Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/02/2024, n. 27
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Testo completo
RG Nr. 1001/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca Alessio Presidente
Dr. Piero Leanza Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20.12.2019
Da
COMUNE DI VENEZIA, (C.F. 00339370272), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 16.12.2019, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Antonio Iannotta (C.F. [...]– pec: antonio.iannotta@venezia.pecavvocati.it), e
Nicoletta Ongaro ([...]– pec: nicoletta.ongaro@venezia.pecavvocati.it) dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in Venezia – San
Marco 4091, fax 0412748500, in forza di separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico contestualmente al presente ricorso in appello
appellante
Contro
RA MM (C.F.: [...]), rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado dagli Avvocati Giancarlo Moro (C.F.
[...]) e Mirta Fasolo ([...]), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Venezia –Marghera, Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni si indicano il n. di fax 049.8752847, pecgiancarlo.moro@ordineavvocatipadova.it e mirta.fasolo@ordineavvocatipadova.it )
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.649/2019 del 25.10.2019 e notificata in data 25.11.2019
In punto: malattia professionale - art. 2087 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “”in via preliminare: dichiararsi la prescrizione della pretesa risarcitoria per il periodo antecedente all'anno 2005 per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: in via principale: in riforma totale della sentenza impugnata accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'assenza di una qualche responsabilità del Comune di Venezia, in qualità di datore di lavoro della sig.ra OR EM, per l'insussistenza del nesso causale tra l'insorgenza/aggravio della malattia patita e la malattia professionale di educatrice di asilo nido, cona la conseguente condanna della parte appellante alla restituzione di quanto già corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza oggi appellata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il presente ricorso non venga accolto, ridursi l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale in virtù della natura meramente concausale e non di causa esclusiva dell'inadempimento ex art. 2087 c.c. nell'insorgenza/aggravio della patologia patita dalla sig.ra OR EM, per quanto esposto in narrativa, con la conseguente restituzione di quanto pagato in più a tale titolo;
in via ulteriormente subordinata: ridursi l'aumento risarcitorio riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno per tutte le ragioni di cui al motivo di appello n. 4 con la conseguente restituzione di quanto pagato in più a tale titolo. Con rifusione di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi, oltre spese generali come per legge e oneri previdenziali””
Per parte appellata: “”Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande dell'appellante perché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali, anche per il secondo grado del giudizio””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda risarcitoria azionata da
OR EM nei confronti del Comune di Venezia per violazione di norme di sicurezza tipiche e in generale dell'obbligo prevenzionale di cui all'art. 2087 c.c. e condannava l'Amministrazione
resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, € 5.206.25 per danno non patrimoniale temporaneo, oltre interessi legali dalla debenza al saldo, € 22.146,00 per danni non patrimoniali permanenti, oltre interessi legali sulla somma corrispondente all'invalidità opportunamente devalutata al tempo di riferimento – via via incrementata secondo le indicazioni del
CTU (4% dal 30.8.2007, 5% dal 26.5.2016, 10% dal 19.6.2018) rivalutata nel tempo, € 1.099,00 per spese, otre interessi legali dai singoli esborsi al saldo ed € 2.500,00 oltre CPA ed IVA e rimborso forfettario del 15% per spese di lite da rifondere ai procuratori della ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
2. La ricorrente, dipendente dell'ente comunale dal 1980 con mansioni, fino al 2007, di educatrice di asilo nido, ed in seguito, per riscontrata inidoneità alla mansione, di istruttore amministrativo, lamentava di aver sviluppato una malattia professionale (discopatie lombari multiple) svolgendo le mansioni di operatrice di asilo nido che avevano provocato un rilevante sovraccarico del rachide lombare.
Ad avviso della ricorrente trattavasi di patologia (nella misura del 10%) da ascrivere alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva valutato in modo adeguato il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. In particolare l'Ente comunale non l'aveva sottoposta ad adeguata sorveglianza sanitaria, non l'aveva formata e informata in modo specifico in merito ai rischi professionali con riferimento alla movimentazione dei carichi e aveva omesso di organizzare il servizio in modo tale da ridurre ed evitare i movimenti a rischio.
