Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/02/2024, n. 92
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Testo completo
R.G. 402 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott. Paolo Talamo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data
29/05/2019
da
CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI
(80032590582), difesa e rappresentata, come da mandato in atti, dall'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE, con domicilio eletto presso lo stesso.
Parte appellante
contro
DE MA OL ([...]), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti RIGHI ALBERTO, domiciliato presso lo stesso.
Parte appellata
1
Lavoro del Tribunale di Venezia.
In punto: obbligo contributivo
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “a) in via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 516/2018 nei termini sopraindicati;
per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto dal geom. De SI CO in primo grado, confermando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla
C.I.P.A.G. e la fondatezza della relativa pretesa creditoria. b) In conseguenza, condannare l'appellato alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da Cassa Geometri in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, per complessivi € 2.961,24
(competenze liquidate in sentenza € 2.043,00, di cui €.43,00 per esborsi oltre accessori). c) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”.
Per parte appellata: “1) Rigettarsi, per le ragioni di cui in narrativa o le diverse ritenute di giustizia, il ricorso in appello promosso da Cassa
Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto ed in ogni caso confermarsi la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Vicenza – sezione lavoro n. 516/2018 Sent., nella causa n. 719/2018 RG pubblicata in data 30/11/2018;
3) Per l'effetto ed in ogni caso accogliersi e confermarsi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del ricorso di primo grado avanti il Tribunale di Vicenza che integralmente si ripropongono: “- Accertarsi e dichiararsi
l'infondatezza/illegittimità/inefficacia e comunque annullarsi i provvedimenti di iscrizione e/o conferma di iscrizione del geom. De
SI CO alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri protocollo n. 000506291 del 10/10/2017, protocollo entrata n.
2017/000530650 Vigilanza 2017 del 14/11/2017, protocollo entrata n.
2 2017/000570480 dell'8/1/2018 e protocollo n. 000058796 del
21/2/2018 e/o di ogni altro presupposto e/o conseguente;
- Accertarsi
e dichiararsi che nulla deve il ricorrente alla Cassa italiana previdenza
e assistenza geometri a titolo di contributi e/o interessi e/o sanzioni per gli anni per i quali la Cassa ha provveduto all'iscrizione d'ufficio e di cui alla precedente conclusione n. 1) e di cui al prospetto allegato alla comunicazione di conferma di iscrizione obbligatoria del 21/2/2018;
-
Spese e compensi professionali rifusi tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1- bis introdotto dal D.M. n.37/2018”. 4) Spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. 5) In via istruttoria:
Ordinarsi alla Cipag l'esibizione del fascicolo integrale di iscrizione
d'ufficio del ricorrente sig. De SI CO”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dal geom. CO De SI, avente ad oggetto l'iscrizione d'ufficio dello stesso alla Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (da qui in avanti, anche solo 'Cassa' o 'CIPAG') e l'obbligo di versare il relativo contributo, per gli anni 2011 e 2015.
1.1. Il Giudice, premessa l'ammissibilità dei documenti prodotti dal ricorrente all'udienza del 19.9.2018, ha innanzitutto ritenuto che le pretese contributive per l'anno 2011 non fossero dovute, in quanto prescritte per il decorso del termine quinquennale di cui alla legge n.
335/1995.
Ha, in particolare, considerato quale data di decorrenza del termine il 15.9.2012, data ultima per la presentazione della dichiarazione reddituale, rilevando che non risultava alcuna richiesta scritta della Cassa di pagamento dei relativi contributi, unico atto
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idoneo per l'interruzione della prescrizione, non ritenendo idonea al tal fine la comunicazione di iscrizione alla Cassa effettuata con PEC del
7.10.2016 (doc. 2 di parte resistente), in cui non era richiesto il pagamento contributivo, nemmeno quantificato.
Quanto alla pretesa contributiva per l'anno 2015, ha ritenuto fondate le deduzioni del ricorrente, in quanto l'unica attività lavorativa contestata era quella di cui al doc. 3, relativa alla pratica edilizia per la propria abitazione.
Ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, la condizione per il sorgere dell'obbligazione contributiva è l'esercizio della professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività, mentre nel caso in esame l'unica attività contestata era quella relativa alla predetta pratica edilizia che, essendo stata svolta a favore di sé stesso, non poteva considerarsi prestazione lavorativa in forma professionale.
2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello la
Cassa, chiedendo la riforma della sentenza appellata per i motivi appresso indicati.
L'appellante premette di avere accertato, in esito ad un controllo effettuato presso l'Anagrafe Tributaria, le Camere di Commercio ed i
Comuni, che il geom. De SI ha posto in essere, negli anni dal 2011 al 2015, in violazione dell'obbligo di astenersi dall'esercizio in qualunque forma della professione, numerosi atti professionali (doc. 6 in primo grado) e, in particolare, per ciò che attiene all'odierna controversia: per l'anno 2011, n. 1 pratica edilizia presso il Comune di
Valli del Pasubio in qualità di progettista e direttore dei lavori (Prot. n.
6643 del 28/07/2011 – Tipo Intervento: Manutenzione ordinaria – Tipo
Richiesta: Cessazione);
per l'anno 2015, n. 1 pratica edilizia presso il
Comune di Creazzo in qualità di progettista e direttore dei lavori (Prot.
n. B1500024 del 09/10/2015 – Tipo Intervento: Altro – Tipo Richiesta:
Rilascio);
n.1 pratica edilizia presso il Comune di Creazzo in qualità di progettista e direttore dei lavori (Prot. n. C1400026 del 14/07/2014 –
Tipo Intervento: Altro – Tipo Richiesta: Rilascio).
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Illustra quindi la cornice normativa che regola l'attività della
Cassa e l'iscrizione e gli obblighi dei professionisti.
Osserva, in sintesi, che il processo di delegificazione e la riforma dei principi generali della previdenza professionale hanno determinato la caducazione implicita (o comunque un obbligo di interpretazione conforme) delle disposizioni previgenti incompatibili, ivi compreso
l'art. 22, legge n. 773/1982, come confermato anche dalla Suprema
Corte (Cass. 2.3.2018, n. 4980).
3.1 Col primo motivo, deduce che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha affermato: “considerato che l'unica contestazione per
l'anno 2015 riguarda la pratica edilizia per la propria abitazione, che non può definirsi prestazione professionale, nulla è dovuto a titolo contributivo per l'anno in questione”.
Osserva che col decreto interministeriale del 27.2.2003, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 509/1994, è stato approvato il nuovo
Statuto della Cassa, il cui art. 5 prevede che, a far data dal 1.01.2003:
“Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Deduce che è quindi cambiato il meccanismo di accertamento delle condizioni di iscrizione, posto che l'esercizio della professione
(anche in modo non continuativo) si presume sempre in caso di contestuale iscrizione all'albo, salva la facoltà di fornire, nelle forme predisposte dalla Cassa, apposita prova contraria.
Evidenzia che la prova contraria va fornita mediante sottoscrizione da parte dell'interessato, al momento dell'iscrizione all'Albo, di una specifica autocertificazione su apposito modello predisposto dalla Cassa, la quale dovrà attestare l'esistenza
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“cumulativa” delle seguenti condizioni: 1) di non esercitare l'attività professionale in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche dei geometri;
2) di non essere titolare di P.IVA per l'esercizio della professione di geometra.
L'interessato dovrà, altresì, dichiarare nella predetta autocertificazione di essere a conoscenza dell'obbligo - qualora si verifichi successivamente la circostanza dell'esercizio dell'attività professionale di geometra o diventi titolare di P.IVA per l'esercizio della professione
- di darne comunicazione alla cassa entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività stessa, tramite raccomandata.
Segue l'obbligo di inviare, anno per anno, la