Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2024, n. 761

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2024, n. 761
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 761
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 761/2024
Registro generale Appello Lavoro n. 530 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente rel.
Dott. ssa Serena Sommariva - Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 41/24 est. Trovò discussa all'udienza collegiale del 18 settembre 2024 e promossa
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Varalda, elettivamente domiciliato presso la stessa, in Milano, presso Avvocatura Regionale INAIL Lombardia, via Mazzini n. 7
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Colombo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecco, corso Martiri della
Liberazione n. 45
APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 41/24 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del
1
Lavoro, resa nel giudizio di primo grado R.G. 64/2023 in data 12 febbraio 2024, depositata il 13 aprile 2024 e notificata in data 18 aprile 2024, così statuire:
- In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;

- In via principale e nel merito: Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell' in primo Pt_1 grado in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
All'Ill.ma Corte d'Appello di Milano: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ;
Pt_1 nel merito respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 41/2024 del 12 febbraio 2024 e pubblicata il 13 aprile 2024 – R.G. n. 64/2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 l'
[...]
ha proposto appello avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale di Lecco n.41/24 che ha accertato e dichiarato il diritto dell'odierno appellato a percepire il trattamento retributivo Controparte_1
equivalente all'indennità di posizione organizzativa e di responsabilità di primo livello, e lo ha condannato al pagamento in favore del dipendente delle differenze retributive maturate dal 15 ottobre 2021 al 31 gennaio 2023 per il complessivo importo di € 1.009,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese di lite.
Premesso che l'odierno appellato era assegnato alla sede territoriale di Lecco con inquadramento nell'area C livello economico 3- profilo professionale delle attività sociali;
che dal giugno 2017 il Direttore Regionale, ai sensi dell'art. 19 CCIE 2006-
2009, gli aveva conferito la posizione organizzativa di I livello del processo
“Reinserimento Sociale e lavorativo” della sede di Lecco presso cui prestava servizio con conseguente corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa di primo
2
livello e dell'indennità di responsabilità, rispettivamente di € 180,00 e di € 252,50 mensili;
che successivamente il lavoratore, in data 20 maggio 2020, aveva chiesto ed ottenuto dalla Direzione regionale il nulla osta per un periodo di aspettativa non retribuita, durante la quale aveva ricoperto il ruolo di direttore generale presso l
[...]
;
che l'aspettativa era cessata in data 14 ottobre 2022 per richiesta di CP_2
rientro in servizio da parte dell'interessato;
che il aveva ripreso servizio CP_1
presso la sede di Lecco;
che, nel frattempo, con atto di macro-organizzazione
n.8/2021 del Direttore Generale dell'istituto odierno appellante era stata approvata con decorrenza 1 aprile 2021 la “variazione dell'articolazione organizzativa delle
Direzioni territoriali per la Lombardia” con la riclassificazione della sede di Sesto
San Giovanni quale struttura dirigenziale e la riclassificazione da sede A a sede B della struttura territoriale di Lecco, in relazione alla minor consistenza del portafoglio da quest'ultima gestito;
che era stata, perciò, prevista l'eliminazione dalla dotazione organica della posizione di dirigente di seconda fascia e la soppressione della posizione di Vicario del dirigente, la soppressione dell'incarico di responsabile del processo prevenzione, l'istituzione di una posizione organizzativa di II livello area C profilo socio educativo in luogo di quella di I livello prevista dal precedente assetto organizzativo;
che all'odierno appellato era stato comunicato il 22 novembre 2022 dalla Direzione regionale che, nella sede di Lecco, non era più prevista la posizione organizzativa di I livello Area C del profilo socio-educativo a seguito di riclassificazione della sede di Lecco da tipologia A a tipologia B;
che nella medesima comunicazione, dopo avere evidenziato che nelle sedi di tipo B era prevista la posizione organizzativa di II livello, era stato chiarito che, considerata la circostanza che, a decorrere dal 15 ottobre 2020 e fino al 14 ottobre 2022, il aveva CP_1
usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.25 bis D.Lgs.
165/2001, stante il mancato svolgimento, nel suddetto periodo, delle attività connesse all'attribuzione della posizione di I livello, “la stessa era da intendersi chiusa alla data del 14 ottobre 2020”;
che, con successivo provvedimento del 24 novembre 2022, la
Direzione regionale aveva comunicato al lavoratore l'attribuzione della posizione
3
organizzativa di II livello;
con il primo motivo di gravame l'istituto appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto di giurisdizione.
La difesa dell'ente in proposito riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – espressamente citando una serie di sentenze tra cui
Cass. S.U. 20 novembre 2020 n. 26500 e Cass. S.U. 4 marzo 2020 n. 6076, - che ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di organizzazione “esecutiva” assunti con capacità e poteri del privato datore di lavoro ed alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di c.d. macro organizzazione o “alta amministrazione” nella cui emanazione la
Pubblica Amministrazione esercita un potere autoritativo che riguarda il merito delle scelte organizzative generali.
Nell'ottica del gravame, di conseguenza, il tribunale avrebbe errato nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, nella fattispecie in esame, il petitum sostanziale sarebbe rinvenibile non già nel diritto soggettivo all'adozione di un atto micro-organizzativo asseritamente dovuto, ovvero al suo corrispondente trattamento, quale il conferimento di una posizione organizzativa di I livello regolarmente istituita in dotazione organica, ma nella pretesa al suo conferimento in assenza della sua effettiva istituzione nell'atto di macro-organizzazione, al più qualificabile alla stregua di interesse legittimo.
Ciò in quanto dall'1 aprile 2021 la posizione organizzativa – ed il diritto alla relativa indennità - non era più presente nell'organizzazione dell'ente datore di lavoro per effetto dell'atto di macro organizzazione adottato dall'istituto stesso.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura nel merito la decisione impugnata
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