Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2024, n. 753

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2024, n. 753
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 753
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1622/2023 promossa in grado d'appello
DA
ET ZE (C.F. [...]), e RG IN (C.F.
[...]), elettivamente domiciliate in VIA LOMBROSO, 54 MILANO presso lo studio dell'avv. CALLEGARI CRISTINA, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONA CESARE ([...]) VIA
PIANA 101 27058 VOGHERA;

APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 40 US RD (C.F. [...]), CA RD (C.F.
[...]), e IE AN (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in VIA DEPRETIS, 37 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv. GIACOBONE GIORGIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
VI OM IC (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA DEPRETIS, 37 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv.
GIACOBONE GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
NI AM (C.F. [...]) e ER ND (C.F.
[...]), elettivamente domiciliati in VIA DEPRETIS, 37 27058
VOGHERA presso lo studio dell'avv. GIACOBONE GIORGIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per ET ZE E RG IN:
In primo luogo occorre evidenziare che gli appellati ZA e NI costituendosi in questo giudizio non hanno riproposto le domande riconvenzionali che avevano precisato in primo grado, domande che pertanto devono essere considerate abbandonate.
pagina 2 di 40
Per tale motivo le appellanti non ripropongono le domande riconvenzionali a, b, c, d, specificamente proposte in primo grado nei confronti delle domande proposte da
ZA e NI.
Gli appellati ed appellanti incidentali AN e AR hanno invece riproposto le domande riconvenzionali di loro interesse che già avevano precisato in primo grado nell'unica comparsa di costituzione redatta per tutti i convenuti.
Per tale motivo le domande riconvenzionali proposte dalle appellanti in primo grado a fronte delle domande riconvenzionali proposte da AN e AR vengono qui riproposte e per la precisione sono quelle contrassegnate dalle lettere e, f, g più avanti letteralmente riportate.
Ciò detto e per brevità le appellanti ritengono comunque che le domande riconvenzionali proposte dai convenuti siano inammissibili per i motivi già esposti in primo grado, riservandosi di esporli nuovamente nella comparsa conclusionale.
Inoltre le domande proposte dai convenuti sono improcedibili per non essere stato da loro esperito il tentativo di mediazione obbligatorio che non può essere confuso con il tentativo di mediazione esperito dalle attrici che aveva un diverso oggetto.
Ad esempio si evidenzia che i convenuti chiedono che venga accertata e dichiarata
l'inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio lungo il confine tra la particella n. 808 e la particella n. 778 - esercitato mediante l'utilizzo del cancello in ferro (?) - poiché priva di titolo costitutivo, disponendo la chiusura del varco con rimozione dei pilastrini in muratura e del cancello in ferro e realizzazione di stabile recinzione.
A parere dell'esponente è del tutto incauto definire tale domanda riconvenzionale e se per ipotesi venisse riconosciuta come tale, dovrebbe essere chiaramente oggetto di un obbligatorio tentativo di mediazione per essere procedibile.
* * *
Sulle domande riconvenzionali dei convenuti riproposte in appello, seguendo l'ordine pagina 3 di 40
da loro esposto nella comparsa di costituzione in primo grado pur non essendo state espressamente numerate, se ne domanda il rigetto come segue:
1) infondata sia in fatto che in diritto stante l'insussistenza del pregiudizio lamentato dai convenuti;

2) le presunte infiltrazioni lamentate dal AR, sempre ammesso che siano sussistenti e soprattutto dimostrate, devono essere riferite all'attività degli altri convenuti in considerazione del fatto che le acque delle attrici si scaricano esclusivamente nei loro terreni quindi la domanda è infondata sia in fatto che in diritto;

3) la domanda è infondata, certamente priva di alcun concreto ed oggettivo riferimento allo stato dei luoghi;

4) la domanda è infondata in considerazione del fatto che la costruzione ora
AR non poteva essere allacciata alla fognatura visto che nell'anno 1972 non esisteva;

5) il diritto ex art. 1045 c.c. o in subordine ex art. 10331043 II comma c.c. è inesistente nei confronti degli attori che hanno lamentato l'aggravio della servitù
a fronte di un illecito allacciamento che, di fatto, è stato confermato;

6) anche questa domanda, il cui contenuto è oscuro, è comunque infondata segnalando che la fognatura nell'anno 1972 era pacificamente inesistente;

7) per questa domanda valgono le considerazioni già esposte al punto n. 5;

