Corte d'Appello Roma, sentenza 05/01/2025, n. 40
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT ET TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
ELETTRICA MA DI MA IL ( C.F. 00513571000 ) impresa individuale
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Marco Profeta che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
COMUNE DI LEONESSA ( C.F. 00513671000 )
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Maria Luigia Santoni che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione
n. 16328/2023 – opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo di contratto con pubblica amministrazione -
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. 27036/2004 l'impresa individuale LE AT di AT NO chiedeva
e otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n. 9346 del sette maggio 2004 nei confronti del Comune di SA per l'importo di € 79.329.09 oltre interessi e spese.
Deduceva il ricorrente di aver stipulato l'otto gennaio 2000 con il convenuto, a seguito di gara pubblica, un contratto, seguito da atto integrativo del sei dicembre 2000, finalizzato al risparmio energetico nel settore dell'illuminazione pubblica;
in particolare erano stati installati venti impianti regolanti il flusso energetico e il contratto prevedeva anche la manutenzione degli stessi. Tre fatture del 2001, cinque fatture del 2002 e sette fatture del
2003 ( ciascuna dell'importo di € 4.536,41 per un totale di € 68.046,15 ) non erano state pagate ed erano maturati interessi di mora contrattuali per € 11.282,94.
Il Comune proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito e comunque sostenendo che l'accordo del sei dicembre 2000 aveva avuto efficacia novativa e prevedeva altri obblighi contrattuali: in particolare si trattava della disattivazione delle centrali di risparmio energetico ossia i regolatori di flusso già installati dalla ditta e della eliminazione di alcuni inconvenienti che medio tempore si erano verificati, asseritamente dovuti all'insufficiente voltaggio delle apparecchiature fornite con abbassamento e spesso spegnimento dell'illuminazione. La controparte non aveva adempiuto a detti obblighi per cui
l'amministrazione asseriva di aver correttamente sospeso i pagamenti.
Il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecutività del decreto, esperiva prova testimoniale e con sentenza 2712 del 2011 respingeva l'opposizione provvedendo sulle spese secondo soccombenza.
Il Comune di SA proponeva appello insistendo nelle domande di primo grado.
Si costituiva l'appellata chiedendo la conferma della statuizione impugnata.
Con sentenza 3956 del 2016 la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza del
Tribunale, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannava l'appaltatrice al pagamento delle spese del doppio grado.
Era incardinato giudizio di Cassazione da parte della soccombente e il Comune di SA si costituiva resistendo all'impugnazione.
2
Con ordinanza 16328 del 2023 la sentenza era cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
LE AT riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c.. Eccepiva in tale sede la sussistenza di giudicato esterno in base alla sentenza di Corte di Appello n. 5765 del 2014, passata in giudicato e che in sede di giudizio di secondo grado nel presente procedimento non era stata esaminata;
con detto provvedimento era stato risolto il contratto in relazione all'inadempimento da parte del Comune di SA di altri canoni;
LE AT concludeva chiedendo : “rigettare l'appello proposto dal Comune di SA contro la sentenza n. 2712 emessa dal Tribunale di Roma il tre febbraio 2011 e depositata il nove febbraio 2011, perché infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo n. 9346 emesso dal Tribunale di Roma il sette maggio 2004;
- in ogni caso, in virtù dell'ordinanza numero 16328/2023 emessa dalla Suprema Corte, condannare il Comune di SA al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio di legittimità RG 12407/2017;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di