Corte d'Appello Napoli, decreto 07/03/2025

CA Napoli
Decreto
7 marzo 2025
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CA Napoli
Decreto
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, decreto 07/03/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero :
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

1
N. 2590/2024 r.g.a.c.
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc
La Corte d'appello di Napoli, Sesta sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 2590/2024, viste le note di trattazione scritta, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio avente ad oggetto opposizione ex art. 5 ter, legge 89/2001, avverso provvedimento n. 1941 del 24.7.2024 nel procedimento n. 1887/2024, vertente tra
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
opponente
e
IS OL (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Di Tella;
opposti
*****
Dall'esame complessivo degli atti si desume che, con il decreto impugnato, tenuto conto delle allegazioni del ricorrente, è stato ritenuto in 26 anni e 10 mesi il periodo indennizzabile e riconosciuto l'importo di euro 17.900,00.
Avverso il decreto del 24.7.2024, indicato come notificato in data 28.7.2024 (vi è mero errore materiale, 2023 in luogo di 2024), il Ministero, con ricorso del
27.9.2024, ha proposto opposizione, deducendo che il ritardo nella procedura era dipeso anche dal comportamento dello stesso soggetto fallito.
Dopo avere ricostruito alcuni tratti della procedura fallimentare, iniziata nel 1990, il reclamante ha dedotto che nell'anno 2007, lo stesso anno di nomina del nuovo curatore, quest'ultimo rinveniva immobile di proprietà di IS OL (sito in


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Mondragone, Via Salerno n.12) e pervenuto al fallito in virtù di donazione effettuata dal padre, IS GI, con atto, per notar Angelo Golia, del
24/05/04.
Tuttavia, nell'anno 2007, proprio IS GI avanzava, dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Carinola, azione di revocazione della donazione dell'immobile per indegnità ex art. 801 cc, in danno del figlio OL.
In quel giudizio, il fallito, benché regolarmente citato, rimaneva contumace, mostrando in tal modo un totale disinteresse per l'esito del giudizio e quindi anche per il conseguente rallentamento dei tempi della procedura concorsuale, che non poteva concludersi, costituendo, detto immobile, l'unico attivo.
Con provvedimento
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