Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2024, n. 1016

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2024, n. 1016
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1016
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. TO Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 157/2022 estensore Dott.ssa
Federica Trovò promossa da
LI SO (C.F. [...]), VA RT (C.F.
[...]), AT LA (C.F. [...]) IP UR (C.F.
[...]), ON TT (C.F. [...]), RO
AT (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. MOIRA ZANATTA, elettivamente domiciliati in CONCOREZZO, VIA F. VARISCO 5, presso il difensore
APPELLANTI
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NADIA PEREGO
([...]) e dell'avv. RT MAIO ([...]) elettivamente domiciliato MILANO VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale INPS) presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
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In totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Federica
Trovò, n. 157/2022 pubblicata in data 14/11/2022, comunicata a mezzo PEC in pari data e non notificata, a definizione del giudizio introdotto con ricorso ex art. 442 c.p.c. e rubricato con r.g. n.
300/2021 (riunito con rg. 303/2021):
1) Accertare e dichiarare il diritto dei signori LA EC, IP AU, TO SE, AN
MA, IN ON e SA TO ad ottenere il pagamento del FR maturato in costanza di rapporto con KR SR e/o MP LE s.p.a. (ora in amministrazione straordinaria) da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS e dallo stesso gestito di cui alla L. 297/1982, per tutti i motivi dedotti in ricorso e, per l'effetto
2) Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante per tempore, quale ente gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere a titolo di FR ex art. 2 L. 297/82 alla sig.ra LA EC la somma di €
485,96, al sig. IP AU la somma di € 26.052,20, alla sig.ra TO SE la somma di €
16.013,09, al sig. AN MA la somma di € 15.565,36 alla Sig.ra IN ON la somma di €
12.833,96 e al sig. SA TO la somma di € 6.348,36, ovvero quei diversi maggiori o minori importi che saranno accertati in corso di causa o ritenuti dovuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

3) Accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri LA EC, IP AU, TO SE, AN
MA, IN ON e SA TO al pagamento delle retribuzioni di cui agli art. 1 e 2 del
D.Lgs. 80/92
maturate in costanza di rapporto con KR SR e/o MP LE s.p.a. (ora in amministrazione straordinaria) da parte dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia e, per l'effetto
4) Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante per tempore, quale ente gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere a titolo di crediti per retribuzioni ex art. 1 e 2 D.lgs. 80/92 alla sig.ra LA
EC la somma di € 4.029,69, al sig. IP AU la somma di € 9.997,45, alla sig.ra TO SE la somma di € 3.329,77,al sig. AN MA la somma di € 2.518,01, alla sig.ra IN ON la somma di € 4.948,44 e al sig. SA TO la somma di € 4.285,64 ovvero quei diversi maggiori
o minori importi che saranno accertati in corso di causa o ritenuti dovuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

5) Accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri IP AU, OL ON e SA TO al pagamento degli omessi versamenti contributivi al Fondo di Previdenza Complementare TA maturati in costanza di rapporto con KR SR e/o MP LE s.p.a. (ora in amministrazione straordinaria) ex art. 5 D.Lgs. 80/92 da parte dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia e, per
l'effetto
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6) Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante per tempore, quale ente gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere a titolo di omessi versamenti contributivi al Fondo di Previdenza
Complementare TA ex art. 5 D.Lgs. 80/92 al sig. IP AU la somma di € 3.483,25, alla sig.ra
IN ON la somma di € 4.646,89 e al sig. SA TO la somma di € 7.081,01, ovvero quel diverso maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

7) Condannare, in ogni caso, INPS al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Moira Zanatta.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro:
Nel merito
Rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 157/2022, pubblicata in data 14/11/2022 emessa dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro
Con condanna alle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 157/2022 pubblicata il 14/11/2022 il Tribunale di Lecco respingeva le domande proposte da IN ON, SA TO, LA EC, IP AU, TO SE e
AN MA

contro

INPS, compensando integralmente le spese di lite. La causa aveva avuto origine da due ricorsi separatamente proposti e poi riuniti, con cui i ricorrenti premettevano di essere stati dipendenti di KR RL (IN e SA) e di MP LE PA (gli altri). I ricorrenti
IP, IN e SA, inoltre, avevano aderito al fondo complementare TA destinando ad esso quote di accantonamenti FR. A causa della crisi delle società datrici di lavoro si era prospettata la cessione delle aziende al gruppo OR Group France;
nell'ambito delle trattative presso il MISE era stato raggiunto un accordo per la cessione delle aziende con il passaggio dei dipendenti a una “newco”
(poi denominata OR LE LI RL). L'accordo prevedeva, fra l'altro, la rinuncia da parte dei lavoratori alla solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. nei confronti della cessionaria. A seguito dell'accordo sindacale del 31.1.2017, i ricorrenti avevano stipulato un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale del 6.2.2017, dove i lavoratori rinunciavano alla solidarietà nei confronti della cessionaria per i crediti maturati fino al momento del trasferimento.
A seguito di contratto di affitto del 14.2.2017 tra le società e la OR LE LI SR, i lavoratori passavano alle dipendenze di quest'ultima in data 20.2.2017.
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Il 15.3.2017 KR SR e MP LE PA venivano dichiarate insolventi dal Tribunale di Monza ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999;
il 9.6.2017 le due società erano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
nel successivo Verbale di consultazione sindacale e di accordo in data
18.4.2019 ex art. 47 commi 1 e 4 bis l. n. 428/1990 e 63 comma 4 d.lgs. 270/1990, correlato alla cessione dei compendi aziendali (doc. 5 fasc. appellati), le parti (OO.SS., RSU aziendali, Commissario
Straordinario delle procedure e OR LE LI SR), nel prevedere che rimanessero alle dipendenze della OR n. 113 full time equivalent (FTE) rispetto al 137,5 FTE ancora in forza, convenivano, fra l'altro, che ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs n. 270/1999 fosse esclusa la responsabilità della cessionaria per i debiti relativi all'esercizio dei rami di azienda ceduti anteriori al
16 febbraio 2017, data di affitto dei rami di azienda, e ciò sia per i lavoratori mantenuti alle dipendenze di OR (fra cui gli odierni appellanti) che quelli non mantenuti e retrocessi alle procedure.
Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria i lavoratori appellanti venivano ammessi al passivo delle procedure KR e MP per i crediti maturati fino al passaggio alle dipendenze della cessionaria, ovvero fino al febbraio 2017;
proponevano, quindi, domanda di ammissione al Fondo di Garanzia per i relativi crediti, ma l'INPS respingeva la domanda in applicazione della circolare n.
74/2008 e del messaggio n. 2272/2019, sostenendo che la cessione del rapporto di lavoro era avvenuto fra aziende in bonis, che la KR e MP non erano i datori di lavoro al momento della apertura della procedura concorsuale, e che l'art. 2112 c.c. consente l'esclusione della solidarietà del cedente ma non del cessionario.
A tal punto i lavoratori proponevano ricorso avanti il Tribunale per vedersi riconoscere il proprio diritto al pagamento, da parte dell'ente, delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro con KR e MP, nonché del FR maturato alle loro dipendenze e le quote dello stesso che avrebbero dovuto essere conferite al fondo di previdenza complementare, domandando la condanna a proprio favore come segue:
FR:
LA EC € 485,96, IP AU € 26.052,20, TO SE € 16.013,09, AN MA €
15.565,36 IN ON di € 12.833,96;
SA TO € 6.348,36;
ultime tre mensilità:
LA EC € 4.029,69, IP AU € 9.997,45, TO SE € 3.329,77, AN MA €
2.518,01, IN ON € 4.948,44, SA TO € 4.285,6;

Previdenza Complementare Fondo TA:
IP AU € 3.483,25, IN ON € 4.646,89;
SA TO € 7.081,01.
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Si costituiva ritualmente INPS chiedendo il rigetto delle domande, dal momento che i rapporti di lavoro oggetto della controversia non erano mai cessati, ma semplicemente continuati per effetto del trasferimento all'affittuaria, con conseguente responsabilità solidale tra cedente e cessionario ex art.
2112 c.c.
.
Il Tribunale, dopo avere richiamato l'orientamento ormai pacifico secondo cui l'ammissione al passivo non è vincolante nei confronti del Fondo di Garanzia INPS, ha respinto i ricorsi richiamando un precedente specifico costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 35/2022 del
23/08/2022 (con ulteriori citazioni della Corte di Appello di Milano n. 501/22 del 29/07/22 e Corte di appello di Milano n. 508/22 del 17/06/22) secondo cui “I successivi e permanenti dubbi interpretativi legati alla non chiara formulazione dell'art. 47 comma 4 bis appaiono superati dagli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità e per i quali, in forza del principio di una interpretazione conforme alla dir. 2001/23/CE ed alle citate sentenze della Corte di Giustizia, si deve concludere che una deroga alle garanzie di cui all'art. 2112 sia possibile soltanto in relazione alle procedure liquidatorie previste dal comma 5 e non per
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