Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1018
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 12/3/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1650/2021 vertente
TRA
Parte_1 già Controparte_1 già Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
anche in qualità di esercente la propria potestà sulla figlia minore CP_2 Persona_1
E Controparte_3 entrambe eredi di Persona_2
(avv.to Naso)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2220 del 6/5/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda avanzata da (anche per la CP_2 minore ) e - eredi di - nei confronti del Persona_1 Controparte_3 Persona_2 [...]
, si dichiarava il diritto del de cuius, docente di ruolo, a Controparte_1 percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio all'estero (Marsiglia), dal settembre 2010 al dicembre 2014, condannando il resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle
somme a titolo di indennità integrativa speciale, indebitamente trattenute in busta paga, oltre gli accessori.
Il proponeva appello, cui resistevano le suddette eredi. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con due motivi di gravame - che sfuggono ai vizi di inammissibilità di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. prospettati ex adverso - l'appellante lamenta, in buona sostanza, un'erronea interpretazione delle disposizioni (di legge e contrattuali) disciplinanti la materia in esame da parte del Tribunale capitolino.
Nello specifico, con il primo, si denuncia la violazione della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL per il Comparto Scuola del 24/7/2003, che non solo non era mai stata abrogata, ma era stata confermata nella sua vigenza dal successivo art. 36 del CCNL del 19/4/2018 - sottolineando che la stessa Cassazione aveva successivamente rimeditato la sua interpretazione con recenti sentenze in senso favorevole alla propria prospettazione - mentre, con il secondo motivo, sviluppando la censura precedente, si evidenzia la funzione dell'indennità integrativa speciale, compensata dall'assegno di sede in relazione ai dipendenti in servizio all'estero e conglobata nello stipendio tabellare ai sensi del citato art. 76 e della successiva contrattazione collettiva.
Le suddette tesi si rivelano infondate.
Invero, analoga questione è stata già esaminata, in senso favorevole al dipendente, da questa Corte con molte decisioni e, segnatamente, da questa Sezione con la pronuncia n. 4928 del 15/11/2017, le cui ragioni si condividono e vengono qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
Va, preliminarmente, tracciata la cornice di riferimento normativo.
Il CCNL 2002/2005 Comparto Scuola del 24/7/2003, all'art. 76 (rubricato “aumenti della retribuzione base”), ha disposto che: “
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra
inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1° gennaio
2003,
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