Assumeva che soltanto in anni successivi - dal 2002 – l'ente aveva cominciato ad introdurre gradualmente arredi (fasciatoi lettini, armadietti) che favorissero posture ergonomicamente idonee ad evitare il sovraccarico come pure l'affidamento ad altri dipendenti dell'attività di pulizia e disinfezione di giochi e strutture.
Contestava la violazione degli artt. 3,21,22,47,48,49 decreto legislativo 626/94 e 4 dpr 547/55;
disposizioni riproposte con gli artt. 36-27-71-167-168-269 decreto legislativo 81/08
3. Il Tribunale all'esito della consulenza medico legale ed alla acquisizione dei verbali di prova testimoniale assunti in altri giudizi analoghi promossi da ex colleghe della OR, rigettata
l'eccezione preliminare del Comune di prescrizione del diritto in ragione del fatto che la patologia risultava diagnosticata alla ricorrente nel giugno 2007, dunque nel decennio antecedente alla diffida stragiudiziale di cui al doc 22 ric. (del marzo 2007), nel merito riteneva che la lavoratrice avesse assolto ai propri oneri di prova di ambiente pericoloso, danno e nesso causale.
Evidenziava come la CTU svolta in corso di causa aveva permesso di accertare, a conferma della certificazione di malattia professionale di cui al doc. 8 ric, che la ricorrente soffriva di una patologia degenerativa erniaria del rachide lombare, rappresentata da “discoartrosi politopica e protrusione discale con caratteristiche compressive radicolari in L4-L5 ovvero con deficit periferico di L5” di origine causale o quantomeno concausale professionale e che in tale contesto spettava al datore di lavoro Comune di Venezia dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. predisponendo tutte le misure idonee a preservare e salvaguardare la salute del proprio personale.
Dalla documentazione in atti risultava che il Comune, nel tempo, a partire dall'anno 2000, aveva introdotto modifiche organizzative, arredi, interventi di formazione adeguati alla riduzione del rischio, attività peraltro non ancora completata nel 2017;
solo a partire dal 2007 aveva svolto attività di formazione/informazione con riferimento specifico alle corrette posture da utilizzare nelle varie attività lavorative (nel corso denominato Back School) inserito il rischio di movimentazione carichi nel DVR del 2005 in taluni asili ed in generale nel 2007 nonché attuato dal 2007 una generale sorveglianza sanitaria con riferimento al personale svolgente mansioni di educatore negli asili nido
(al cui esito la ricorrente era stata dichiarata inidonea alla mansione).
Detti accorgimenti erano stati adottati solo in minima parte prima che la ricorrente venisse dichiarata inidonea nel 2007 e comunque ben oltre l'inizio della attività lavorativa quale educatrice e le tempistiche di iniziale e definitiva manifestazione della patologia risultavano coerenti con la connessione causale tra attività lavorativa prestata quale educatrice prima degli interventi datoriali di miglioramento delle condizioni del servizio ed insorgenza/ingravescenza della patologia.
Non avendo, pertanto, l'Amministrazione rispettato le prescrizioni dell'art. 2087 e di cui alla specifica normativa antinfortunistica ed avendo tali inadempimenti causato o comunque contribuito al determinarsi della situazione di malattia creatasi a carico della ricorrente il Comune andava condannato a rifondere il danno non patrimoniale temporaneo e permanente sofferto, applicando per la quantificazione le tabelle del Tribunale di Milano, per ragioni di uniformità a livello nazionale, personalizzando il danno non patrimoniale permanente dovendo ritenersi che il mutamento di mansione intervenuto nelle more del rapporto lavorativo abbia comportato una peculiare sofferenza alla ricorrente, oltre al rimborso delle spese sopportate per la perizia svolta dal CTP ed alle spese di lite.
4. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Venezia che instava per la riforma integrale della decisione.
Si costituiva la lavoratrice OR che insisteva per il rigetto della impugnazione e la conferma della decisione del primo giudice.
5. La causa subiva una serie di rinvii al fine di consentire la riorganizzazione del ruolo e la trattazione congiunta con altri appelli pendenti avanti ad altri relatori della Corte di Appello di Venezia e aventi ad oggetto le medesime questioni.
