Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/04/2024, n. 416
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 963/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'8 novembre 2023, vertente
TRA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Giuseppe Brogno ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla
Via N. Pizi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Rodinò;
APPELLANTE
E
BORGO DEI MASTRI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Morcavallo che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza: “Voglia la Corte d'Appello di
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) In via preliminare e/o pregiudiziale:
Sospendere già alla prima udienza ex art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art.
702 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22.04.2021 in relazione al procedimento iscritto al n. 1831/2020 r.g. (…);
2) Nel merito:
1 Accogliere per i motivi di fatto e di diritto e/o per quanto rilevabile d'ufficio, il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 22.04.2021 in relazione al procedimento iscritto al n. 1831/2021 r.g., e pertanto, accogliere le richieste per come formulate nelle conclusioni rassegnate dall'A.S.P. nel giudizio di primo grado (da intendersi qui integralmente trascritte e riportate);
1. IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario avendo giurisdizione il
Giudice Amministrativo e, pertanto, riformare la gravata ordinanza;
2. IN VIA PRELIMINARE:
a) Accertare e dichiarare che Borgo dei Mastri s.r.l., in p.l.r.p.t., non ha richiesto né sottoscritto alcun accordo integrativo né atto transattivo da cui derivi la sottoscrizione di un nuovo contratto ovvero la modifica dei budget previsti negli originari contratti sottoscritti e pagati per le annualità 2010 – 2015 e dunque (da cui derivi) il diritto a ricevere dall'A.S.P. di Cosenza importi ulteriori rispetto ai tetti massimi di spesa individuati per le prestazioni rese e certificate dall'1.1.2010 al 10.06.2015 e conseguentemente e, in ogni caso, per le causali esposte in narrativa e/o per quanto rilevabile in base ai poteri officiosi del Giudice, accertare e dichiarare che non vi è alcun contratto sottoscritto ad substantiam tra le parti del giudizio con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Cosenza, sopra indicata, pronunciata sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato da Borgo dei Mastri s.r.l.;
b) In via gradata accertare e dichiarare che l'Azienda Sanitaria Provinciale difetta di titolarità passiva e/o di legittimazione passiva in riferimento all'importo preteso a titolo di differenza tariffaria, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Cosenza sopra indicata pronunciata sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato da Borgo dei Mastri
s.r.l.;
c) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che le tariffe adottate nel Decreto n.
454/2015 erano, comunque, erronee essendo state determinate sulla base del verbale dell'8.1.2010 ritenuto in contrasto con l'orientamento del Ministero della Salute, e, pertanto, si chiede, comunque, di disapplicarle ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865 all. E, in quanto illegittime
e, conseguentemente, riformare l'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge;
d) In caso di mancato accoglimento delle eccezioni che precedono, accertare e dichiarare che il credito richiesto è prescritto e, dunque, estinto fino al 2014 o comunque fino alla diversa data ritenuta dal Giudice in base al termine prescrizionale ritenuto applicabile, e, conseguentemente, riformare l'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge;
e) In via ulteriormente gradata e solo per l'anno 2010, accertare e dichiarare che la domanda spiegata da Borgo dei Mastri s.r.l. è inammissibile in relazione alle differenze tariffarie richieste
2 per le prestazioni erogate dalla Struttura nel 2010 ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 del contratti sottoscritto per quell'anno;
3. NEL MERITO, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste che precedono, per le causali esposte in narrativa, per quanto emergerà nel corso del giudizio e/o in base ai poteri officiosi del Giudice, riformare l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22.04.2021 e rigettare integralmente il ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. avanzato da Borgo dei Mastri s.r.l. con rifermento a tutte le domande, le eccezioni e le deduzioni ivi articolate, in quanto inammissibili e/o nulle e/o invalide e/o illegittime e/o relative
a diritti estinti e/o infondate in fatto e/o in diritto;
4. NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in relazione all'eventuale importo riconosciuto dal Giudice come dovuto a titolo di sorte capitale per le differenze tariffarie relative al periodo 01.01.2010 – 10.06.2015, limitare la condanna agli importi a cui l'appellata avrebbe potuto avere diritto nel caso in cui avesse aderito all'accordo transattivo alla luce della legittimità e validità dei DCA 87/2016 e 109/2017 se applicabili e, comunque, accertare e dichiarare che ex art. 1256 comma II c.c. e/o ex art. 3 D. Lgs. n. 231/2002, l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza non è responsabile del ritardo nel pagamento delle differenze tariffarie
e non può essere conseguentemente condannata al pagamento degli interessi maturati con conseguente riforma delle conclusioni di cui a pagina 6) dell'ordinanza impugnata ove espressamente il Giudice condanna, altresì: “al pagamento degli interessi al saggio di cui al
d.lgs. 231/2002 e s.mi. dal 18.01.2019 al saldo”;
5. IN OGNI CASO
Condannare Borgo dei Mastri s.r.l. al pagamento del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata Borgo dei Mastri S.r.l.: “Voglia l'On.le Corte – rigettate tutte le istanze avverse
– confermare integralmente l'Ordinanza infondatamente gravata e, per l'effetto:
Condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore della Casa Protetta per disabili mentali
“Borgo dei Mastri s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, sedente in Paterno
Calabro (Cs), la somma di € 1.147.108,35, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 e s.m.i. maturati e maturandi fino all'integrale soddisfo, o quella maggiore o sinanche minore eventualmente risultante in corso di causa e comunque derivante dalla rivalutazione delle rette corrisposte alla ricorrente dal gennaio 2010 all'11 giugno
2015, oltre interessi di mora maturati e maturandi;
Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese legali del doppio grado con gli accessori di legge.
Con ogni riserva e salvezza per qualsiasi altra tutela anche di tipo risarcitorio”.
3 FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1 Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, la Casa Protetta per disabili Borgo dei Mastri S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, regolarmente accreditata, premesso: - di aver stipulato convenzioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie con l'A.S.P. di Cosenza per gli anni 2010-2015;
- che la sua associazione di categoria ANASTE aveva promosso e vinto ricorso al TAR Calabria contro il silenzio omissivo serbato dalla Regione Calabria sull'adeguamento delle tariffe spettante, promuovendo altresì giudizio di ottemperanza nel quale il Commissario ad acta prefettizio aveva adottato il decreto n. 454 del 28 ottobre 2015, con il quale approvate le nuove tariffe applicabili alle prestazioni erogate dall'8 gennaio 2010 all'11 giugno 2015, convalidate dalla sentenza n. 838/2016 del TAR;
- che analoghe istanze di pagamento erano state accolte dal
Tribunale di Cosenza;
- che il credito spettante ammontava a complessivi € 1.147.108,35;
tanto premesso, ha chiesto la condanna dell'A.S.P. al relativo pagamento, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e vinte le spese di lite.
1.2 Costituitasi in giudizio, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha eccepito, nell'ordine,
(a) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo, anche considerando che la ricorrente non risultava tra le strutture che avevano aderito all'apposito accordo transattivo per la remunerazione richiesta, rimanendo quindi la pretesa al di fuori degli obblighi contrattuali;
(b) il suo difetto di legittimazione passiva, sussistendo quella della sola
Regione Calabria, parte dei giudizi amministrativi e titolare esclusiva dei compiti di programmazione della spesa sanitaria, nel cu ambito inquadrare la pretesa creditoria;
(c) la sussistenza di DCA nn. 87 e 109/2016 che limitavano alle sole strutture aderenti all'accordo transattivo raggiunto la possibilità di pagamento delle risorse appositamente stanziate dalla
Regione;
(d) l'inammissibilità della domanda relativa alla annualità 2010 siccome presente, nel relativo contratto, clausola di compromissione in arbitri di ogni controversia nascente dalla convenzione;
(e) l'impossibilità di estendere il giudicato amministrativo alla ricorrente che non era stata parte del giudizio;
(f) l'assenza di diritto
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