Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/08/2024, n. 1531

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/08/2024, n. 1531
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1531
Data del deposito : 8 agosto 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1006/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 14.5.2021, promossa con atto di citazione
da
FALLIMENTO CONTROLUCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Due
Carrare (PD), fraz. Cornegliana, Via dell'Industria n. 17/B, c.f. 03767910288, in persona del
curatore dott. Pier Alberto Bacco, difeso e rappresentato dall'avv. Igor Benetazzo;

appellante
contro
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. già CREDITO VALTELLINESE S.p.A., con sede
legale in Sondrio, Piazza Quadrivio, 8, c.f. 00043260140, in persona del suo procuratore avv.
Giacomo Sciortino, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Cipolla e Simone Bertolotti,
con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Silvia Ceci;

1 AO PO (c.f. [...]), contumace;

appellati
Oggetto: “Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese”;

appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 252/2021 di data 10.2.2021, pubblicata
il 16.2.2021.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1. in riforma del Capo n. 1 della sentenza impugnata, condannare gli appellati AO PO e
Banca Piccolo CR AL S.p.a., in solido tra loro, a pagare in favore di “Fallimento
ON srl in liquidazione” la somma di euro 316.954,00, oltre rivalutazione annuale secondo
gli indici ISTAT dal 31/12/2012 alla pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati
annualmente sino al saldo sulla somma predetta progressivamente rivalutata;

2. in riforma dei capi nn. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, condannare gli appellati AO PO
e Banca Piccolo CR AL S.p.a., in solido tra loro, all'integrale pagamento delle spese di lite, di cui si conferma la liquidazione in € 19.328,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, e all'integrale rimborso a parte appellante delle spese di CTU.
Voglia altresì, per i motivi esposti, dichiarare inammissibile e/o comunque integralmente rigettare l'appello incidentale di CR AL in quanto infondato in fatto e diritto.
Con integrale ristoro delle spese del giudizio di appello”;

- per parte appellata costituita:
“- In via principale: respingere l'appello principale proposto dalla controparte;

- sempre in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto,
in riforma della sentenza impugnata:
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- In via principale:
- rigettare le domande avanzate dal Fallimento ON S.r.l. in liquidazione in quanto
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;

- In subordine:
- accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 1227, I comma, c.c. per le ragioni esposte in narrativa, ridurre l'ammontare della condanna pronunciata
nei confronti del CR AL S.p.A. in ragione del comportamento colposo del creditore
in misura percentuale non inferiore al 75% o comunque della diversa, minore o maggiore,
percentuale ritenuta di giustizia;

- in via istruttoria: rigettare ogni richiesta istruttoria di parte appellante;

- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori
come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Fallimento ON S.r.l. in liquidazione, dichiarato con sentenza del 6.6.2013 dal Tribunale
di Padova: ha allegato che la società avrebbe operato in costante presenza di perdite di esercizio,
apparentemente coperte da ingenti finanziamenti dei soci e tra questi, anche prima che assumesse
in data 11.12.2007 la qualità di socia, di AN SC, finanziamenti che tuttavia, non
sarebbero stati effettivi, essendo così mantenuta operativa la società che si sarebbe trovata in
stato di scioglimento per la perdita del suo capitale sociale già nel 2007;
ha evidenziato che
l'amministratore della società, AO PO, avrebbe tenuto artificiosamente in vita l'impresa anche
ricorrendo a far data dal 2009 ad un finanziamento bancario per oltre € 240.000,00 presso CR
AL società cooperativa;
ha dedotto che in data 5.12.2007 la società avrebbe acceso
presso l'istituto bancario il rapporto di conto corrente n. 10/14097 su cui sarebbero stati operativi
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rapporti di affidamento, linee di credito per anticipo fatture mantenute in essere in modo del tutto
anomalo, essendovi scontate fatture del tutto inesistenti, sostanzialmente concedendo credito alla società mediante l'anticipazione richiesta: la linea di credito per anticipo fatture sarebbe stata
continuativamente utilizzata dalla società per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2012 per un importo
medio di € 200.000,00, benché nessuna delle fatture oggetto di anticipazione da parte della banca
corrispondesse a quelle registrate nella contabilità dell'impresa poi fallita, tanto che
periodicamente dal conto corrente ordinario sarebbero state girate somme a parziale copertura
delle anticipazioni eseguite in difetto dei versamenti dovuti dai soggetti indicati nelle fatture
anticipate;
a fronte degli insoluti, compensati dai giroconti a copertura delle anticipazioni fatte
dalla banca, la curatela ha evidenziato come del tutto scorrettamente la banca avrebbe continuato
a fare credito alla cliente, ben potendo rilevare che le fatture anticipate non venivano mai saldate
dai soggetti ivi indicati, ed anzi potendosi affermare, in ragione della corrispondenza reperita,
che la banca ben conoscesse che dette fatture mai sarebbero state pagate in quanto, in realtà,
corrispondenti a operazioni inesistenti.
Fatte queste premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio AO PO, osservando che lo stesso avrebbe occultato la perdita del capitale della società e proseguito ad amministrare l'impresa in continuità aziendale, anche a mezzo dell'operazione di anticipazione delle fatture, idonea a
dissimulare la situazione di dissesto e rilevante anche ai sensi dell'art. 218 L.F., violando gli
obblighi inerenti alla gestione meramente conservativa del patrimonio sociale e con ciò arrecando
danno determinato dalle crescenti perdite quantificate in complessivi € 472.116,00, o altro
importo ritenuto di giustizia, di cui è stato chiesto il risarcimento.
Convenendo in giudizio anche CR AL, il fallimento ha chiesto la condanna della
stessa banca, in solido con il convenuto PO, in quanto corresponsabile della perdita evidenziata,
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occultata in ragione della condotta già descritta.
Il convenuto PO AO, costituendosi, ha negato che la società fosse in situazione di perdita del
proprio capitale o in situazione di decozione fin dal 2007, asserendo come i finanziamenti soci
contestati sarebbero stati effettivi e non artifici contabili posti in essere per occultare la perdita.
Quanto all'abusivo ricorso al credito, il convenuto ha evidenziato come la banca, per prassi
consolidata tra gli istituti di credito, invece che chiudere le partite aperte nel conto anticipi,
annotando tempestivamente i pagamenti delle fatture effettivamente intervenuti, avrebbe
provveduto talvolta alla loro chiusura girocontando le somme anticipate dalla banca per lo sconto
di altre fatture.
Nel costituirsi CR AL ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della curatela
fallimentare, non potendo la medesima proporre nei confronti del finanziatore responsabile
l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva
concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, non
essendo detta pretesa da qualificarsi come azione di massa, finalizzata alla ricostituzione del
patrimonio del debitore. Sempre in via preliminare, la banca convenuta ha affermato
l'inammissibilità della domanda attorea in ragione del mancato accertamento in sede penale del proprio concorso nell'illecito contestato ex art. 218 L.F. Nel merito, CR AL ha evidenziato che l'abusiva concessione del credito, per rendere responsabile la banca del danno arrecato ai creditori dell'imprenditore, non potrebbe configurarsi in termini di mera colpa, per
imprudente concessione del credito a soggetto che poteva reputarsi insolvente, richiedendosi un
vero e proprio dolo specifico, ovvero la volontà di sovvenzionare il soggetto insolvente al fine di
arrecare danno ai creditori onde ottenerne ingiusto vantaggio. CR AL ha infine affermato il difetto di qualsivoglia nesso causale tra il finanziamento erogato e l'artificioso
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mantenimento in vita della società. La convenuta ha evidenziato come non fosse suo onere verificare la regolarità e l'esistenza delle fatture oggetto di anticipazione, avendo la società un
buon fatturato e non emergendo dalla centrale rischi sconfinamenti significativi. Concludendo
per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, la banca convenuta ha evidenziato che
il criterio della differenza dei netti patrimoniali, indicato dalla controparte al fine di determinare
il danno risarcibile, non sarebbe applicabile nei suoi confronti, non potendosi imputare a CR
AL l'omesso arresto dell'attività sociale e non avendo arrecato alcun pregiudizio la
concessione ed il mantenimento del credito in favore di ON in bonis.
Esperita c.t.u. contabile, con sentenza n. 252/2021 di data 10.2.2021 pubblicata in data 16.2.2021,
il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, rigettate le eccezioni
preliminari delle parti, ritenuto che al 31.12.2010 (e non al 31.12.2008) la società si sia trovata
in condizione di patrimonio netto negativo con perdita del suo capitale sociale di € 10.000,00,
quantificata la perdita patrimoniale incrementale determinatasi tra il 31.12.2010 ed il 31.12.2012,
data prossima alla messa in liquidazione della società, in € 27.864,58, ritenuta la responsabilità
dei convenuti, in parziale accoglimento della domanda attorea ha così deciso:
“n.

1. condanna i convenuti AO PO e CR AL spa, in solido tra loro, a pagare in

favore
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