Indi, all'esito della discussione del 18 gennaio 2024, la Corte di Appello di Venezia decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca Alessio Presidente
Dr. Piero Leanza Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20.12.2019
Da
COMUNE DI VENEZIA, (C.F. 00339370272), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 16.12.2019, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Antonio Iannotta (C.F. [...]– pec: antonio.iannotta@venezia.pecavvocati.it), e
Nicoletta Ongaro ([...]– pec: nicoletta.ongaro@venezia.pecavvocati.it) dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in Venezia – San
Marco 4091, fax 0412748500, in forza di separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico contestualmente al presente ricorso in appello
appellante
Contro
RA MM (C.F.: [...]), rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado dagli Avvocati Giancarlo Moro (C.F.
[...]) e Mirta Fasolo ([...]), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Venezia –Marghera, Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni si indicano il n. di fax 049.8752847, pecgiancarlo.moro@ordineavvocatipadova.it e mirta.fasolo@ordineavvocatipadova.it )
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.649/2019 del 25.10.2019 e notificata in data 25.11.2019
In punto: malattia professionale - art. 2087 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “”in via preliminare: dichiararsi la prescrizione della pretesa risarcitoria per il periodo antecedente all'anno 2005 per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: in via principale: in riforma totale della sentenza impugnata accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'assenza di una qualche responsabilità del Comune di Venezia, in qualità di datore di lavoro della sig.ra OR EM, per l'insussistenza del nesso causale tra l'insorgenza/aggravio della malattia patita e la malattia professionale di educatrice di asilo nido, cona la conseguente condanna della parte appellante alla restituzione di quanto già corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza oggi appellata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il presente ricorso non venga accolto, ridursi l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale in virtù della natura meramente concausale e non di causa esclusiva dell'inadempimento ex art. 2087 c.c. nell'insorgenza/aggravio della patologia patita dalla sig.ra OR EM, per quanto esposto in narrativa, con la conseguente restituzione di quanto pagato in più a tale titolo;
in via ulteriormente subordinata: ridursi l'aumento risarcitorio riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno per tutte le ragioni di cui al motivo di appello n. 4 con la conseguente restituzione di quanto pagato in più a tale titolo. Con rifusione di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi, oltre spese generali come per legge e oneri previdenziali””
Per parte appellata: “”Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande dell'appellante perché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali, anche per il secondo grado del giudizio””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda risarcitoria azionata da
OR EM nei confronti del Comune di Venezia per violazione di norme di sicurezza tipiche e in generale dell'obbligo prevenzionale di cui all'art. 2087 c.c. e condannava l'Amministrazione
resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, € 5.206.25 per danno non patrimoniale temporaneo, oltre interessi legali dalla debenza al saldo, € 22.146,00 per danni non patrimoniali permanenti, oltre interessi legali sulla somma corrispondente all'invalidità opportunamente devalutata al tempo di riferimento – via via incrementata secondo le indicazioni del
CTU (4% dal 30.8.2007, 5% dal 26.5.2016, 10% dal 19.6.2018) rivalutata nel tempo, € 1.099,00 per spese, otre interessi legali dai singoli esborsi al saldo ed € 2.500,00 oltre CPA ed IVA e rimborso forfettario del 15% per spese di lite da rifondere ai procuratori della ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
2. La ricorrente, dipendente dell'ente comunale dal 1980 con mansioni, fino al 2007, di educatrice di asilo nido, ed in seguito, per riscontrata inidoneità alla mansione, di istruttore amministrativo, lamentava di aver sviluppato una malattia professionale (discopatie lombari multiple) svolgendo le mansioni di operatrice di asilo nido che avevano provocato un rilevante sovraccarico del rachide lombare.
Ad avviso della ricorrente trattavasi di patologia (nella misura del 10%) da ascrivere alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva valutato in modo adeguato il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. In particolare l'Ente comunale non l'aveva sottoposta ad adeguata sorveglianza sanitaria, non l'aveva formata e informata in modo specifico in merito ai rischi professionali con riferimento alla movimentazione dei carichi e aveva omesso di organizzare il servizio in modo tale da ridurre ed evitare i movimenti a rischio.
