Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 4379

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 4379
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4379
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Nunzia Tesone Consigliere all'esito della camera di consiglio del 4.12.2023, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1457/21 R.G. Ruolo Previdenza
RA
I.N.P.S. in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55
Appellante
E
IE CA rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Paolozzi presso il cui studio, sito in Napoli centro direzionale Is. G1, è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 8.2.2018 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, LL CA esponeva che con sentenza numero 4984 del 2011, passata in giudicato, era stato accertato il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento equiparato a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ex legge n. 682 del
1979 e successive modifiche, a decorrere dall'1/10/1995 e, per l'effetto, aveva condannato in via generica l'Inps al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e non corrisposti pari alla differenza derivante dalla comparazione dell'indennità percepita dai grandi invalidi di guerra con quella percepita dai ciechi civili assoluti.


Aggiungeva LL che in sede esecutiva aveva ottenuto il pagamento dei ratei nella misura dovuta sino al marzo 2015, ma che per il periodo successivo l'Inps non aveva provveduto al suddetto adeguamento.
Tanto premesso, LL CA chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento del trattamento assistenziale richiesto in relazione al periodo 1.4.2015 – 8.2.2018, pari a €. 19.963,67.
Con sentenza numero 254/21 il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti gli estremi per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento equiparata a quella riconosciuta ai grandi invalidi di guerra anche per il periodo richiesto, pertanto, condannava l'Inps pagamento in favore del ricorrente della somma maturata a titolo di equiparazione dell'indennità di accompagnamento (già percepita dal
LL) a quella prevista per i ciechi bilaterali per causa di guerra per il periodo dedotto in giudizio, ossia dal 1.4.2015 – 8.2.2018. Ai fini della quantificazione della somma il GL utilizzava i conteggi depositati dal ricorrente.
Con ricorso depositato in data 13.5.2021, l'Inps proponeva appello censurando la sentenza di primo grado poiché non aveva tenuto conto della normativa vigente, in ossequio alla quale era stata correttamente erogata in favore del LL l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili, secondo gli importi riportati in una apposita tabella, e nel pieno rispetto della sentenza n. 4984/2011.
Si costituiva LL CA eccependo, in particolare la tardiva costituzione dell'INPS nel giudizio di primo grado, nonché il mutamento delle eccezioni formulate con la memoria in quella sede depositata e i motivi di censura formulati con l'atto di appello, e la loro conseguente inammissibilità.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva la Corte che, contrariamente a quanto eccepito dal LL le eccezioni formulate dall'Istituto appellante non sono inammissibili in quanto non introducono alcuna domanda o eccezione nuova, limitandosi a richiamare, ai fini della decisione, la corretta applicazione al caso in esame della disciplina vigente. Il compito di inquadrare giuridicamente la fattispecie e individuare le norme di legge ad essa applicabili è esclusivamente compito del giudice, a prescindere dal fatto che siano state o meno indicate dalla parte interessata.
Ciò premesso e passando all'esame del merito, si evidenzia che secondo la ricostruzione del
LL le somme da lui richieste con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a titolo di indennità di accompagnamento, venivano determinate applicando il criterio stabilito
dalla sentenza n. 26054/07 del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi