Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 52

CA Bologna
Sentenza
4 febbraio 2025
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CA Bologna
Sentenza
4 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, emessa dal Consigliere relatore Roberto Pascarelli. La controversia riguarda un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la ricorrente che chiedeva l'annullamento del licenziamento e il riconoscimento di un'indennità risarcitoria. La società datrice di lavoro, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento per riorganizzazione aziendale.

Il giudice ha esaminato le prove, tra cui testimonianze e documenti, concludendo che non vi era stata alcuna assunzione in sostituzione della lavoratrice licenziata e che le mansioni erano state concentrate nel titolare dell'azienda. La Corte ha ritenuto che il datore di lavoro avesse dimostrato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, in quanto il licenziamento era giustificato da ragioni organizzative e produttive, senza che emergessero elementi di pretestuosità. Pertanto, l'appello è stato rigettato, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 52
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 52
Data del deposito : 4 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa ES MartineLI Consigliere dott. Roberto PascareLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 59/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 641/2023 R.S., emessa e pubblicata il 18.10.2023 nel procedimento n. 149/2022 R.G.L, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
posta in discussione all'udienza del 30/01/2025;
promossa da
RO TH (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Boris Infantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza (PC);
appellante;
contro
F.LLI TAFA S.R.L. UNIPERSONALE (02861170344), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fontanellato (PR);
appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto PascareLI;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: “(…)

1. Con ricorso depositato in data 16.3.2022, AN NG ha chiesto al Tribunale di

Parma di annullare il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo dalla
1 società datrice di lavoro F.LI TA s.r.l. unipersonale e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.


2. F.LI TA s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.



4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.

(…) 6. La ricorrente, assunta in data 11.9.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale per 20 ore settimanali, con qualifica di impiegata, inquadramento al III livello CCNL edilizia artigianato e mansioni di segretaria, è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 23.12.2021, con decorrenza dal
2.1.2022. (…) 11. L'atto di recesso adduceva la seguente motivazione (doc. 3 ricorrente): «Il provvedimento viene adottato per la motivazione riguardante la riduzione delle sue maestranze specifiche in ufficio».
12. Secondo la ricorrente, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo si desumerebbe dal fatto che, successivamente al recesso, le sue mansioni sono state affidate a due lavoratrici assunte successivamente: RS TA, cognata del l.r. della società, e
ES CC.
13. In esecuzione di ordine di esibizione giudiziale, è stato prodotto in giudizio il Libro
Unico del Lavoro relativo ai mesi successivi al licenziamento della ricorrente;
(…)”.
La causa, previo di deposito di note conclusionali, era discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 18.10.2023, nel corso della quale il difensore dell'allora società resistente chiedeva di essere autorizzato a produrre in cartaceo il contratto di lavoro della sig.ra
ToneLI (assunta dal 5.4.2022 come addetta a controllo e vigilanza gestione trasporto c/terzi, come eccepito dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusionali) ed il
Giudice a quo autorizzava tale produzione e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, definiva la vertenza con la sentenza n. 641/2023 R.S., così statuendo: “(…)

1. rigetta il ricorso;

2. compensa le spese di lite
”.
Il Tribunale di Parma, nella predetta sentenza, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda sottoposta al suo vaglio e richiamati i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte di
Cassazione in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha analiticamente analizzato le risultanze istruttorie in atti, concludendo che: “non risulta essere stata effettuata alcuna assunzione formale in sostituzione della ricorrente e che non vi è sufficiente prova di eventuali assunzioni irregolari, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella riorganizzazione aziendale con concentrazione delle mansioni burocratiche nella persona del titolare, può dirsi raggiunta”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 02/02/2024, la sig.ra AN
NG ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che
2
questa Corte, in totale riforma della stessa, voglia: “(…) a. Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi art. 3, comma 1 d. lgs. 23/2015, e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la F.LI TA s.r.l. al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di euro 6.948,90, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.158,15 mensili);
b. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio
”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna appellante ha formulato tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A) PRIMO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 comma 2, e 421 comma 2 c.p.c. per aver autorizzato, all'udienza di discussione, l'allegazione di FATTI NUOVI e la produzione da parte della
F.LI TA di un NUOVO DOCUMENTO in possesso della resistente già dall'inizio del procedimento, senza che la produzione tardiva fosse giustificata dal tempo della sua formazione o dall'evolversi della vicenda processuale, e comunque in violazione del principio del contradditorio, non essendo stati nemmeno concessi i termini di cui all'art.
420 comma 6 c.p.c.”, “B) SECONDO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, 76, 87, 196 quater disp. att. c.p.c., dell'art. 170 comma 4 c.p.c. atteso che il documento prodotto da F.LI TA S.r.l. non risulta depositato nel fascicolo telematico”;

C) TERZO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, nonché dell'effettivo adempimento dell'obbligo di repêchage”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto, rendendo superflua ogni altra considerazione sul punto.
La F.LI TA s.r.l. unipersonale, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendo che questa Corte: “(…) rigetti il gravame perché inammissibile ed infondato con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese processuali con distrazione. In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata e malaugurata ipotesi che la Corte accolga il gravame, valuti ai fini della determinazione della indennità i parametri certi e univoci ad iniziare dall'anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione, e dalla paga base e limiti l'indennizzo nel minimo consentito dalla legge con compensazione delle spese. Infatti, la sig.ra NG AN è stata assunta con contratto di lavoro part- time in data 11 settembre 2019 ed è stata licenziata in data 2.1.2022 con una anzianità lavorativa di poco più di due anni. La società soggiace al regime sanzionatorio di tutela obbligatoria avendo meno di 15 dipendenti, circostanza non contestata e ammessa dalla stessa controparte;
il rapporto di lavoro è sorto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015 e la paga base della ricorrente era di circa 583,00 euro mensili.

(…)”.
3
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra AN NG, i cui motivi di gravame verranno trattati distintamente per ragioni di chiarezza espositiva, non risulta meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, di cui va incidentalmente affermata l'ammissibilità, trattandosi di motivo di impugnazione conforme al dettato dell'art. 434 c.p.c. (essendo chiaro che suo tramite la lavoratrice appellante ha voluto censurare l'operato del Giudice
a quo, laddove ha ritenuto ammissibile e dirimente ai fini della decisione la produzione in giudizio del contratto di lavoro di lavoro della sig.ra ToneLI ES), rileva la Corte che lo
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