Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 204
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Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8190 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21/02/2024 e vertente
TRA
SA avv. VA Antonio (c.f. [...]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in proprio e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppina Bileci, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. valentinoantonio.sacco@oabzak.it e giuseppabileci@ordineavvocatiroma.org;
Appellante principale, appellato incidentale
E
UZ PP (C.F. [...]) e ES ER ( C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Palisi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Via Tommaseo n° 52 giusta procura in atti;
Appellati, Appellanti incidentali
RE DR Appellato non costituito
RE LE Appellata non costituita
RE UN Appellata non costituita
RE CC DR Appellato non costituito
1 RD IL Appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
06/07/2019.
Conclusioni
Per l'appellante principale, appellato incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma -nei termini di cui ai formulati motivi di appello della sentenza definitiva n.14311/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma, in persona del
Giudice Unico Dr.ssa Luparelli, pronunciata nel procedimento n. 29804/2007 R.G. ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni (…)
Nel merito In riforma della Sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma
In via principale
Dichiarare che il comparente ha diritto di proprietà sui beni del defunto UZ PP in modo unico ed esclusivo;
che non vi esistano diritti concorrenti sui medesimi beni in capite di terzi, né servitù né altri diritti reali di godimento e per l'effetto rigettare tutte le domande dei convenuti.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree così come formulate in via principale, voglia
l'Ill.mo Giudice ritenere indegni il sig. UZ PP e la sig.ra ES ER e per
l'effetto aprire la successione legittima così come disposto dagli artt. 536 e segg. c.c”
Per gli appellati, appellanti incidentali:
“ (…)
Nel merito:
• accogliersi preliminarmente l'appello incidentale proposto dalla scrivente difesa in ordine alla tardività della domanda avversaria di indegnità di PP UZ ai sensi dell'art. 463 n. 6
c.c., e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa;
• dichiararsi comunque tutti i motivi dell'appello avversario, infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto, e quindi rigettarli;
• in subordine, nel caso in cui venisse accertata e dichiarata l'indegnità di PP UZ
(nipote) e aperta la successione legittima del de cuius PP UZ (zio), ritenendosi non potersi procedere alla successione per rappresentazione degli eredi legittimi del dichiarato indegno, accogliersi l'appello incidentale proposto dagli appellati per l'effetto accertarsi e dichiararsi
l'indegnità di VA SA ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c.;
2 • accolto l'appello incidentale, formulato in punto di liquidazione delle spese, riformarsi il capo della sentenza relativa, con condanna dell'appellante alla rifusione integrale (o comunque prevalente) delle spese di lite di primo grado, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare;
• condannarsi l'appellante al rimborso di tutte le spese di lite, nessuna esclusa, relativa al presente giudizio.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
VA SA ha evocato in giudizio UZ PP e ER ES deducendo di essere erede testamentario di UZ PP, deceduto il 27.08.2005, in virtù del testamento olografo del 26.03.2005 pubblicato il 20.06.2006 che lo designava erede universale, revocando ogni disposizione testamentaria precedente. Si sono costituiti i convenuti, rispettivamente moglie e nipote del defunto, deducendo che nel 1987 UZ PP aveva redatto un testamento olografo con il quale nominava erede il nipote, figlio del fratello del padre, e legataria dell'usufrutto generale su tutti i beni la moglie;
hanno esposto, altresì, che il de cuius aveva rinnovato la precedente volontà espressa nel 1987 e nominato erede universale il nipote PP con testamento del 24 marzo 2005, precisando, tuttavia, che a causa dell'incapacità di scrittura dell'ormai infermo disponente e a fronte delle ripetute richieste del medesimo, lo stesso nipote, PP UZ, si era prestato ad aiutare la mano dello zio, alla presenza della moglie ES. Hanno chiesto pertanto di dichiarare la falsità del testamento datato 26 marzo 2005, con rigetto delle domande avversarie e la dichiarazione di indegnità di SA VA a succedere ai sensi dell'art. 463 n.6 c. c., per avere usato scientemente un testamento falso. Hanno dispiegato inoltre domanda riconvenzionale volta ad accertare la propria qualità di eredi sulla base del testamento olografo redatto dal de cuius in data 30.07.1987.
Con ordinanza del 1.12.2009 veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di UZ PP, in ragione del conflitto tra i testamenti pubblicati e nominata custode ER ES.
Concessi i termini dell'art. 183 c.p.c. venivano disposte ed espletate due consulenze grafologiche sul testamento costituente titolo della domanda dell'attore, volte a verificare l'autenticità della scheda testamentaria.
