Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/09/2024, n. 606

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/09/2024, n. 606
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 606
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 450/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 450/2022 promossa da:
Condominio di via della Pescara n. 38/42/46, Perugia, c.f. 94044650540, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Perugia alla via Luigi Canali n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luca Cecili;
appellante contro
Intesa San Paolo s.p.a., p.iva 11991500015, con sede legale in piazza San Carlo, 156 -
10121 Torino, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanna Cuccuini del foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via A. Garbasso 42/A;
appellata
e nei confronti di
Generali Italia s.p.a., c.f. 00409920584, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Tricanico del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Stesicoro n.126;

pagina 1 di 16 appellata
Oggetto: azione di accertamento della responsabilità contrattuale/extracontrattuale dell'istituto di credito per il pagamento di assegni a soggetto non legittimato.
Conclusioni delle parti
Come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.02.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Condominio via della Pescara
38/42/46 (breviter anche “condominio”), ha proposto gravame avverso la sentenza n.
164/2022, pronunciata dal Tribunale civile di Perugia in data 31.12.2021, pubblicata il
2.2.2022, con la quale era stata rigettata la sua domanda di accertamento della responsabilità dell'Istituto di credito per l'incasso di assegni da parte3 di soggetto asseritamente non legittimato e di condanna al risarcimento del danno.
Col primo motivo di appello il condominio ha avversato la sentenza: per violazione
e falsa applicazione degli artt. 2009 e 1176 c. 2 c.c., nonché degli artt. 19, 20 e 38 del R.D.
21/12/1933, n. 1736
, in relazione alla inesistenza delle sottoscrizioni per “girata” sui titoli di credito deducendo la sua nullità o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché per violazione dell'obbligo di motivazione;
per falsa applicazione dell'art. 49 D. 2 Lgs. n. 231/2007, e violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sull'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al non avvenuto esame di elementi istruttori. Ha sostenuto che: sarebbe stato omesso l'accertamento della legittimità dell'operazione di negoziazione degli assegni bancari tra NC Popolare dell'RI e del Lazio (breviter anche “la banca”) ed il condominio nonostante - in parte qua - privi di sottoscrizione per “girata” e, comunque, incompleti nei rispettivi elementi essenziali - quali ad esempio l'espressa esplicitazione sull'ente titolare del conto corrente, e cioè il condominio - essendosi limitato il primo Giudice ad affermare che i titoli in questione fossero stati negoziati per legittima girata diretta, quando, in tesi, sarebbero in parte inesistenti, perché inesistente risulterebbe la girata, e quindi illegittimi per il richiamo degli artt. 2009 c.c., e 10 del R.D. n.1736/1933, inesistenza desumibile anche dal disposto degli artt. 20 e 38 del citato R.D., secondo i quali soltanto la girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ed il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate;
vi sarebbe stata dunque una condotta negligente nell'operato della NC, manchevole nel controllo diligente del buon incasso dei titoli di credito, sia con riferimento alla validità (e completezza) degli stessi, sia con riferimento alla qualifica dell'effettivo soggetto beneficiario.
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Vi sarebbe pertanto la violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché risulterebbe omesso ogni accertamento e valutazione in merito all'inesistenza della sottoscrizione per girata, in particolare su due titoli di credito per la somma complessiva di € 20.000,00, vizio che inficerebbe anche l'obbligo di motivazione sotto il profilo dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2 n.4, c.p.c.. Il vizio si estenderebbe poi anche al mancato esame documentale, con riferimento ai titoli di credito allegati dal condominio nel giudizio di primo grado, ovvero al travisamento della stessa documentazione, laddove una compiuta valutazione avrebbe permesso di avere contezza sia dell'omessa girata, quantomeno in riferimento a due dei cinque titoli di credito, sia del fatto che tutti i titoli in questione fossero stati negoziati in un periodo antecedente l'entrata in vigore della legge sulla disciplina del c.d. principio di intrasferibilità degli assegni emessi con intestazione a “M.M.” (e cioè con l'intestazione “a me medesimo”) come poi avvenuto.
Stando alla tesi dell'appellante l'omessa valutazione sulla rilevanza dei documenti acquisiti, od il travisamento degli stessi, determinerebbe violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, non essendo stato considerato adeguatamente il fatto storico della vicenda.
Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 3 comma 1 e 11 R.D. n. 1736/33, in relazione alla mancata specificazione negli assegni del condominio titolare del c/c bancario della qualità di amministratore del condominio di
EL IS, o comunque del collegamento funzionale tra condominio ed amministratore dello stesso. E' stata quindi denunciata la violazione degli artt. 1129 c.7,
1176 c.2 e 1856 c.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., in relazione alla responsabilità extracontrattuale della allora NC Popolare dell'RI e del Lazio, oltre che degli artt. 1394 e 1395 c.c. in relazione ai titoli di credito emessi e incassati in “conflitto di interessi”. Tali vizi aprirebbero al vizio di nullità della sentenza, o del procedimento, per violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'obbligo di motivazione perché non si sarebbe tenuto conto del fatto che tutti gli assegni in argomento venissero emessi da EL IS con l'apposizione della formula “a
M.M.” quando, stante l'addentellato normativo richiamato, lo stesso avrebbe potuto emetterli esclusivamente in nome e per conto del condominio nella sua qualità di amministratore, e non in proprio;
in difetto, lo stesso IS non avrebbe potuto essere stato identificato dall'istituto di credito quale “traente”, e quindi non avrebbe potuto operare sul c/c bancario del condominio, giacché il traente era identificabile unicamente nel titolare del c/c bancario e cioè il condominio e la normativa richiamata disporrebbe che le sottoscrizioni di traenza e di girata di un assegno debbono
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soddisfare esigenze di chiarezza, univocità e certezza. Corrette valutazioni avrebbero condotto ad una pronuncia di manifesta illegittimità, oltre che dei titoli completamente privi delle sottoscrizioni per “girata”, anche degli assegni bancari muniti delle sottoscrizioni di “girata” e/o di “traenza”, giacché i titoli in questione non apparivano comunque regolari, o comunque tali da non consentirne l'incasso.
Ha chiesto quindi l'appellante che vada diversamente soppesato il comportamento dell'Istituto di credito secondo i criteri della diligenza, anche qualificata, che richiedeva di rilevare che IS, nel breve lasso di tempo di tre mesi, avesse incassato ingenti somme di denaro tali da far ritenere che le operazioni richieste presso la NC fossero comunque “abnormi”, e non conformi ad una regolare amministrazione di un Ente condominiale, e avrebbero dovuto essere inquadrati anche ai fini della normativa antiriciclaggio al tempo vigente (D.M. n. 142/2006) quali operazioni “non abituali”.
Ha aggiunto che la sola indagine sulla conformità della firma di traenza sarebbe pertanto inadeguata a soddisfare il parametro della diligenza richiesta per soddisfare
l'adempimento richiesto dalla citata normativa, tanto da rilevare anche sotto forma di responsabilità extracontrattuale per condotta colposa e gravemente negligente (artt.
2043 e 2055 c.c.), la quale produrrebbe l'annullamento dei negozi di traenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1394 e 1395 c.c., effetto su cui invece vi sarebbe vizio 4 di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..
Col terzo motivo di appello è stata censurata la sentenza per violazione della normativa speciale, richiamando in particolare l'art. 86 R.D. n. 1736/33 in relazione agli artt. 15-16-17-18 della Legge cambiaria (R.D. n. 1669/33), con riferimento all' incasso di uno dei cinque titoli interessati dall'operazione e costituito dall'assegno circolare
4490137886-00 del 08/10/2007 per l'importo di € 7.178,73, titolo pagato da NC RI
(il beneficiario indicato nella richiesta è “Poste Italiane s.p.a.”) nonostante la richiesta di emissione dello stesso recasse una sottoscrizione illeggibile e priva di collegamento funzionale tra il firmatario (l'ex-amministratore EL IS) ed il condominio, e sebbene la sottoscrizione “per ricevuta”, nonché quella per “girata”, fossero inesistenti., il che determinerebbe il mancato rispetto della normativa nella parte in cui viene estesa all'assegno circolare l'applicabilità delle disposizioni ordinamentali in tema di cambiale.
Col quarto motivo di appello è stata ribadita la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'omesso esame degli elementi istruttori, non essendo stato considerato che le somme portate dai titoli di credito fuoriuscivano
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