Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/05/2024, n. 344

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/05/2024, n. 344
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 344
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:


1. Dott. M G D M Presidente



2. Dott. M D M Consigliere



3. Dott. C A Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1210 R. G. anno 2021 promossa in grado di appello
DA con sede in San Cipirello, in persona del rappresentante pro Parte_1 tempore), rappresentata e difesa dall'Avv. P G e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliata, sito in Partinico Via P.pe Umberto n. 39.
Appellante
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
elettivamente domiciliati in Palermo, Via Giacomo Cusmano CP_4
n. 4 presso lo studio dell'Avv. P V, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. G C.
Appellati
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 2 maggio 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3266/2021 emessa il 10 settembre 2021, il Tribunale G.L. di
Palermo, accogliendo la domanda, proposta da , Controparte_1
, , con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 distinti ricorsi – poi riuniti - depositati il 31 luglio/2020 e il 3 agosto del 2020, aveva condannato la società “ , in persona del legale rappresentante, al CP_5
1
pagamento di differenze retributive – a vario titolo richieste - per il rapporto lavorativo svolto alle dipendenze della società.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la società con Parte_1 ricorso depositato il 13 ottobre 2021
Hanno resistito i lavoratori già ricorrenti, con memoria del 14 settembre
2023, per il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 maggio 2024, esperito senza esito un tentativo di conciliazione, la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
********
L'appello è parzialmente fondato.
Reiterando un'eccezione, già proposta in prime cure e non valutata dal giudice, circa il valore probatorio della certificazione Unica e delle buste paga, la società contesta la fondatezza delle pretese creditorie avendo i ricorrenti accettato le buste paga e la Certificazione Unica (nella quale non venivano riconosciuti i maggiori importi oggetto di causa) e non contestato, dunque, i dati ivi indicati, utilizzando quest'ultima per la presentazione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Si tratta di una deduzione che non può essere accolta.
E', difatti, ormai pacifico, il principio secondo il quale tale documentazione, poiché formata dal datore di lavoro, ha efficacia di prova limitatamente alle circostanze ivi contenute, sfavorevoli al dichiarante, mentre non assume alcun valore probatorio contro il lavoratore (Cfr. ad es. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18169 del
05/07/2019).
A ciò vale aggiungere che: la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 245 del 11/01/2006) presuppone l'effettiva sottoscrizione della documentazione fiscale da parte del lavoratore e non, come nel caso di specie, la sottoscrizione di un documento attestante la mera consegna della stessa;
l'eventuale sottoscrizione della certificazione unica o delle buste paga, può soltanto attestare
l'apprensione delle somme ivi indicate ma non certamente la correttezza dei calcoli che hanno portato a tale erogazione;
nel caso di specie, i ricorrenti non deducono di aver ricevuto una somma inferiore a quella indicata dalla suddetta documentazione, ma si lamentano proprio della mancata corresponsione di alcune voci retributive in esse non riportate.
Pertanto, la supposta (e non provata) sottoscrizione della documentazione elaborata dal datore, nulla prova in ordine all'effettiva erogazione di esse o alla correttezza dei conteggi che le hanno precedute.
Quanto al merito delle singole voci retributive rivendicate – che l'appellante contesta si in ordine all'an debeatur che per il quantum - hanno, innanzitutto, trovato
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integrale conferma, sulla scorta della documentazione allegata in ricorso, le deduzioni concernenti il mancato pagamento della retribuzione per i giorni di ferie e di permessi goduti dai lavoratori, emergendo chiaramente dalle buste paga (doc.all.1) la fruizione degli stessi, ma non il corrispondente trattamento economico.
Più precisamente, nella sezione “competenze” dei succitati prospetti paga, non risulta inclusa la voce retributiva attinente alle giornate di ferie (voce n. 200), dovendosi, dunque, ritenere come non corrisposte le relative spettanze, né la società ha dimostrato di avere in altro modo adempiuto siffatta obbligazione.
Riguardo alla maggiorazione retributiva per le giornate di lavoro festivo, va anzitutto chiarito che i ricorrenti non hanno chiesto il pagamento della retribuzione per giorni festivi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle buste paga (come dedotto dall'appellante), ma hanno fondato la propria pretesa sull'applicazione dell'esatto parametro retributivo da applicare nei giorni festivi, previsto dall'art.20 co.6 del CCNL di categoria, secondo cui “Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: festivo diurno: 50%;
festivo notturno: 75%”
.
Ora, nel caso in esame, risulta pienamente provato che i lavoratori hanno
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