Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2024, n. 111
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di OL, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2646/2018
R.G.A.C., decisa alla udienza collegiale del 6-12-2023 mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi degli artt. 437 e 352 c.p.c. e vertente
TRA
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) –
Ragioneria Generale dello Stato (C.F. 80415740580), Ragioneria territoriale dello Stato di OL (C.F. 80013570637), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL (C.F.
ADS80030620639), presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLANTI
E
ME GI, nato il [...], ad [...] e residente in [...], C.F.
MNNGNG81Y18E329P, in proprio e nella qualità di rappresentante p.t. della Nosteo S.r.l., con sede in Ischia (Na), in via dell'Amicizia n. 33,
C.F. 05927911213, rappr.ti e difesi dall' Avv. Gianpaolo Buono (C.F.
[...]), presso il cui studio in Barano d'Ischia (Na), alla
Piazza San Rocco n. 26, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Il 30.12.2015, il Sig. GI ME, in proprio e nella qualità di amministratore legale rappresentante p.t. della Nosteo S.r.l., ricorreva al Tribunale di OL, sezione distaccata di Ischia, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 149029, emesso dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di OL in data 2.12.2015 e notificato a mezzo PEC in data 3.12.2015, con cui la P.A. in epigrafe aveva ingiunto ai medesimi di pagare in solido €
3.020,00, di cui € 20,00 per le spese e € 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per aver trasferito la somma di € 7.500,00
a mezzo di assegno bancario, privo della clausola di trasferibilità, in violazione dell'art. 58, comma I, D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 20, comma II, lettera b, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge
n. 122/2010.
A sostegno dell'illegittimità del provvedimento, il ricorrente adduceva la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, non avendo ricevuto alcun atto di contestazione dell'illecito.
Il sig. ME sosteneva che, non essendovi stata notifica del verbale di accertamento, non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte, con conseguente estinzione della sanzione amministrativa e della corrispondente obbligazione pecuniaria.
Le Amministrazioni venivano dal Giudice di prime cure erroneamente considerate contumaci.
Il 26.04.2017, il Giudice adito, Tribunale di OL - Sezione distaccata di Ischia, depositava in cancelleria la sentenza n. 25/17, con cui annullava il decreto n. 149029, emesso dal Direttore della Ragioneria
Territoriale dello Stato di OL, dichiarando non dovuto il pagamento
richiesto con detto atto e condannando le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza proponevano impugnazione le odierne appellanti, sollevando le seguenti censure: NULLITÀ DELLA NOTIFICA
DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON
CONSEGUENTE OBBLIGO DI RIMESSIONE DEL GIUDIZIO AL GIUDICE
DI PRIMO GRADO EX ART. 354 C.P.C. E AMMISSIONE DEL PRESENTE
APPELLO EX. ART 327, CO2, C.P.C.
Gli appellanti deducevano al riguardo che l'art. 327, co.2, c.p.c. dispone che l'appello può essere proposto decorso il termine di impugnazione nella ipotesi in cui “la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità […] della notificazione
[…]”. Indi, censuravano la parte della sentenza di primo grado laddove, a pagg. 2 e 3, il Tribunale afferma che “le parti convenute erano gravate dell'onere di dimostrare, all'opposto, che tale contestazione era stata ritualmente effettuata. Ma sono rimaste contumaci, rinunciando, per ciò solo, a dimostrare fatti e circostanze ad esse favorevoli. Per tale inerzia processuale
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