Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 869

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 869
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 869
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1001/2022 promossa Da
RO CE, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Seminara.
APPELLANTE Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui e Stefania Sotgia .
APPELLATO
All'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 30/4/2021 UN CE adiva il G.L. del Tribunale di Palermo e premesso di essere stato dipendente della Cooperativa Istruzione Pubblica a r.l. dichiarata fallita in data 26/7/2019;
di avere maturato un credito di € 2.988,13 a titolo di TFR e di € 5.332,16 per contributi non versati dall'azienda ai Fondi di Previdenza Complementare LL e UM ;
di essere stato ammesso per tali importi nel passivo del
fallimento;
ciò premesso agiva nei confronti dell'PS quale gestore del Fondo di Garanzia per ottenerne la condanna in proprio favore al pagamento dei superiori importi.
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 22/3/2022 il G.L. accoglieva solo parzialmente il ricorso. Riteneva infatti dovuto al UN il TFR del quale condannava l'PS al pagamento in favore del lavoratore.
Per il resto rigettava il ricorso sul duplice rilievo che versandosi in materia di previdenza complementare e dovendosi fare applicazione dell'art. 5 D. Lgs n. 80/1992, il riconoscimento del credito per la contribuzione omessa ai Fondi LL e UM postulava la condizione che “non potesse essere corrisposta la prestazione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto” e che, in ogni caso, non sussistesse un diritto del lavoratore alla riscossione diretta delle somme non versate a titolo di contribuzione dovuta alla previdenza complementare. La sentenza è impugnata in parte qua dal UN il quale lamenta la male intesa interpretazione della disciplina regolatoria della previdenza complementare alla luce della quale il Fondo di previdenza deve intendersi creditore della contribuzione omessa dal datore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi