Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2024, n. 319
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1124/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE MARIA e con studio in VIALE REGINA
MARGHERITA 154 CANICATTÌ (AG) PEC: Email_1
appellante contro
, nato a [...] il [...], (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE, con studio in CORSO UMBERTO I 100
CANICATTÌ (AG) PEC: Email_2
appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1
La sentenza n. 144/2022, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 04/01/2022 e pubblicata il 31/01/2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante
“Rejectis adversis.
Ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti nel presente gravame e per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 144/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sez. civile, in data 04 gennaio
2022 e pubblicata il 31.01.2022, non notificata, pronunciata nella causa di separazione giudiziale iscritta al R.G.N.1351/2018:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per CP_2 aver quest'ultimo, con il proprio esclusivo comportamento, gravemente lesivo dei doveri coniugali, provocato il fallimento del matrimonio e per i motivi tutti sopra;
- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento da corrispondere, in CP_2 favore dell'odierna appellante, non inferiore ad euro 300,00 mensili, o nella misura ritenuta più equa, anche alla luce delle precarie condizioni di salute della sig.ra Pt_1
- disporre, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti, alla sig.ra o, in subordine, disporre a carico del sig. il pagamento a favore della Pt_1 CP_2
sig.ra di un contributo per un alloggio pari a 200 euro, o nella misura ritenuta più Pt_1 equa;
ponendo, in ogni caso, in capo al sig. l'onere di provvedere alle spese relative CP_2
alla casa coniugale;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
per l'appellato
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE ADITA ED AL C.I.
Ognuno secondo le rispettive competenze.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello ex art.345 c.p.c. sotto i dedotti profili ovvero rigettare con ogni statuizione l'atto di appello essendo infondato in fatto
e in diritto.
Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza e confermarne tutte le statuizioni.
2 Si chiede la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio anche ex art.96 C.P.C. ciò con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Salvis juribus”
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19/04/2018 , premettendo Pt_1 Parte_1
che in data 19/09/1987 aveva contratto matrimonio con dalla cui unione CP_1
erano nati i figli ormai maggiorenni e non più conviventi con i coniugi, domandava la pronuncia di separazione con addebito al marito, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con oneri in capo al coniuge e domandava altresì di disporre a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento non inferiore a euro 300,00 mensili.
2. Si costituiva il che, non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva CP_1
il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente e in via riconvenzionale domandava la pronuncia di addebito della separazione a carico della nonché l'assegnazione a sé Pt_1
della casa coniugale.
3. Il presidente del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del giorno 27/10/2018, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente (badante) e dei modesti redditi mensili del resistente (pensione di 400,00 euro), non ravvisando una sperequazione idonea a supportare la richiesta di assegno perequativo invocata dalla riteneva di non adottare Pt_1
provvedimenti provvisori e urgenti.
4. Il Tribunale di Agrigento, istruita la causa con la produzione documentale, ritenendo, a proposito dell'addebito, non ammissibili in quanto generiche sia le prove indicate dalla ricorrente sia quelle articolate dal convenuto, nonché ritenendo di non disporre un assegno a carico del convenuto per il mantenimento della moglie e altresì valutando di non dovere provvedere alcuna statuizione in odine alla casa coniugale essendo i figli ormai maggiorenni e autonomi, rigettava le domande dell'una e dell'altra parte e pronunciava la separazione personale dei coniugi con compensazione delle spese di lite.
5. Con ricorso depositato in data 17/06/2022, la ha impugnato la predetta Pt_1 sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e
3
censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo al rigetto della domanda di addebito, di quella riguardante l'assegno di mantenimento a carico del , nonché di CP_1 quella relativa all'assegnazione della casa coniugale.
6. Si è costituito il che, domandando la conferma della sentenza appellata, ha CP_1 chiesto, in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non potendosi in appello proporre domande nuove né ammettere nuovi mezzi di prova o produrre nuovi documenti, e stante la mancata indicazione specifica delle parti della sentenza gravata;
nonché, nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto, con condanna anche ex art. 96 c.p.c. in danno dell'appellante.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 10/11/2023 con le note scritte di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
9. In via preliminare, con riferimento alle eccezioni sollevate dall'appellato in punto di ammissibilità dell'impugnazione, superata quella ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è stata posta in decisione, mentre la Corte, ai sensi dell'art. 348 ter co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto pronunciarsi alla prima udienza di trattazione, quanto all'altra va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., dovendo rilevarsi che secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), “gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Nella specie, poiché l'appello riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
10. Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dei nuovi mezzi di prova giova, innanzitutto, precisare che l'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1124/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE MARIA e con studio in VIALE REGINA
MARGHERITA 154 CANICATTÌ (AG) PEC: Email_1
appellante contro
, nato a [...] il [...], (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE, con studio in CORSO UMBERTO I 100
CANICATTÌ (AG) PEC: Email_2
appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1
La sentenza n. 144/2022, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 04/01/2022 e pubblicata il 31/01/2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante
“Rejectis adversis.
Ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti nel presente gravame e per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 144/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sez. civile, in data 04 gennaio
2022 e pubblicata il 31.01.2022, non notificata, pronunciata nella causa di separazione giudiziale iscritta al R.G.N.1351/2018:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per CP_2 aver quest'ultimo, con il proprio esclusivo comportamento, gravemente lesivo dei doveri coniugali, provocato il fallimento del matrimonio e per i motivi tutti sopra;
- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento da corrispondere, in CP_2 favore dell'odierna appellante, non inferiore ad euro 300,00 mensili, o nella misura ritenuta più equa, anche alla luce delle precarie condizioni di salute della sig.ra Pt_1
- disporre, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti, alla sig.ra o, in subordine, disporre a carico del sig. il pagamento a favore della Pt_1 CP_2
sig.ra di un contributo per un alloggio pari a 200 euro, o nella misura ritenuta più Pt_1 equa;
ponendo, in ogni caso, in capo al sig. l'onere di provvedere alle spese relative CP_2
alla casa coniugale;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
per l'appellato
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE ADITA ED AL C.I.
Ognuno secondo le rispettive competenze.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello ex art.345 c.p.c. sotto i dedotti profili ovvero rigettare con ogni statuizione l'atto di appello essendo infondato in fatto
e in diritto.
Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza e confermarne tutte le statuizioni.
2 Si chiede la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio anche ex art.96 C.P.C. ciò con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Salvis juribus”
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19/04/2018 , premettendo Pt_1 Parte_1
che in data 19/09/1987 aveva contratto matrimonio con dalla cui unione CP_1
erano nati i figli ormai maggiorenni e non più conviventi con i coniugi, domandava la pronuncia di separazione con addebito al marito, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con oneri in capo al coniuge e domandava altresì di disporre a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento non inferiore a euro 300,00 mensili.
2. Si costituiva il che, non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva CP_1
il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente e in via riconvenzionale domandava la pronuncia di addebito della separazione a carico della nonché l'assegnazione a sé Pt_1
della casa coniugale.
3. Il presidente del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del giorno 27/10/2018, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente (badante) e dei modesti redditi mensili del resistente (pensione di 400,00 euro), non ravvisando una sperequazione idonea a supportare la richiesta di assegno perequativo invocata dalla riteneva di non adottare Pt_1
provvedimenti provvisori e urgenti.
4. Il Tribunale di Agrigento, istruita la causa con la produzione documentale, ritenendo, a proposito dell'addebito, non ammissibili in quanto generiche sia le prove indicate dalla ricorrente sia quelle articolate dal convenuto, nonché ritenendo di non disporre un assegno a carico del convenuto per il mantenimento della moglie e altresì valutando di non dovere provvedere alcuna statuizione in odine alla casa coniugale essendo i figli ormai maggiorenni e autonomi, rigettava le domande dell'una e dell'altra parte e pronunciava la separazione personale dei coniugi con compensazione delle spese di lite.
5. Con ricorso depositato in data 17/06/2022, la ha impugnato la predetta Pt_1 sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e
3
censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo al rigetto della domanda di addebito, di quella riguardante l'assegno di mantenimento a carico del , nonché di CP_1 quella relativa all'assegnazione della casa coniugale.
6. Si è costituito il che, domandando la conferma della sentenza appellata, ha CP_1 chiesto, in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non potendosi in appello proporre domande nuove né ammettere nuovi mezzi di prova o produrre nuovi documenti, e stante la mancata indicazione specifica delle parti della sentenza gravata;
nonché, nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto, con condanna anche ex art. 96 c.p.c. in danno dell'appellante.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 10/11/2023 con le note scritte di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
9. In via preliminare, con riferimento alle eccezioni sollevate dall'appellato in punto di ammissibilità dell'impugnazione, superata quella ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è stata posta in decisione, mentre la Corte, ai sensi dell'art. 348 ter co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto pronunciarsi alla prima udienza di trattazione, quanto all'altra va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., dovendo rilevarsi che secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), “gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Nella specie, poiché l'appello riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
10. Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dei nuovi mezzi di prova giova, innanzitutto, precisare che l'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l.
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