Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7533

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7533
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 7533
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 5450/2022 trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 13.05.2024, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciccotti Simone presso il quale è elettivamente domiciliata appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marc esso i quali è elettivamente domiciliato
appellato

e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3958/2022 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 14/03/2022
1


Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure così statuire: in via principale, preso atto della precisazione della domanda e dunque della riduzione della pretesa azionata in sede monitoria dell'importo di € 450,00 condannare il Sig. al pagamento della minor somma di € 20.406,61 CP_1 rispetto a quella indicata . 27277/2018 oltre ad accessori e spese come specificati nel predetto decreto. In via subordinata, revocare il capo della sentenza che reca la condanna alle spese ponendo, invece, le stesse proporzionalmente a carico della parte condannata al pagamento ovvero, in ulteriore subordine, compensarle integralmente. in ogni caso, spese del doppio grado rifuse. In via istruttoria, si rinnova la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del sig. ed all'esito CP_1 occorrendo della prova per testi sui capitoli dedotti nella istruttoria autorizzata ex art.183 c.p.c.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza ed avversa eccezione, respingere l'appello poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3958 del 14 marzo 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Premesso che otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 27277/2018, Parte_1
emesso il 28.12.2018, nei confronti dell'ex-coniuge, per il Controparte_1
pagamento della somma di 20.986,61 euro, oltre interessi e spese di lite, a titolo di rimborso del 100% delle spese mediche straordinarie che la assumeva di avere Pt_1
sostenuto per la figlia dal mese di ottobre 2009 – anno di omologa della Per_1
separazione consensuale – sino all'avvio del procedimento monitorio;
avverso il decreto proponeva opposizione il deducendo di nulla dovere in CP_1
relazione alle spese ingiunte, trattandosi di spese straordinarie non concordate, alcune già corrisposte, altre da ritenersi ordinarie quindi comprese nell'assegno di mantenimento da lui versato per la figlia, pari all'epoca all'importo di 30.000,00 euro mensili;

2
la costituendosi in giudizio, riconosceva l'avvenuto parziale pagamento Pt_1
eccepito da parte opponente (450,00 euro), contestando nel resto la fondatezza dell'opposizione;
con sentenza n. 3958/2022 pubblicata il 14.03.2022 il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione per la gran parte, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava il al pagamento in favore della della minore somma di CP_1 Pt_1
112,00 euro, oltre interessi legali decorrenti dal deposito del ricorso per ingiunzione, a titolo di rimborso di un'unica spesa medica in data 6.5.2016, condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente;
con atto notificato il 14.10.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
censurando, come erronea, l'affermazione della necessità, per il genitore anticipatario di spese mediche straordinarie per il figlio minore, di conseguire il consenso dell'altro genitore anche in relazione a spese congrue e utili, contestando altresì l'omesso esame
e l'omessa ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza del consenso nonché l'errato regolamento delle spese di lite poste a carico della parte la cui domanda, seppure in via estremamente parziale, era accolta;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la condanna del al pagamento della somma di CP_1
20.406,61 euro e al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, l'integrale compensazione di queste ultime;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2023, il ha CP_1
contestato il fondamento
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