Corte d'Appello Roma, sentenza 26/01/2025, n. 509
Sentenza
26 gennaio 2025
Sentenza
26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna AR Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa AR Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7012/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.6.2024 tra:
La AN a mare s.r.l. (CF. 06825511006), in persona del l.r. p.t., UB LE
(CF. [...]), UB AR (CF. [...]), UB LO
(CF. [...]), elett.te dom.ti in Roma alla Via Augusto Bevignani 9 c/o lo studio dell'Avv.to Giuseppe de Simone che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
- APPELLANTI -
CONTRO
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Soc coop (CF. 01275240586) con sede in Roma via Sardegna 129 in persona del Presidente dott. Francesco Liberati, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Mattei (CF [...]) ed
elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Roma via Orazio n. 31 – pec giuseppemattei@ordineavvocatiroma.org, giusta delega redatta in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20298/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, La AN a mare s.r.l. quale debitrice principale, UB LE, UB AR e UB LO quali fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. 20289/19 con cui il Tribunale di Roma, sulle domande dai medesimi proposte nei confronti della Banca di Credito Coop. di Roma Soc. Coop., ha così statuito:
“accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 3922 intestato alla società La
AN a mare s.r.l., alla data del 12 ottobre 2015, è pari ad € 90.469,75 a debito del correntista;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in € 11.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cpa. come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della ctu.”.
In primo grado, gli attori avevano, in particolare, formulato le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare la nullità dei tassi, degli oneri, delle commissioni e delle spese applicati dalla Banca per difetto di forma scritta e di pattuizione e, per gli effetti, rideterminare il saldo del conto corrente controverso ex art. 117 TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità dei tassi e delle condizioni unilateralmente variate dalla Banca per violazione dell'art. 118 TUB ed in particolare per mancata prova della preventiva comunicazione al correntista e, per gli effetti, rideterminare il saldo del conto corrente pag. 2/13
controverso epurandolo da ogni e qualsiasi variazione comunque intervenuta;
3) accertare e dichiarare la previsione di condizioni ab origine usurarie e per gli effetti rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente controverso ex art. 1815 c.c. ovvero con applicazione del tasso legale;
4) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sottoscritto il 10.02.2009 contempla condizioni ab origine usurarie e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 1815 c.c. ovvero al tasso legale, con condanna della Banca convenuta alla restituzione del corrispondente indebito;
5) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ex art. 117 TUB del contratto di mutuo sottoscritto il
10.02.2009 e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 117 TUB, con condanna della Banca convenuta alla restituzione del corrispondente indebito;
6) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sottoscritto il 30.07.2009 contempla condizioni ab origine usurarie e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 1815 c.c. ovvero al tasso legale, con condanna della Banca convenuta alla restituzione del corrispondente indebito;
7) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ex art. 117 TUB del contratto di mutuo sottoscritto il 30.07.2009 e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 117 TUB, con condanna della Banca convenuta alla restituzione del corrispondente indebito».
A sostegno del gravame, essi hanno posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia sulle domande di parte attrice sia in relazione al conto corrente sia in relazione ai contratti di mutuo.
2) Conseguenze della mancata pattuizione delle condizioni economiche e delle successive variazioni in relazione al conto corrente oggetto di causa.
3) Conseguenze della mancata specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale da parte del cliente in relazione al conto corrente oggetto di causa.
4) Conseguenze dell'usura accertata dal ctu. in relazione al conto corrente.
5) Sull'usura in relazione ai due contratti di mutuo.
6) Sulla indeterminatezza delle condizioni contrattuali in relazione ai due contratti di mutuo.
Alla stregua dei predetti motivi, hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/13
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
in via preliminare, accertate e dichiarare che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle domande azionate dai deducenti, come indicate nel primo motivo di appello e, per gli effetti, dichiararne la nullità e/o assumere i provvedimenti opportuni, con eventuale rimessione al Primo giudice, in diversa composizione, per l'esame e la decisione sulle domande medesime;
in merito, in relazione al rapporto di conto corrente contestato:
2.a) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione degli interessi medesimi per difetto di forma scritta e di specifica pattuizione, con conseguente ricalcolo al tasso legale ovvero al tasso ex art. 117 TUB;
2.b) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni e delle spese per come variati dalla banca nel corso del rapporto, per mancata prova dell'avvenuta comunicazione delle variazioni medesime nelle forme di legge;
3) in merito, in relazione ai contratti di mutuo contestati:
3.1) accertare e dichiarare l'esistenza di pattuizioni e/o applicazioni illegittime e comunque lesive dei precetti di cui alla L. 10(/96 e, per gli effetti, rideterminare il legittimo rapporto dare/avere inter partes secondo equità e giustizia;
3.2) accertare e dichiarare in capo alla parte appellata la violazione degli obblighi di trasparenza informativa, di determinatezza e determinabilità delle condizioni economiche, di correttezza e buona fede contrattuali, anche per erronea indicazione del TAEG in senso sfavorevole al cliente e, peer gli effetti, rideterminare i rapporti stessi con applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
3.3) accertare e dichiarare che il piano di rimborso dei contratti di mutuo è stato predisposto dal finanziatore utilizzando il regime della capitalizzazione