Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 3

CA Campobasso
Sentenza
8 gennaio 2025
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CA Campobasso
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
Numero : 3
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. RI Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 339/2019 R.G. avverso la sentenza n. 281 del 1°/08/2019 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n.
819/2015 R.G., avente ad oggetto : adempimento contrattuale/azione ex art. 2041 c.c.
T R A
TT CC (c.f. [...]), rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Andrea Di Santo - pec: andrea.disanto@pecavvocatiisernia.it APPELLANTE
E
AN ET NE (c.f. [...]), costituitosi in data 24/01/2022 in qualità di erede dell'appellata AU MA con l'avv. Salvino Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione -pec: salvino.greco@avvocaticatanzaro.legalmail.it, cui si è aggiunto l'avv. Claudio Petrecca
con atto del 24/11/2023 in forza di procura allegata - pec: avvclaudio.petrecca@pecavvocatiisernia.it APPELLATO
AN TE (c.f. [...]), RA TE (c.f.
[...]) e NA TE (c.f. [...]), chiamate in giudizio ex art. 303 c.p.c., rappresentate e difese, in virtù di mandati allegati alla comparsa di costituzione, dall'avv. Cristina Mancinelli - pec: cristinamancinelli@ordineavvocatiroma.org APPELLATE

IO TE (c.f. [...]), chiamato in giudizio ex art. 303 c.p.c., rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Luigi Nicastro -pec: luiginicastro@ordineavvocatiroma.org APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Di Santo per l'appellante
1) - in via principale: condannare LA AN ET, TE IO, TE
AN, TE RA e TE NA, quali eredi di MA AU al pagamento in favore di CI TT:
- di €. 310.330,60, oltre interessi e rivalutazione, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della cava e dei terreni limitrofi effettuati in località Tauruta di Sesto Campano
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- di €. 68.125,39, oltre interessi e rivalutazione, per i lavori di recupero e trasformazione della vecchia masseria in locale ad uso turistico-ricettivo sita località Tauruta di Sesto
Campano, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- di €. 65.479,78, oltre interessi e rivalutazione, per le migliorie apportate all'immobile sito in località Tauruta di Sesto Campano dopo la sua trasformazione in locale commerciale o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
2 - al rimborso in favore di CI TT dei costi dallo stesso sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni, nonché al pagamento del compenso per tutta l'attività svolta in favore di AU MA da quantificarsi in €. 3.638,84 per costi di progettazione oltre a quella ulteriore somma ritenuta equa dalla Corte per l'attività profusa dall'appellante.
2) - in via subordinata: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della sig.ra
AU MA per l'attività svolta dal sig. CI TT, con condanna di LA
AN ET, TE IO, TE AN, TE RA e TE NA, quali eredi di MA AU, al pagamento della somma di €. 437.000,00 oltre interessi e rivalutazione o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia per l'appellato AN ET LA avv. Petrecca: conclude per l'accoglimento della propria domanda avv. Greco: chiede acclararsi la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che non ha mai accettato l'eredità della sig.ra MA AU rivestendo allo stato il solo status di chiamato all'eredità della de cuius;
spese distratte
avv. Mancinelli per i chiamat iAN, RA e NA TE conclude riportandosi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta [ove non disposta la fissazione del termine di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. e non ordinata l'estromissione per carenza di legittimazione passiva di AN TE,
RA TE e NA TE, respingere l'appello proposto;
ove fissato il termine ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. ma non estromesse AN TE, RA TE e NA
TE, respingere l'appello proposto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.] avv. Nicastro per il chiamato IO TE precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta [dichiarare la carenza di legittimazione passiva di IO TE e, per l'effetto, ordinare l'estromissione di questi dal presente procedimento;
ove non disposta l'estromissione fissare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., un termine entro il quale AN ET LA dichiari se intenda accettare ovvero se intenda rinunziare all'eredità della defunta madre AU MA;
ove non disposta
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l'estromissione respingere l'appello proposto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c.]
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 22/02/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con citazione notificata il 23/07/2015, TT CI ha convenuto AU MA dinanzi al Tribunale di Isernia, esponendo che:
- la convenuta era proprietaria dei terreni siti in Sesto Campano alla località Tauruta identificati in catasto alla partita n. 4126 fg. 33 p.lle nn. 139,140,141,142,143 e 147;