8) per le successive domande – 9, 10, 11, 12 ci si riporta all'eccezione sollevata in relazione al diritto acquisito anche per intervenuta usucapione ultraventennale o per destinazione del padre di famiglia;

9) le domande 13 e 14 sono infondate sia in fatto che in diritto.
Pertanto richiamando le conclusioni già esposte nell'atto introduttivo e preso atto delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti che risultano peraltro fondate su erronei assunti in diritto nonché sull'erronea percezione e descrizione dello stato dei pagina 4 di 40
luoghi, le attrici ne affermano la totale infondatezza, sia in fatto che in diritto e pertanto ne chiedono il rigetto con vittoria delle spese di lite e risarcimento del danno.
In via subordinata chiedono sia accertato il loro diritto a mantenere in essere le costruzioni se a distanza inferiore rispetto a quella di legge per intervenuta usucapione ultraventennale, con vittoria delle spese di lite.
Ciò detto le attrici insistono per l'accoglimento delle seguenti domande già formulate in primo grado, in relazione alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti:
e) accertato che sul mappale n. 779 di proprietà AR sussiste un locale in origine destinato a ripostiglio ed autorizzato come tale, locale nel quale è stato abusivamente realizzato un locale adibito a cucina con abusivi allacciamenti e tubazioni di carico e scarico dell'acqua che defluisce nella fognatura per cui è causa, voglia disporre la riduzione in pristino stato preso atto altresì dell'ulteriore aggravamento della servitù già oggetto della precedente domanda giudiziale con risarcimento del danno.
f) accertato che i convenuti ZA NI pur avendo interrato il serbatoio GPL hanno lasciato inalterato il percorso della relativa tubazione che si trova pertanto a ridosso della proprietà delle attrici, a meno di 25/50 cm, ordinarne la rimozione nel rispetto delle distanze di legge, con risarcimento del danno.
g) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio lungo il confine tra la particella n. 808 e la particella n. 778 in favore del fondo di proprietà delle attrici sia per destinazione del padre di famiglia che, in subordine per intervenuta usucapione ultraventennale.
Con vittoria delle spese di lite.
In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 607/2023 emessa dal Tribunale di
Pavia, Sezione III Civile, Giudice dott. Andrea SC Forcina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5994/2021, depositata in cancelleria in data 11 maggio 2023 e non pagina 5 di 40
notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Le attrici richiamando integralmente quanto è stato esposto in tutti gli atti depositati e senza alcuna rinunzia sia nel merito che in sede istruttoria rispetto a ciò che in quelli è stato dedotto, richiamando quindi le domande riconvenzionali riproposte, le istanze e le deduzioni istruttorie proposte e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e come rilasciate a fronte delle domande riconvenzionali avanzate dalle controparti, sebbene non ammesse, così precisano le loro conclusioni: Ogni contraria domanda anche e se riconvenzionale, istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Milano, preso atto di quanto disposto dagli artt. 889, 1045, 1067 e
1068 c.c. o qualsiasi altra normativa vigente anche se non indicata,
A) accertato che la fossa biologica realizzata dai convenuti AN e ZA-
NI non si trova a distanza di due metri dal confine della proprietà delle attrici, voglia disporre idonea condanna affinché sia rimossa e ricondotta nel rispetto delle distanze legali o con riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
B) accertato che la condotta di gas dal fondo ZA-NI mapp. 207 al fondo
ZA-NI mapp. 586 ed al fondo AR mapp. 779 non si trova ad un metro dal confine con la proprietà delle attrici voglia disporre idonea condanna affinché sia rimossa nel rispetto di tutte le distanze legali e con riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
C) preso atto ed accertato che alla condotta fognaria ZA-NI si sono allacciati i fondi AN e AR, voglia accertare il divieto di aggravio ex art. 1067 c.c. della servitù di scarico che attraversa il fondo EB-NT disponendone il distacco e con riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
D) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuto il loro diritto all'allaccio ex art. 1045 c.c. alla condotta ZA-NI, AN e
AR saranno tenuti a corrispondere le somme necessarie affinché siano eseguiti i lavori per modificare l'opera e poterla usufruire senza rischio di danno per il fondo pagina 6 di 40
servente, disponendo tutti gli accorgimenti tecnici che saranno individuati dal TU nominando quali, ad esempio non esaustivo, una maggiorazione del tubo che conduce le acque di scarico.
E) Preso atto che il tratto di fognatura che per servitù attraversa il fondo delle attrici collegando la condotta ZA-NI ai loro pozzetti di raccolta delle acque
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