 al saldo. Vittoria di spese di primo e secondo grado. In via istruttoria: per le motivazioni espresse si chiede la rinnovazione ELla C.T.U. per stabilire se il conglomerato Evizero fornito da GR PE fosse affetto da vizi e difformità e fosse inadatto all' opera pubblica, affidando l' incarico ad un esperto nel campo degli asfalti bituminosi ed ecologico-resinosi ovvero ad un geologo che possa fornire un esaustivo parere scientifico sul conglomerato EviZero oggetto EL contratto di compravendita. Come da memoria istruttoria tempestivamente depositata in primo grado, si chiede che sui capitoli ammessi vengano sentiti gli ulteriori testi già indicati AN Tagliaferri (Assessore Lavori Pubblici c/o Comune LL EL RI) e Arch. Eugenio Spreafico (Dirigente Ufficio Tecnico comune di LL EL RI) . pagina 3 di 20
Essendovi state palesi divergenze tra le dichiarazioni rese dal teste OL con le deposizioni degli altri testimoni, disporsi confronto ex art. 254 c.p.c. In particolare si chiede confronto:
- con il teste VI RI, con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 3-7-10 ELla memoria istruttoria avversa, e con riguardo ai capitoli 13-14-18 e 19 ELla memoria istruttoria di VI Srl
- con il teste ZZ Alberto, con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 25,26, 27 e 28 ELla memoria istruttoria avversa
- con il teste LU TO, con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 15,17 e 19 Si insiste inoltre affinchè ai sensi ELl' art. 213 c.p.c. e per le ragioni espresse nell'atto di impugnazione, vengano richieste informazioni ai Comuni di Novara, Faenza, Morgano, Deiva Marina e Sirmione, interpellati da VI e dove è già stato utilizzato il legante Evizero per pavimentazioni stradali e ciclopedonali, per sapere se nelle aree dove è stato utilizzato e posato un conglomerato con legante Evizero si siano manifestati in tempo breve dalla posa fenomeni di sfaldamento, sgranamento e fessurazione nel manto stradale-pedonale, difetti che hanno richiesto il totale rifacimento dei lavori Per il GR PE RL
Voglia l'Ecc.ma Corte, previe le declaratorie ed i provvedimenti che riterrà necessari od opportuni e rigettata ogni avversa eccezione, domanda od istanza, così decidere In principalità – Nel merito: rigettare le domande tutte spiegate dall'appellante in via principale – consequenziale – gradata – istruttoria e, dunque, integralmente respingere – rigettare l'Appello proposto dalla società VI RL nei confronti ELla società GR PE RL perché inammissibile, ingiustificato e manifestamente infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare in ogni sua statuizione l'impugnata Sentenza n. 558/2023 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Lecco nella causa civile RG 1729/2020 e pubblicata il 20 ottobre 2023. In subordine – rinnovo domande primo grado: Per doveroso scrupolo difensivo, di seguito si riportano e si rinnovano le conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio avanti il Tribunale di Lecco in sede di precisazione ELle conclusioni: Preliminarmente: pagina 4 di 20
- in ragione ELle argomentazioni tutte svolte in atti, ai sensi ELl'art. 1495 comma 1 c.c. dichiarare parte attrice opponente decaduta dal diritto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione confermando l'impugnato decreto;

- in ragione ELle argomentazioni tutte svolte in atti, ai sensi ELl'art. 1495 comma 3 c.c. dichiarare prescritta l'azione di garanzia invocata dalla parte attrice opponente e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di risoluzione contrattuale, nonché la domanda di risarcimento danni da quest'ultima avanzate confermando l'impugnato decreto;
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dalla società VI RL nei confronti ELla società GR PE RL – già PE NI e SF RL – e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 452/2020 EL 22/06/2020 – R.G. 903/2020 Tribunale di Lecco;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertato che la convenuta opposta GR PE RL – già PE NI e SF RL – ha correttamente adempiuto alle proprie prestazioni negoziali ed accertato e dato atto EL già intervenuto pagamento ad opera ELla opponente VI RL ELla somma non contestata di € 14.581,18 (oltre interessi e dunque complessivi € 15.575,74) oggetto di provvisoria esecutività in sede monitoria, importo afferente a materiale/forniture non contestate dalla controparte in merito alle quali nella presente causa di opposizione non viene da quest'ultima spiegata alcuna allegazione e/o domanda, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in atti condannare parte opponente VI RL in persona EL legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla parte opposta GR PE RL – già PE NI e SF RL – l'importo residuo di € 55.222,08, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quale saldo prezzo per la fornitura di materiale EVIZERO per il cantiere di LL EL RI oggetto EL presente giudizio di opposizione, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 così come modificato dal D.Lgs 192/12 maturati e maturandi dalle date di scadenza di pagamento indicate nelle fatture azionate in monitorio sino al saldo;

- respingere in ogni caso le domande tutte spiegate da parte opponente VI RL perché infondate in fatto ed in diritto.
pagina 5 di 20 In punto spese: Spese, competenze e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e di ATP interamente rifusi. In via istruttoria: Si ripropongono le istanze istruttorie a suo tempo tempestivamente dedotte in primo grado ma disattese dal Giudice di prime cure, istanze debitamente reiterate in sede di precisazione ELle conclusioni. Si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e valutazioni, con testi di seguito indicati, da escutersi
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