- nell'aprile del 2003 la MA aveva presentato istanza al Comune per la messa in sicurezza della cava insistente sull'area, incaricando esso CI perchè ottenesse le necessarie autorizzazioni ed eseguisse i lavori, in cambio della possibilità di commercializzare il materiale lapideo di risulta;

- essendo emerso che le autorizzazioni sarebbero state concesse a condizione che il materiale estratto non venisse commercializzato, la MA aveva in un primo tempo promesso all'attore di cedergli una parte del terreno in corrispettivo dei lavori;

- nelle more delle opere di messa in sicurezza della cava, svoltesi dal 2006 al 2009, nel
2008 le parti avevano convenuto di ristrutturare una vecchia masseria insistente sull'area in modo che potesse essere sfruttata commercialmente, al che aveva provveduto l'esponente sia seguendo il relativo iter amministrativo che provvedendo con propri mezzi ed a proprie spese ai lavori;

- con contratto del 13/01/2011, l'immobile ristrutturato era stato concesso in locazione dalla MA al CI per sei anni, con autorizzazione al conduttore ad apportare migliorie al fabbricato idonee allo svolgimento dell'attività di ristorante-pizzeria fino la concorrenza di € 58.600,00 (importo da defalcare gradualmente dal canone di locazione);

- il 29/07/2011, a causa di un nuovo smottamento, era stata disposta con ordinanza municipale la chiusura dell'attività protrattasi per circa un anno, tanto che le parti avevano
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sottoscritto il 2/11/2012 un accordo integrativo per posticipare di 14 mesi le condizioni di pagamento (operanti quindi dal 28/02/2013 al 2/06/2015, in quanto il conduttore aveva esercitato il recesso il 2/01/2015, l'attività essendo risultata irrimediabilmente compromessa dal periodo di chiusura);

l'attore ha chiesto la condanna della MA, avvantaggiatasi delle opere eseguite senza avere versato alcun corrispettivo, al pagamento dei seguenti importi, tutti da maggiorare di interessi e rivalutazione:
€ 310.330,60 per la sistemazione e messa in sicurezza della cava e dei terreni limitrofi;

€ 68.125,39 per il recupero e la trasformazione della masseria in locale ad uso turistico- ricettivo;

€ 58.600,00 (ovvero € 43.000,00 al netto di canoni locativi per € 15.600,00 ove dovuti) per le migliorie eseguite dal conduttore con l'assenso della locatrice dopo il 2011;

- il CI ha chiesto inoltre il rimborso di quanto versato per le autorizzazioni e le ulteriori attività svolte per conto della MA, da liquidare equitativamente, nonché il risarcimento dei danni anche non patrimoniali pari ad € 500.000,00 o da determinarsi;

- in subordine, ha chiesto la condanna della convenuta all'indennizzo per l'arricchimento conseguito, ex art. 2041 c.c., pari ad € 400.000,00 o alla somma da determinarsi.
AU MA ha opposto che i rapporti fra le parti erano regolati da una scrittura privata del 1/12/2006, in base alla quale le spese per la realizzazione delle opere e per il conseguente sfruttamento della cava erano a carico del CI, come quelle per progetto e richiesta di autorizzazioni, mentre essa convenuta era unicamente tenuta a rilasciare i consensi necessari;
ha aggiunto che l'attività di sfruttamento della cava e quella di utilizzo del locale erano cessate per effetto dell'ordinanza comunale citata, onde nulla le era imputabile, mentre le opere di messa in sicurezza della cava dovevano ritenersi non correttamente eseguite dal CI, tanto da determinare lo smottamento, e che circa le asserite migliorie apportate valevano le previsioni del contratto di locazione circa i canoni, mentre il recesso esercitato dal conduttore era illegittimo;
con riferimento alla domanda subordinata, la MA sosteneva di non avere ricevuto alcun arricchimento, attesa
l'inagibilità della cava.
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All'esito dell'istruttoria orale e della ctu disposta, con la sentenza n. 281 del 1°/08/2019
(non notificata), il Tribunale, esclusa l'utilizzabilità della scrittura del 1°/12/2006 la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dal CI senza la successiva proposizione di rituale istanza di verificazione della controparte:
a) - ha ritenuto intercorso fra le parti un rapporto di appalto per la messa in sicurezza della cava, sia pure non concluso in forma scritta e privo di espressa pattuizione del compenso all'appaltatore;

b) - ha concluso dalle testimonianze assunte che, per rifarsi delle spese sostenute, era stato dapprima convenuto che il CI avrebbe dovuto
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