Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 37
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 430/2021 R.G., promossa da:
AR VA, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. [...], in proprio e quale erede del signor
VA IO, nato a [...] il [...] e deceduto in ZZ (Aq) il
21.09.2011, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Sguera (C.F. SGR NCL 67C22
A783R) del Foro di Benevento, avvnicolasguera@puntopec.it, n. fax 0824/313711 e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in ZZ (Aq) alla Via Molise 31
(67051) presso lo Studio dell'avv. Lucia Di Cosimo.
APPELLANTE
Contro
CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO S.P.A., (P.I. 09037401008) con sede in legale in ZZ Via Veneto 37, in persona dell'Amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ZZ via B. Cassinelli n°2a, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Gigliotti (c.f. [...]) dal quale è rappresentata e difesa in
virtù di procura rilascia su foglio separato allegato al presente atto il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notifiche all'indirizzo pec: avv.gigliotti@cnfpec.it e/o al numero di fax 0863-22055;

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, (C.F. 01792410662) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Barile
APPELLATA per la riforma parziale della sentenza n. 67/2021 resa dal Tribunale di ZZ pubblicata in data 10 marzo 2021.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 26 novembre 2024 come disposto con provvedimento della Corte con cui, preso atto della entrata in vigore, dal 01.01.2023, dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la Corte con ordinanza del 26 novembre 2024 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 67/2021 pubblicata in data 10 marzo 2021, il Tribunale di ZZ decideva in ordine alla domanda della Sig.ra RI VA proposta nei confronti della SL n. 1 ZZ-Sulmona-L' Aquila e della Casa di Cura Di Lorenzo S.p.a., al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti
a seguito della morte del genitore IO VA.
A sostegno della predetta domanda, parte attorea deduceva di essere figlia unica del Sig.
IO VA il quale, in data 20 settembre 2011, si recava, alle ore 12,00 circa, al
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Tagliacozzo (Aq), articolazione territoriale dell'ASL 1 – ZZ, Sulmona, L'Aquila ove, nonostante una condizione clinica grave e senza che venissero rilevati e riportati in cartella clinica i parametri vitali né venisse effettuato un approfondimento diagnostico, veniva dimesso alle ore 14,29 con indicazione di trasferimento, presso la Casa di Cura Privata Di
Lorenzo S.p.a. la quale, al momento del ricovero del padre, nonostante avesse il reparto
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di terapia intensiva inoperante, ne disponeva comunque il ricovero in reparto di degenza ordinario, ove vi rimaneva sino al momento del decesso del giorno successivo. Eccepiva che il colposo comportamento medico, omissivo e commissivo, dei sanitari dei due nosocomi, rilevabile anche dal contenuto della cartella clinica, aveva causato un irrimediabile ritardo nell'inquadramento del caso clinico e nel suo relativo trattamento, facendo perdere al sig. VA qualsiasi chances di sopravvivenza e chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti iure hereditatis e iure proprio
1.1)Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la Casa di Cura di
Lorenzo, la quale, impugnando e contestando in toto quanto ex adverso domandato e dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto
e, in via subordinata, in caso di riconoscimento anche di una minima responsabilità, chiedeva di pronunciarsi in ordine alla graduazione delle colpe previo rigoroso accertamento del diverso grado di responsabilità della SL n. 1 e della Casa di Cura e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno, senza vincolo di solidarietà, soltanto in misura proporzionale al grado di responsabilità accertato.
1.2)Si costituiva, altresì, in giudizio la ASL ZZ Sulmona L'Aquila la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché priva di fondamento fattuale e rituale, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Esperita l'istruttoria tramite le produzioni documentali e prova testimoniale e disposta
CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2)La sentenza di primo grado: Il Tribunale di ZZ accoglieva la domanda per i motivi che seguono.
Il primo giudice, richiamando gli esiti dell'istruttoria espletata e gli accertamenti tecnici emersi in sede di consulenza tecnica d'ufficio, accertava la responsabilità sanitaria e il nesso di causalità nel decesso del Sig. IO VA nei soli confronti della Casa di
Cura privata Di Lorenzo, affermando che la negligenza dei sanitari aveva comportato o quanto meno anticipato la morte del sig. IO VA, sollevando invece da ogni responsabilità la convenuta ASL ZZ Sulmona L'Aquila, riconoscendo in favore di parte attrice il danno da perdita di chance (liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.
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in € 25.000,00), il danno iure proprio o riflesso (liquidato in via equitativa ex art. 1226
c.c.
in € 35.000,00) e il danno iure hereditatis (liquidato parimenti in via equitativa ex art. 1226 c.c. in € 35.000,00), pertanto liquidando complessivamente la somma di €
95.000,00 all'attualità oltre interessi al saggio legale dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo;
non veniva invece riconosciuto il danno patrimoniale, ritenuto soltanto allegato ma non provato, anche sulla base della rinuncia alla CTU tecnico contabile.
Di conseguenza, il Tribunale accoglieva in parte la domanda risarcitoria e condannava la sola Casa di Cura Di Lorenzo S.p.a. al pagamento in favore dell'attrice della somma già rivalutata pari ad € 95.000,00 oltre interessi e al pagamento delle spese di giustizia liquidate in € 8.600,00;
compensava integralmente le spese di giustizia tra l'attrice e la convenuta ASL n. 1 e poneva definitivamente a carico della convenuta, Casa di Cura di
Lorenzo S.p.a. gli oneri della CTU.
3)Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello RI VA per i motivi di seguito indicati:
3.1) Erroneità della quantificazione del danno non patrimoniale (capi b, b1, b2 e b3);
difetto di motivazione, arbitrarietà, omessa pronuncia. Violazione degli artt. 1226, 1223
e 2056 c.c. e dei principi in materia di uniformità del risarcimento del danno non patrimoniale mediante l'applicazione dei parametri di cui alle tabelle sulla liquidazione del danno redatte dai Tribunali di Roma e/o Milano.
In relazione a tale motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la decisione del
Giudice di primo grado limitatamente alla quantificazione dei danni non patrimoniali liquidati, eccependone l'erroneità e il difetto di motivazione circa il criterio di esercizio del potere equitativo e la mancata uniformità ai principi consolidati in materia di corretta liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione dei parametri di cui alle tabelle elaborate dai Tribunali di Roma e/o di Milano, incorrendo altresì nella violazione degli artt. 1226, 1223 e 2056 c.c.
3.2) Erroneità della liquidazione del danno patrimoniale (capo C), contraddittorietà, affermazione di circostanze smentite dagli atti del processo. Erroneità della conseguente liquidazione delle spese legali a carico della soccombente (capo D).
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Sotto tale aspetto ha contestato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata tale voce di danno;
ha rappresentato che aveva espressamente quantificato la somma mensile che il padre le versava in € 800,00 che, moltiplicati per un'aspettativa di vita prudenzialmente contenuta in almeno altri dieci anni, l'aveva condotta a quantificare la richiesta in totali € 96.000,00 ulteriori.
Richiamava a supporto le prove documentali in atti depositate ed acquisite anche grazie ad ordine di esibizione alla BNL emesso dal primo giudice. Da ultimo, ha inoltre evidenziato la necessità di riparametrare la condanna alle spese inflitta alla parte soccombente in primo grado, proporzionalmente alla maggiorazione delle corrispondenti poste risarcitorie eventualmente riconosciute.
3.3) Si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione
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