Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 1825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pizzi Presidente
Paola Tanara ConIGliere rel.
Alessandra Arceri ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
San Felice di Segrate (MI), Ottava Strada n. 16, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti – dall'Avv. Maura Magni, presso il cui studio, sito in Varese, via Finocchiaro Aprile 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]61, rappresentata e difesa – come da procura alle liti – dall'avv. Matilde Capello e dall'Avv. Silvia Scalzaretto e domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano, Via Bigli n.15/A e all'indirizzo PEC Email_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona della dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 20.12.2023 e pubblicata in data 05.01.2024 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi
r.g.n. 33243/2021
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
“…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 11 - previa rideterminazione del reddito concretamente disponibile del Signor Parte_1 ridurre la misura del contributo al mantenimento della RA , rideterminandola CP_1 nella misura di €. 400,00 mensili e/o nella diversa misura che riterrà opportuna in considerazione di tutte le circostanze dedotte.
SEMPRE NEL MERITO, SULL'APPELLO INCIDENTALE
- rigettare la domanda formulata da parte avversaria, confermando l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e , così come disposto dal Tribunale di Milano Per_1 Per_2 con sentenza n. 86/2024 considerando opportunamente tutti gli oneri ulteriori a carico esclusivo del padre (spese scolastiche) e al 70% (spese straordinarie).
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
“…previa valutazione del comportamento processuale dell'appellante privo di leale collaborazione ex artt. 88 e 473 bis.18 c.p.c., da cui desumere argomenti di prova e di responsabilità anche in ordine alla condanna sulle spese processuali ex artt. 92 co 1;
96 e 116 c.p.c., così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) rigettare la domanda dell'appellante IG. di rideterminazione del contributo al Parte_1 mantenimento della moglie, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
II. IN VIA RICONVENZIONALE:
2) in parziale riforma della sentenza impugnata al capo 6), disporre l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, stabilendolo in complessivi €. 3.200,00 mensili complessivi, ovvero €.
1.600,00= per ciascun figlio;
importo da versare in via anticipata alla IGnora entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese per 12 mensilità, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (FOI) (con decorrenza dal mese di gennaio 2022).
III. IN OGNI CASO:
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE “confermarsi il provvedimento impugnato con riferimento all'assegno per la moglie;
aumentarsi il contributo paterno per i figli secondo le indicazioni del CTU.”
FATTO E DIRITTO
1. e contraevano matrimonio in data 15.05.2010 e dalla loro Parte_1 CP_1 unione nascevano i figli (in data 21.8.2008) e (in data 21.2.2011). Persona_3 Per_1
2. Con la sentenza pronunciata nel giudizio di separazione dei coniugi, in questa sede impugnata, il
Tribunale di Milano così disponeva: “1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi E che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pioltello (Mi) il 15 Maggio 2010 (atto trascritto presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pioltello, Anno 2010, N.8, Parte II, Serie A).
2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito
3) AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente materno;
pagina 2 di 11 4) DISPONE che il padre frequenti i figli a week end alternati da venerdì a domenica e nelle settimane che terminano senza week paterno due pomeriggi/sere a settimana con pernottamento indicativamente martedì e giovedì (il giovedì i ragazzi rientreranno entro le 21:00 se ne faranno richiesta), prelevandoli da casa alle 18:00 e accompagnandoli a scuola;
nelle settimane che terminano con week end paterno un giorno infrasettimanale con pernotto indicativamente il martedì sempre con le modalità di cui sopra;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
durante la vacanze natalizie in modo alternato per due periodi dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio;
vacanze di Pasqua divise in due in modo alternato. Con possibilità di ogni diverso accordo.
5) ASSEGNA la casa coniugale sita in Pioltello, via Milano n. 59/61 alla madre, inclusi gli arredi
e le pertinenze;
6) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di €.
1.600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio 2022;
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 70% delle spese straordinarie come di seguito determinate, fermo restando che – in deroga a quanto sopra – egli si farà carico delle rette di iscrizione a scuola dei minori nella misura del 100%: [omissis]
8) DISPONE che il marito versi alla moglie, l'importo di euro 2.700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
9) SPESE DI LITE compensate.
10) PONE le spese di CTU, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico della parte Pt_1 in via esclusiva …”. Il Tribunale recepiva l'accordo delle parti in materia di affidamento e collocamento dei figli e quantificava il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli nella somma complessiva di €.1.600,00, sul rilievo che entrambe le parti avevano richiesto la conferma di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale. Il giudice di primo grado rilevava che il vero tema di conflitto fosse la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal a favore della moglie e, sul punto, Pt_1 riteneva condivisibili le conclusioni della CTU disposta nel corso giudizio;
pertanto, a fronte del divario economico e reddituale fra i coniugi, determinava il contributo di mantenimento a favore della IG.ra in €.2.700,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. CP_1
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 18.6.2024 il IG. censurando in Pt_1 particolare il punto 8) del dispositivo, relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento da lui dovuto a favore della moglie, per i seguenti motivi: a) erronea interpretazione delle risultanze processuali;
b) motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla determinazione delle sue concrete disponibilità reddituali e alla correlata quantificazione del contributo al mantenimento a favore della moglie.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato e condiviso le conclusioni del CTU contabile/patrimoniale in merito allo “spazio finanziario disponibile”, ovvero al “reddito concretamente a disposizione” (redditi /altre entrate) del coniuge determinato Pt_1 pagina 3 di 11
secondo una valutazione dichiaratamente presuntiva e attraverso declinazioni asseritamente ipotetiche in una disponibilità annua di €.196.472,00, corrispondente ad un rateo mensile di reddito di €.16.372,00. Rileva l'appellante che tale determinazione sarebbe erronea e fondata sui dati meramente presuntivi ed erronei di seguito indicati.
A) la circostanza, asserita dal CTU e condivisa dal Tribunale, che il finanziamento pari a
€.330.000,00 effettuato dalla al IG. (socio unico e Controparte_2 Pt_1 amministratore della predetta società) nel corso dell'anno 2021 “potrebbe” configurarsi come una “presunta ipotesi di illegale distribuzione di utili” e pertanto debba essere considerato quale incremento delle spazio finanziario disponibile del in realtà, assume l'appellante, essendo Pt_1 fonte di un obbligo di restituzione – quindi di un debito in capo al – sarebbe da conteggiare Pt_1 in negativo nell'ammontare del suo patrimonio. Contesta che la somma indicata sia da ascrivere ad una distribuzione di utili, assumendo che trattasi di una somma presa a mutuo, rispetto alla quale grava sull'appellante medesimo un obbligo di restituire (restituzione già in parte effettuata nell' anno 2022 limitatamente all'importo di €.25.000,00): conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato a “spalmarla” retroattivamente sugli anni precedenti, incrementando in tal modo la sua disponibilità reddituale durante la convivenza matrimoniale. Argomenta conclusivamente
l'appellante che il predetto importo non costituisce reddito disponibile ai fini del calcolo/determinazione dell'assegno di mantenimento, trattandosi non di un'entrata ma di un debito.
B) L'aver ricompreso nella determinazione del reddito netto disponibile del le fatture Pt_1 passive emesse da AN Immobiliare Srl e Meubles Arte Srl nei confronti della
[...]
per un totale di €.333.689,76, che il CTU ha ritenuto “presumibilmente” afferenti Controparte_2 alla sfera privata del senza fornire alcuna prova in merito, nonostante, al contrario, secondo Pt_1
l'appellante, l'esame della descrizione dell'oggetto, della natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto di cessione/prestazioni indicati nelle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pizzi Presidente
Paola Tanara ConIGliere rel.
Alessandra Arceri ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
San Felice di Segrate (MI), Ottava Strada n. 16, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti – dall'Avv. Maura Magni, presso il cui studio, sito in Varese, via Finocchiaro Aprile 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]61, rappresentata e difesa – come da procura alle liti – dall'avv. Matilde Capello e dall'Avv. Silvia Scalzaretto e domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano, Via Bigli n.15/A e all'indirizzo PEC Email_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona della dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 20.12.2023 e pubblicata in data 05.01.2024 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi
r.g.n. 33243/2021
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
“…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 11 - previa rideterminazione del reddito concretamente disponibile del Signor Parte_1 ridurre la misura del contributo al mantenimento della RA , rideterminandola CP_1 nella misura di €. 400,00 mensili e/o nella diversa misura che riterrà opportuna in considerazione di tutte le circostanze dedotte.
SEMPRE NEL MERITO, SULL'APPELLO INCIDENTALE
- rigettare la domanda formulata da parte avversaria, confermando l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e , così come disposto dal Tribunale di Milano Per_1 Per_2 con sentenza n. 86/2024 considerando opportunamente tutti gli oneri ulteriori a carico esclusivo del padre (spese scolastiche) e al 70% (spese straordinarie).
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
“…previa valutazione del comportamento processuale dell'appellante privo di leale collaborazione ex artt. 88 e 473 bis.18 c.p.c., da cui desumere argomenti di prova e di responsabilità anche in ordine alla condanna sulle spese processuali ex artt. 92 co 1;
96 e 116 c.p.c., così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) rigettare la domanda dell'appellante IG. di rideterminazione del contributo al Parte_1 mantenimento della moglie, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
II. IN VIA RICONVENZIONALE:
2) in parziale riforma della sentenza impugnata al capo 6), disporre l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, stabilendolo in complessivi €. 3.200,00 mensili complessivi, ovvero €.
1.600,00= per ciascun figlio;
importo da versare in via anticipata alla IGnora entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese per 12 mensilità, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (FOI) (con decorrenza dal mese di gennaio 2022).
III. IN OGNI CASO:
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE “confermarsi il provvedimento impugnato con riferimento all'assegno per la moglie;
aumentarsi il contributo paterno per i figli secondo le indicazioni del CTU.”
FATTO E DIRITTO
1. e contraevano matrimonio in data 15.05.2010 e dalla loro Parte_1 CP_1 unione nascevano i figli (in data 21.8.2008) e (in data 21.2.2011). Persona_3 Per_1
2. Con la sentenza pronunciata nel giudizio di separazione dei coniugi, in questa sede impugnata, il
Tribunale di Milano così disponeva: “1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi E che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pioltello (Mi) il 15 Maggio 2010 (atto trascritto presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pioltello, Anno 2010, N.8, Parte II, Serie A).
2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito
3) AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente materno;
pagina 2 di 11 4) DISPONE che il padre frequenti i figli a week end alternati da venerdì a domenica e nelle settimane che terminano senza week paterno due pomeriggi/sere a settimana con pernottamento indicativamente martedì e giovedì (il giovedì i ragazzi rientreranno entro le 21:00 se ne faranno richiesta), prelevandoli da casa alle 18:00 e accompagnandoli a scuola;
nelle settimane che terminano con week end paterno un giorno infrasettimanale con pernotto indicativamente il martedì sempre con le modalità di cui sopra;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
durante la vacanze natalizie in modo alternato per due periodi dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio;
vacanze di Pasqua divise in due in modo alternato. Con possibilità di ogni diverso accordo.
5) ASSEGNA la casa coniugale sita in Pioltello, via Milano n. 59/61 alla madre, inclusi gli arredi
e le pertinenze;
6) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di €.
1.600,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio 2022;
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 70% delle spese straordinarie come di seguito determinate, fermo restando che – in deroga a quanto sopra – egli si farà carico delle rette di iscrizione a scuola dei minori nella misura del 100%: [omissis]
8) DISPONE che il marito versi alla moglie, l'importo di euro 2.700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
9) SPESE DI LITE compensate.
10) PONE le spese di CTU, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico della parte Pt_1 in via esclusiva …”. Il Tribunale recepiva l'accordo delle parti in materia di affidamento e collocamento dei figli e quantificava il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli nella somma complessiva di €.1.600,00, sul rilievo che entrambe le parti avevano richiesto la conferma di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale. Il giudice di primo grado rilevava che il vero tema di conflitto fosse la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal a favore della moglie e, sul punto, Pt_1 riteneva condivisibili le conclusioni della CTU disposta nel corso giudizio;
pertanto, a fronte del divario economico e reddituale fra i coniugi, determinava il contributo di mantenimento a favore della IG.ra in €.2.700,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. CP_1
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 18.6.2024 il IG. censurando in Pt_1 particolare il punto 8) del dispositivo, relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento da lui dovuto a favore della moglie, per i seguenti motivi: a) erronea interpretazione delle risultanze processuali;
b) motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla determinazione delle sue concrete disponibilità reddituali e alla correlata quantificazione del contributo al mantenimento a favore della moglie.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato e condiviso le conclusioni del CTU contabile/patrimoniale in merito allo “spazio finanziario disponibile”, ovvero al “reddito concretamente a disposizione” (redditi /altre entrate) del coniuge determinato Pt_1 pagina 3 di 11
secondo una valutazione dichiaratamente presuntiva e attraverso declinazioni asseritamente ipotetiche in una disponibilità annua di €.196.472,00, corrispondente ad un rateo mensile di reddito di €.16.372,00. Rileva l'appellante che tale determinazione sarebbe erronea e fondata sui dati meramente presuntivi ed erronei di seguito indicati.
A) la circostanza, asserita dal CTU e condivisa dal Tribunale, che il finanziamento pari a
€.330.000,00 effettuato dalla al IG. (socio unico e Controparte_2 Pt_1 amministratore della predetta società) nel corso dell'anno 2021 “potrebbe” configurarsi come una “presunta ipotesi di illegale distribuzione di utili” e pertanto debba essere considerato quale incremento delle spazio finanziario disponibile del in realtà, assume l'appellante, essendo Pt_1 fonte di un obbligo di restituzione – quindi di un debito in capo al – sarebbe da conteggiare Pt_1 in negativo nell'ammontare del suo patrimonio. Contesta che la somma indicata sia da ascrivere ad una distribuzione di utili, assumendo che trattasi di una somma presa a mutuo, rispetto alla quale grava sull'appellante medesimo un obbligo di restituire (restituzione già in parte effettuata nell' anno 2022 limitatamente all'importo di €.25.000,00): conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato a “spalmarla” retroattivamente sugli anni precedenti, incrementando in tal modo la sua disponibilità reddituale durante la convivenza matrimoniale. Argomenta conclusivamente
l'appellante che il predetto importo non costituisce reddito disponibile ai fini del calcolo/determinazione dell'assegno di mantenimento, trattandosi non di un'entrata ma di un debito.
B) L'aver ricompreso nella determinazione del reddito netto disponibile del le fatture Pt_1 passive emesse da AN Immobiliare Srl e Meubles Arte Srl nei confronti della
[...]
per un totale di €.333.689,76, che il CTU ha ritenuto “presumibilmente” afferenti Controparte_2 alla sfera privata del senza fornire alcuna prova in merito, nonostante, al contrario, secondo Pt_1
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