Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2024, n. 1578

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2024, n. 1578
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1578
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

RG n.1923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. P M Presidente dott. A A Consigliere Relatore dott. R L R Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g1923/2022 promosso da nato in TUNISIA il 05/08/1987, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. M PQUALINO, elettivamente domiciliato nel suo studio in
VIA RAINUSSO 118 MODENA
APPELLANTE contro

nata in TUNISIA il 22/02/1990 con il patrocinio dell'avv. RINALDI CP_1
S, elettivamente domiciliata nel suo studio in V.LE G. VERDI 15 41121 MODENA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1026/2022 del 31 agosto 2022 e pubblicata in data 6 settembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Il Tribunale di Modena, nel giudizio introdotto da nei confronti del CP_1
marito i quali avevano anno contratto matrimonio in Tunisia in data 1.9.2014, Parte_1
dal quale era nata a Modena la figlia il 22.8.2015, con sentenza n 1026/2022, ritenuta la Per_1
giurisdizione italiana, ha pronunciato la separazione dei coniugi, così disponendo:
pagina 1 di 7
“- addebita la separazione al marito Parte_1
Per_
- prende atto, quanto al regime di affidamento della figlia minore nata a Modena il 22.8.2015, alla sua collocazione prevalente e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 23.11.2018 nel procedimento precedentemente avviato R.G. 2261/2018 V.G.;

- obbliga, a far data dalla presente decisione, il padre a versare alla madre Parte_1
euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della CP_1
prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena” (come da regolamentazione dettagliatamente riportata in dispositivo);

“- revoca, a far data dalla precedente decisione, il contributo per il mantenimento della moglie disposto a carico del marito in sede di ordinanza;

- condanna a rifondere all'Erario ½ delle spese di lite, pari a euro 2.000,00, Parte_1
oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi documentati.
- compensa tra le parti l'ulteriore ½ delle spese di lite.”
*
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Modena, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha osservato che le censure che l'attrice ha rivolto al coniuge hanno ricevuto conferma dalle dichiarazioni rilasciate dai due testi escussi – della cui genuinità non sussistono motivi per dubitare – i quali hanno concordemente riferito che il convenuto ha a più riprese tenuto condotte violente e aggressive nei confronti della moglie, costringendola ad abbandonare il lavoro che costei era riuscita a trovare e di fatto segregandola nella casa familiare fino a che la stessa non ha trovato il coraggio di scappare assieme alla figlia. Si tratta di comportamenti che costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che hanno avuto sicura efficienza causale nella disgregazione dell'unione coniugale. Sintomatico, peraltro, anche il fatto, attestato dal Servizio sociale che da tempo segue il nucleo, che successivamente all'avvio del presente giudizio l'attrice abbia reperito attività lavorativa, conseguito la patente di guida e, in generale, proficuamente avviato processo di – lodevole – autonomizzazione, prima dunque impeditole dal coniuge.
Quanto alla figlia minore il giudice di prime cure ha preso atto del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 23.11.2018 nel procedimento ivi precedentemente avviato R.G. 2261/2018 V.G., che ha affidato la minore al Servizio sociale, collocandola con la madre in luogo protetto e incaricato il Servizio di svolgere indagine sul nucleo e di organizzare incontri
pagina 2 di 7
protetti con il padre solo se ritenuti non disturbanti.
In punto di contributo al mantenimento, ha comparato le condizioni economico-reddituali dei coniugi rilevando che la ricorrente percepisce al momento una retribuzione di euro 1.000,00 mensili circa e sostiene per intero gli oneri, personali ed economici, di cura e crescita della figlia minore di anni Per_1
7, dato che la stessa da lungo tempo non incontra il padre;
mentre il resistente percepisce una retribuzione media di circa euro 1.700,00 mensili circa, e paga un canone di locazione di euro 340,00 mensili per l'abitazione in cui vive. Ha quindi ritenuto congruo l'importo di 400 euro mensili quale contributo paterno al mantenimento della figlia minore, ritenendo invece non dovuto un assegno di mantenimento per la moglie.
Da ultimo, applicando il principio della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi