Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2024, n. 1807

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2024, n. 1807
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1807
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

N. R. G. 577/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 577 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
OL UN (c.f. [...]), OL DA (c.f. [...]) e
ON FA (c.f. [...]) quale erede di OL NN, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Franchi (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucia Caccavo in Via Maroni n. 45 a
Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
CASA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA BENEDETTA” (c.f. 09202054034) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Porcari (c.f. [...]) e Penelope Vecli (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Chiavari n.
5/E a RM, giusta procura in atti
APPELLATA
ON IA MA (c.f. 80062590379), in persona del Presidente pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosaria Russo Valentini (c.f.
[...]) e Roberto Bonatti (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna Via G. Marconi 34, giusta procura in atti;

pagina 1 di 17 APPELLATA
AZIENDA USL DI PARMA (c.f. 01874230343), in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Balestrieri (c.f.
[...]) e dall'Avv. Eugenia Monegatti (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata nello studio della seconda in RM P.zza Garibaldi n. 17, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di RM n. 247/2021 del 23.09.2020, pubblicata il
18.02.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 17.01.2024:
Appellanti (OL, ON):
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dalle signore OL CE, OL DA, OL RU e OL AN per il ricovero della prima presso Casa di Riposo “Villa Benedetta”, per essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale e/o della AUSL, anche per non essersi le sorelle impegnate al pagamento della medesima;

PER L'EFFETTO: revocare il decreto ingiuntivo telematico n. R.R.399/2018, emesso dal
Tribunale di RM il 22 febbraio 2018, notificato il 28 febbraio 2018;

Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Appellata (CASA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA BENEDETTA”):
“a) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da RU OL, DA OL
e FA NT in qualità di erede di AN OL per tutti i motivi ex ante rappresentati;

b) Verificare/dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n.247/21 del Tribunale di
RM nei confronti di OL CE;

c) Rigettare la richiesta di sospensione della immediata esecutività della sentenza appellata
RG. 247/2021 del Tribunale di RM;

d) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, non provato o come meglio;

e) Confermare integralmente la sentenza n.247/2021 del Tribunale di RM;

f) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.”
Appellata (ON IA MA):
“respingere integralmente l'appello in epigrafe in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese anche del grado di appello”.
Appellata (AZIENDA USL DI PARMA):
pagina 2 di 17 “rigetti l'appello promosso da OL RU, DA e FA NT, dichiarandolo inammissibile, infondato o come meglio, confermando in toto la sentenza del Tribunale di
RM n. 247/2021, ovvero in caso di riforma: in ogni caso respinga nel merito le domande proposte dai Sig.ri OL RU, DA e FA
NT in quanto infondate per le ragioni di diritto sviluppate negli scritti difensivi, qui integralmente richiamati, indimostrate o come meglio, dichiarando che nulla sia dovuto dall'Azienda USL di RM, per legge e/o contratto a favore degli stessi, in relazione al pagamento delle rette di ospitalità della Sig.ra CE OL, discendenti dal contratto di ingresso sottoscritto in data 27.6.2016 con la Cooperativa Coopselios, rispetto al quale
l'Azienda USL di RM è rimasta estranea e difetta in relazione a tale pretesa patrimoniale di legittimazione passiva;
con vittoria delle spese di ogni grado del giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La CASA DI RIPOSO “VILLA BENEDETTA” (da qui anche RSA) otteneva dal
Tribunale di RM il decreto ingiuntivo n. 317/2018 del 22.02.2018, con il quale veniva ingiunto alle signore OL AN, OL DA, OL UN e OL NN (da qui OL) di pagare la somma di € 45.310,27 quale somma dovuta per le rette dovute dalla sig. CE OL per il ricovero presso l'istituto.
2. Avverso il provvedimento monitorio, UZ TI in qualità di amministratore di sostegno della sig. OL AN, OL DA, OL UN e OL NN, proponevano opposizione con atto di citazione del 21.05.2015, deducendo:
- la sig. CE OL, ultrasessantacinquenne ed invalida al 100%, era affetta da
vasculopatia cerebrale, deterioramento cognitivo, sindrome ansioso depressiva in terapia, cardiopatia ipertensiva, anemia cronica, voluminosa ernia iatale, ipoacusia bilaterale, deficit visus, incontinenza urinaria, distiroidismo e dislipidemia”;

- a causa delle predette condizioni di salute, la sig. CE necessitava di “prestazioni sanitarie” e non di un'attività di mera assistenza e sorveglianza;

- secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate quelle sanitarie, l'attività andava considerata di rilievo sanitario e, pertanto, la retta di ricovero presso doveva essere a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN);

- il DPCM 14.2.2001 aveva distinto tra “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” a carico delle ASL, dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” di competenza dei
Comuni con partecipazione della spesa da parte dei cittadini e le “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a carico del SSN;

- i malati di Alzheimer e le persone con demenza senile in stato avanzato avrebbero
pagina 3 di 17
sempre bisogno di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” con relativa spesa a carico del SSN;

- gli opponenti sarebbero stati esentati dall'obbligazione pecuniaria anche qualora tale obbligazione fosse stata assunta a mezzo di contratto in quanto sarebbe nullo per contrasto
a norme imperative ex art. 1418 c.c.;

- l'obbligazione non poteva nascere dall'art. 433 c.c., in quanto l'art. 23 della L. n.
328/2000
, prevedendo che la verifica delle condizioni economiche del richiedente
(ultrasessantacinquenne e delle persone con handicap gravi), ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 109/1998, si doveva fare riferimento solo alla sua situazione economica;

- era escluso che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, fossero tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle RSA;

- gli opponenti avevano altresì diritto alla restituzione di quanto pagato nella complessiva somma di € 80.379,16.
Gli opponenti concludevano quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta e della ON IA MA al pagamento della somma di €
80.379,16.
3. La CASA DI RIPOSO “VILLA BENEDETTA si costituiva in giudizio esponendo:
- Villa Benedetta era una struttura convenzionata che offriva prestazioni a pagamento;

- dal 18.07.2011 la Sig.ra OL CE aveva usufruito dei servizi forniti dalla RSA secondo gli accordi pregressi, ma a decorrere dal 2013 nulla veniva più corrisposto, salvo rari pagamenti parziali;

- la condizione economica della sig. CE non rispettava i parametri previsti per la suddivisione delle spese in parte a carico del SSN (Regioni), in parte a carico del Comune
e in parte a carico dell'utente;

- in ogni caso una totale esenzione dell'obbligazione di pagamento non poteva esser riconosciuta comunque;

- dal 01.02.2013 al 26.06.2016, la sig.ra OL era ospitata come “casa protetta non convenzionata”, ovvero senza particolari cure se non quelle dovute ad una persona anziana;

- nel 2014, nella sua cartella clinica erano annotate alcune anomalie e disfunzioni comuni in soggetti ultraottantenni ma tra le quali non risultavano certificate forme di
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Alzheimer o demenza senile;

- nel giugno 2016, la sig.ra OL era stata ricoverata con servizio di “casa protetta convenzionata” per deterioramento delle proprie condizioni generali di salute e solo successivamente con il P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato) era stato diagnosticato un “deterioramento cognitivo peggiorato”.
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto l'opposizione e in via subordinata la condanna della
ON IA MA e le opponenti al pagamento, pro quota, della somma ingiunta.
4. Si costituiva in giudizio la ON IA MA (da qui ON) esponendo:
- il contesto giurisprudenziale esposto dalle opponenti era diverso da quello in cui si doveva inquadrare la fattispecie, in quanto tutti i fatti ivi riferiti si collocavano in data precedente all'adozione del DPCM 29.11.2001 che con la “definizione dei livelli essenziali di assistenza” (c.d. L.E.A.) aveva innovato la disciplina delle prestazioni sanitarie connesse con ricoveri in strutture residenziali socio-assistenziali;

- nel caso di ricovero caratterizzato anche da prestazioni sanitarie, la spesa era forfettariamente ripartita per il 50% a carico del SSN e per il restante 50% a carico dell'utente (o del Comune in particolari condizioni d'indigenza degli utenti secondo regolamento comunale) (v. All.

1.c del DPCM);

- il successivo DPCM 12.11.2017 aveva confermato che le prestazioni mediche, infermieristiche e farmacologiche, se necessarie
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