Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3795
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1969 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Alberto Buzzi e Parte_1
Patrizia Pelliccioni ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via dei Gracchi 209
-APPELLANTE -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalle avvocate Barbara Silvagni e
Tiziana La Verghetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Roma, via degli Scipioni 252
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2302/2022 pubblicata in data 14/3/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere il suo preteso diritto al superiore Parte_1
inquadramento, a partire dal 11/7/2011, nel livello A - DR (Professional Senior) C.C.N.L., CP_ con conseguente condanna della società al pagamento in Controparte_1 CP_2 suo favore delle maggiori retribuzioni maturate nel periodo dal 1/1/2016 al 30/6/2021 quantificate in € 40.174,74.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
Cont La società i costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Cont
, dipendente a tempo indeterminato della società dal 15/2/1986, con Parte_1 inquadramento al livello B – DR (Professional) di cui al c.c.n.l. 2003 e, a decorrere dal settembre 2012, per automatismo, per effetto della nuova classificazione di cui all'art. 27 C.C.N.L. 2012, nel livello Q-DR, posizione retributiva Q2, figura “Professional”, aveva agito in giudizio, rivendicando il proprio diritto ad essere inquadrato, a decorrere dall'11/7/2011, al superiore livello A-DR (figura di Professional Senior) di cui al C.C.N.L. Cont 2003, con conseguente condanna della società datrice l pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive non prescritte maturate dal 1/1/2016 al 30/6/2021, di € 40.174,74.
Rivendicava la riconducibilità a tale livello di inquadramento delle mansioni svolte, dal 11/4/2011, nell'ambito del settore circolazione in mansioni di Dirigente Centrale Operativo- Alta Velocità (DC) presso la struttura Gestione Rete Alta Velocità, tratta Roma-Napoli.
Il Tribunale respingeva la domanda.
Escludeva la riconducibilità delle mansioni di DC/AV presso la struttura Gestione Alta Velocità, tratta Roma-Napoli svolte dall'appellante, alla stregua della declaratoria contrattuale di tale livello così come contenuta nel C.C.N.L. 2003, al superiore livello rivendicato in assenza di prova sufficiente riguardo all'autonomia decisionale e al grado di responsabilità (superiore a quelle previste per il livello di inquadramento in suo possesso) previsto dalla declaratoria contrattuale per tale livello
Evidenziava in particolare come fosse incontroverso che il DC nello svolgimento delle sue mansioni dovesse applicare inderogabilmente i regolamenti ferroviari e le istruzioni impartite dai superiori gerarchici, circostanza tale da escludere in radice che alle mansioni svolte da tale figura professionale fossero caratterizzate da autonomia decisionale e discrezionalità superiore a quanto già previsto con riferimento a livello Quadro B.
Escludeva a tale proposito l'applicabilità alla presente fattispecie della declaratoria contrattuale di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991 evidenziando come i profili professionali ivi richiamati dovessero intendersi superati dalla classificazione operata dal C.C.N.L. 2003 e come gli stessi (quali quello di “Capo deposito Sovrintendente” e di “Capo settore Macchina”) oltre che superati, non apparissero neanche più attuali riflettendo una realtà aziendale strutturale, tecnica ed organizzativa, profondamente mutata nel tempo.
Con quello che costituisce un unico e complesso motivo di appello il lavoratore contesta la gravata sentenza nella parte in cui, disattendendo precedenti specifici emessi da questa Corte e
dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di controversia, aveva escluso l'applicabilità, ai fini della decisione, della specifica classificazione contrattuale di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991, classificazione che, in ragione della sua specificità, affermava essere prevalente rispetto alle declaratorie generali e astratte tanto del C.C.N.L. 1990/1992 che di quello del 2003 applicato dal Tribunale.
Evidenzia come tanto le disposizioni aziendali prodotte in atti che gli esiti della prova per testi effettuata in altri procedimenti con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto di controversia avrebbero confermato totalmente il contenuto delle mansioni di DC (consistenti nel monitoraggio il controllo della circolazione relativa a tutti gli impianti della linea di competenza e nell'intervento diretto ad assicurare la regolarità del servizio) e la loro riconducibilità alla ex 9° categoria, figura del “Capo Settore stazioni” di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991 (divenuta quest'ultima, a seguito del C.C.N.L. del 2003 livello A- DR-Professionale Senior) piuttosto che alla inferiore ex 8° categoria “Capo Stazione Sovrintendente” (divenuta . Controparte_3
Si osserva preliminarmente che, così come si evince con sufficiente chiarezza dal complessivo contenuto dell'atto d'impugnazione, l'appellante contesta in modo specifico la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui aveva escluso la perdurante applicabilità, ai fini della valutazione del corretto inquadramento delle mansioni svolte, della classificazione di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991, accordo in base al quale l'appellante rivendica il suo preteso diritto all'inquadramento nel superiore livello “A DR”, profilo “Professional Senior”.
La gravata sentenza non è invece specificamente contestata nella parte in cui, una volta esclusa l'applicabilità del predetto accordo, non aveva ritenuto riconducibili le mansioni di DC svolte dal al superiore livello rivendicato alla stregua della classificazione di cui al Pt_1
C.C.N.L. 2003, in assenza di idonee