Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2024, n. 528
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Testo completo
R.G. 2169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2169 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Luca Lupia
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Gianluca Marchionne e Annalisa Muzio
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
che aveva lavorato dal 1° aprile 2006 al 30 settembre 2018 alle dipendenze della (d'ora Controparte_2
in avanti, ), operante nel settore del trasporto merci per conto terzi, con inquadramento formale nel Pt_1
livello 4J del , mansioni di autista autotreni inferiori a 80 quintali;
Organizzazione_1
che solo da giugno 2018 era stato inquadrato nel livello 3S, corrispondente alle mansioni di autista autotreni
superiori a 80 quintali;
che aveva sempre svolto in realtà mansioni appartenenti al livello 3S, avendo sempre condotto autotreni
superiori ad 80 quintali;
che aveva effettuato trasferte senza ricevere la relativa retribuzione;
che, non avendo ricevuto il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva ottenuto per tale voce decreto
ingiuntivo.
2. Tanto esposto, chiedeva la condanna della , al pagamento, in proprio favore, della somma di Pt_1
€.79.899,45, di cui 51.002,27 a titolo di differenze retributive, €.7.714,69 a titolo di trasferte e €.21.182,49 a
titolo di TFR come da conteggi allegati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
3. Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale
dei crediti maturati antecedentemente al 12.12.14;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda.
Precisava la che, in ogni caso, dall'importo preteso dal ricorrente a titolo di TFR andava detratta la Pt_1
somma di €.6.302,53 già ottenuta dall'istante con decreto ingiuntivo.
4. Espletata prova per testi, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1911/2023 pubblicata il 23 febbraio 2023,
così statuiva:
< , Organizzazione_2
dall'1.4.2006 al 30.9.18, e condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2
della complessiva somma di €.17.273,57 a favore di oltre interessi e rivalutazione come per CP_1
legge>>. 5. Rilevava il primo giudice:
che la domanda, <
prescrizione (interrotta con la diffida di pagamento del 12.12.19, doc. 5 parte ricorr.)>>, era in parte fondata;
che era incontestata, oltre che documentalmente provata, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato tra le parti per il periodo dal 1° aprile 2006 al 30 settembre 2018, con inquadramento
nel livello 4J del fino ad aprile 2018, e nel
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