Assumeva che soltanto in anni successivi - dal 2002 – l'ente aveva cominciato ad introdurre gradualmente arredi (fasciatoi lettini, armadietti) che favorissero posture ergonomicamente idonee ad evitare il sovraccarico come pure l'affidamento ad altri dipendenti dell'attività di pulizia e disinfezione di giochi e strutture.
Contestava la violazione degli artt. 3,21,22,47,48,49 decreto legislativo 626/94 e 4 dpr 547/55;
disposizioni riproposte con gli artt. 36-27-71-167-168-269 decreto legislativo 81/08
3. Il Tribunale all'esito della consulenza medico legale ed alla acquisizione dei verbali di prova testimoniale assunti in altri giudizi analoghi promossi da ex colleghe della OR, rigettata
l'eccezione preliminare del Comune di prescrizione del diritto in ragione del fatto che la patologia risultava diagnosticata alla ricorrente nel giugno 2007, dunque nel decennio antecedente alla diffida stragiudiziale di cui al doc 22 ric. (del marzo 2007), nel merito riteneva che la lavoratrice avesse assolto ai propri oneri di prova di ambiente pericoloso, danno e nesso causale.
Evidenziava come la CTU svolta in corso di causa aveva permesso di accertare, a conferma della certificazione di malattia professionale di cui al doc. 8 ric, che la ricorrente soffriva di una patologia degenerativa erniaria del rachide lombare, rappresentata da “discoartrosi politopica e protrusione discale con caratteristiche compressive radicolari in L4-L5 ovvero con deficit periferico di L5” di origine causale o quantomeno concausale professionale e che in tale contesto spettava al datore di lavoro Comune di Venezia dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. predisponendo tutte le misure idonee a preservare e salvaguardare la salute del proprio personale.
Dalla documentazione in atti risultava che il Comune, nel tempo, a partire dall'anno 2000, aveva introdotto modifiche organizzative, arredi, interventi di formazione adeguati alla riduzione del rischio, attività peraltro non ancora completata nel 2017;
solo a partire dal 2007 aveva svolto attività di formazione/informazione con riferimento specifico alle corrette posture da utilizzare nelle varie attività lavorative (nel corso denominato Back School) inserito il rischio di movimentazione carichi nel DVR del 2005 in taluni asili ed in generale nel 2007 nonché attuato dal 2007 una generale sorveglianza sanitaria con riferimento al personale svolgente mansioni di educatore negli asili nido
(al cui esito la ricorrente era stata dichiarata inidonea alla mansione).
Detti accorgimenti erano stati adottati solo in minima parte prima che la ricorrente venisse dichiarata inidonea nel 2007 e comunque ben oltre l'inizio della attività lavorativa quale educatrice e le tempistiche di iniziale e definitiva manifestazione della patologia risultavano coerenti con la connessione causale tra attività lavorativa prestata quale educatrice prima degli interventi datoriali di miglioramento delle condizioni del servizio ed insorgenza/ingravescenza della patologia.
Non avendo, pertanto, l'Amministrazione rispettato le prescrizioni dell'art. 2087 e di cui alla specifica normativa antinfortunistica ed avendo tali inadempimenti causato o comunque contribuito al determinarsi della situazione di malattia creatasi a carico della ricorrente il Comune andava condannato a rifondere il danno non patrimoniale temporaneo e permanente sofferto, applicando per la quantificazione le tabelle del Tribunale di Milano, per ragioni di uniformità a livello nazionale, personalizzando il danno non patrimoniale permanente dovendo ritenersi che il mutamento di mansione intervenuto nelle more del rapporto lavorativo abbia comportato una peculiare sofferenza alla ricorrente, oltre al rimborso delle spese sopportate per la perizia svolta dal CTP ed alle spese di lite.
4. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Venezia che instava per la riforma integrale della decisione.
Si costituiva la lavoratrice OR che insisteva per il rigetto della impugnazione e la conferma della decisione del primo giudice.
5. La causa subiva una serie di rinvii al fine di consentire la riorganizzazione del ruolo e la trattazione congiunta con altri appelli pendenti avanti ad altri relatori della Corte di Appello di Venezia e aventi ad oggetto le medesime questioni.
Indi, all'esito della discussione del 18 gennaio 2024, la Corte di Appello di Venezia decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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