Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 929/2022 promossa da:
DO GU (C.F. [...]) in proprio e quale titolare della AZIENDA AGRARIA S. DO (P.IVA 00227750528), con il patrocinio dell'avv. BRUNI GIOVANNI
APPELLANTE contro
ES SA AO PA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. DE
FABRITIIS JACOPO e dell'avv. DE FABRITIIS CESARE
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/02/2022
CONCLUSIONI
In data 11.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 11 deduzione, così provvedere: Nel merito: In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto:
- Confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, condannando la società appellata alla consegna di tutta la documentazione di cui Decreto ingiuntivo n. 1091/2020 del 27/10/2020 RG n. 2519/2020 emesso dal Tribunale di Siena, oltre che al pagamento delle spese della predetta procedura monitoria;
- Condannare la appellata a rendere il conto della propria gestione relativa della operazione bancaria disposta dalla banca appellata in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte come “ordinaria girocontazione del saldo del c/c” specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese di mediazione sostenute dall'opposto pari ad € 152,48= di cui euro 48,48= per spese dell'organismo di mediazione ed euro 104,00= per spese assistenza legale mediazione;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio per i quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”. In VIA ISTRUTTORIA si reiterano specificatamente le istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado: a) ordinare ex art. 210 T.U.B. a Intesa Sanpaolo spa, al fine di garantire il diritto di difesa dell'esponente, di produrre la documentazione per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo del cc 295 alla data del 25.11.2019, ed in particolare di produrre la documentazione tecnico-bancaria con la quale Intesa ha valutato e classificato alla data del 31 marzo 2019 il saldo ceduto, effettuata e conservata sulla base delle citate normative di Vigilanza del mercato del credito e del Regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 630/2019;
b) IN SUBORDINE, accogliere la presente Istanza di Rendimento del Conto che questa difesa chiede ex artt. 263 cpc e artt. 1856 c.c. e 1710 c.c. in quanto:
- Intesa Sanpaolo spa, quale banca mandataria, intrattiene con il Sig. IN ED, mandante, un rapporto di conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso individuato con il n. 295 acceso presso la filiale di Buonconvento (Si) di Intesa Sanpaolo spa;
- con ordinanza del Tribunale di Siena del 13.08.2020 (cfr. doc. 15) veniva stabilito che il credito risultante dal saldo di detto conto doveva essere segnalato ai fini della Vigilanza sul mercato del credito come “clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”, ... indicando il credito, per il periodo da luglio 2015 fino a novembre 2019, come “credito contestato” in attesa del passaggio in giudicato della sentenza senese n. 792/2015, oggetto di appello proposto dalla banca mandataria;
- è necessario al fine di consentire al mandante opposto di poter esercitare il proprio diritto di difesa nel proseguo del presente giudizio ordinare a Intesa Sanpaolo spa di rendere il conto della gestione della operazione bancaria unilateralmente disposta
pagina 2 di 11 dalla stessa mandataria in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte ambiguamente come
“ordinaria girocontazione del saldo del c/c”. Per tutte le suesposte ragioni voglia il Giudice adito ordinare a Intesa Sanpaolo spa di rendere il conto della propria gestione relativa alla predetta operazione bancaria descritta al precedente punto specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni avversarie NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in via subordinata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE NEL RITO: c) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Torino o Milano e per l'effetto revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena, dichiarando conseguentemente che niente è dovuto da Intesa Sanpaolo spa al ricorrente per le causali ivi dedotte. IN VIA SUBORDINATA: NEL RITO: a) accertare e dichiarare la carenza di interesse di controparte all'azione svolta;
b) dichiarare la tardività e inammissibilità di tutte le eccezioni di merito e produzioni ex adverso formulate in sede di terza memoria, sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto da Intesa Sanpaolo spa al ricorrente per le causali ivi dedotte. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con osservanza IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che i gli allegati nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente atto siano acquisiti al fascicolo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 929/2022 promossa da:
DO GU (C.F. [...]) in proprio e quale titolare della AZIENDA AGRARIA S. DO (P.IVA 00227750528), con il patrocinio dell'avv. BRUNI GIOVANNI
APPELLANTE contro
ES SA AO PA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. DE
FABRITIIS JACOPO e dell'avv. DE FABRITIIS CESARE
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/02/2022
CONCLUSIONI
In data 11.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 11 deduzione, così provvedere: Nel merito: In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto:
- Confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, condannando la società appellata alla consegna di tutta la documentazione di cui Decreto ingiuntivo n. 1091/2020 del 27/10/2020 RG n. 2519/2020 emesso dal Tribunale di Siena, oltre che al pagamento delle spese della predetta procedura monitoria;
- Condannare la appellata a rendere il conto della propria gestione relativa della operazione bancaria disposta dalla banca appellata in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte come “ordinaria girocontazione del saldo del c/c” specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese di mediazione sostenute dall'opposto pari ad € 152,48= di cui euro 48,48= per spese dell'organismo di mediazione ed euro 104,00= per spese assistenza legale mediazione;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio per i quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”. In VIA ISTRUTTORIA si reiterano specificatamente le istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado: a) ordinare ex art. 210 T.U.B. a Intesa Sanpaolo spa, al fine di garantire il diritto di difesa dell'esponente, di produrre la documentazione per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo del cc 295 alla data del 25.11.2019, ed in particolare di produrre la documentazione tecnico-bancaria con la quale Intesa ha valutato e classificato alla data del 31 marzo 2019 il saldo ceduto, effettuata e conservata sulla base delle citate normative di Vigilanza del mercato del credito e del Regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 630/2019;
b) IN SUBORDINE, accogliere la presente Istanza di Rendimento del Conto che questa difesa chiede ex artt. 263 cpc e artt. 1856 c.c. e 1710 c.c. in quanto:
- Intesa Sanpaolo spa, quale banca mandataria, intrattiene con il Sig. IN ED, mandante, un rapporto di conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso individuato con il n. 295 acceso presso la filiale di Buonconvento (Si) di Intesa Sanpaolo spa;
- con ordinanza del Tribunale di Siena del 13.08.2020 (cfr. doc. 15) veniva stabilito che il credito risultante dal saldo di detto conto doveva essere segnalato ai fini della Vigilanza sul mercato del credito come “clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”, ... indicando il credito, per il periodo da luglio 2015 fino a novembre 2019, come “credito contestato” in attesa del passaggio in giudicato della sentenza senese n. 792/2015, oggetto di appello proposto dalla banca mandataria;
- è necessario al fine di consentire al mandante opposto di poter esercitare il proprio diritto di difesa nel proseguo del presente giudizio ordinare a Intesa Sanpaolo spa di rendere il conto della gestione della operazione bancaria unilateralmente disposta
pagina 2 di 11 dalla stessa mandataria in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte ambiguamente come
“ordinaria girocontazione del saldo del c/c”. Per tutte le suesposte ragioni voglia il Giudice adito ordinare a Intesa Sanpaolo spa di rendere il conto della propria gestione relativa alla predetta operazione bancaria descritta al precedente punto specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni avversarie NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in via subordinata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE NEL RITO: c) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Torino o Milano e per l'effetto revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena, dichiarando conseguentemente che niente è dovuto da Intesa Sanpaolo spa al ricorrente per le causali ivi dedotte. IN VIA SUBORDINATA: NEL RITO: a) accertare e dichiarare la carenza di interesse di controparte all'azione svolta;
b) dichiarare la tardività e inammissibilità di tutte le eccezioni di merito e produzioni ex adverso formulate in sede di terza memoria, sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto da Intesa Sanpaolo spa al ricorrente per le causali ivi dedotte. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con osservanza IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che i gli allegati nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente atto siano acquisiti al fascicolo di
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