All'esito della rimessione della causa al Collegio per la decisione, con sentenza parziale pubblicata in data 4.07.2014, il Tribunale dichiarava la nullità del testamento olografo di UZ PP datato 24 marzo 2005, pubblicato con verbale a rogito del notaio Paolo Fenoltea di Roma in data 12 settembre 2015, in quanto privo dei requisiti dell'olografo e disposto la prosecuzione del giudizio per decidere sulle altre domande. Con atto pubblico del 21.08.2015 la convenuta ES ER rinunciava al «legato disposto dal marito con testamento del 30.07.1987 pubblicato a rogito notaio
Paolo Fenoaltea il 24.01.2007 ed all'udienza del 4.1 1.2015 modificava la domanda chiedendo, in via
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principale, di vedersi riconosciuti
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8190 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21/02/2024 e vertente
TRA
SA avv. VA Antonio (c.f. [...]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in proprio e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppina Bileci, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. valentinoantonio.sacco@oabzak.it e giuseppabileci@ordineavvocatiroma.org;
Appellante principale, appellato incidentale
E
UZ PP (C.F. [...]) e ES ER ( C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Palisi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Via Tommaseo n° 52 giusta procura in atti;
Appellati, Appellanti incidentali
RE DR Appellato non costituito
RE LE Appellata non costituita
RE UN Appellata non costituita
RE CC DR Appellato non costituito
1 RD IL Appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
06/07/2019.
Conclusioni
Per l'appellante principale, appellato incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma -nei termini di cui ai formulati motivi di appello della sentenza definitiva n.14311/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma, in persona del
Giudice Unico Dr.ssa Luparelli, pronunciata nel procedimento n. 29804/2007 R.G. ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni (…)
Nel merito In riforma della Sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma
In via principale
Dichiarare che il comparente ha diritto di proprietà sui beni del defunto UZ PP in modo unico ed esclusivo;
che non vi esistano diritti concorrenti sui medesimi beni in capite di terzi, né servitù né altri diritti reali di godimento e per l'effetto rigettare tutte le domande dei convenuti.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree così come formulate in via principale, voglia
l'Ill.mo Giudice ritenere indegni il sig. UZ PP e la sig.ra ES ER e per
l'effetto aprire la successione legittima così come disposto dagli artt. 536 e segg. c.c”
Per gli appellati, appellanti incidentali:
“ (…)
Nel merito:
• accogliersi preliminarmente l'appello incidentale proposto dalla scrivente difesa in ordine alla tardività della domanda avversaria di indegnità di PP UZ ai sensi dell'art. 463 n. 6
c.c., e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa;
• dichiararsi comunque tutti i motivi dell'appello avversario, infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto, e quindi rigettarli;
• in subordine, nel caso in cui venisse accertata e dichiarata l'indegnità di PP UZ
(nipote) e aperta la successione legittima del de cuius PP UZ (zio), ritenendosi non potersi procedere alla successione per rappresentazione degli eredi legittimi del dichiarato indegno, accogliersi l'appello incidentale proposto dagli appellati per l'effetto accertarsi e dichiararsi
l'indegnità di VA SA ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c.;
2 • accolto l'appello incidentale, formulato in punto di liquidazione delle spese, riformarsi il capo della sentenza relativa, con condanna dell'appellante alla rifusione integrale (o comunque prevalente) delle spese di lite di primo grado, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare;
• condannarsi l'appellante al rimborso di tutte le spese di lite, nessuna esclusa, relativa al presente giudizio.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
VA SA ha evocato in giudizio UZ PP e ER ES deducendo di essere erede testamentario di UZ PP, deceduto il 27.08.2005, in virtù del testamento olografo del 26.03.2005 pubblicato il 20.06.2006 che lo designava erede universale, revocando ogni disposizione testamentaria precedente. Si sono costituiti i convenuti, rispettivamente moglie e nipote del defunto, deducendo che nel 1987 UZ PP aveva redatto un testamento olografo con il quale nominava erede il nipote, figlio del fratello del padre, e legataria dell'usufrutto generale su tutti i beni la moglie;
hanno esposto, altresì, che il de cuius aveva rinnovato la precedente volontà espressa nel 1987 e nominato erede universale il nipote PP con testamento del 24 marzo 2005, precisando, tuttavia, che a causa dell'incapacità di scrittura dell'ormai infermo disponente e a fronte delle ripetute richieste del medesimo, lo stesso nipote, PP UZ, si era prestato ad aiutare la mano dello zio, alla presenza della moglie ES. Hanno chiesto pertanto di dichiarare la falsità del testamento datato 26 marzo 2005, con rigetto delle domande avversarie e la dichiarazione di indegnità di SA VA a succedere ai sensi dell'art. 463 n.6 c. c., per avere usato scientemente un testamento falso. Hanno dispiegato inoltre domanda riconvenzionale volta ad accertare la propria qualità di eredi sulla base del testamento olografo redatto dal de cuius in data 30.07.1987.
Con ordinanza del 1.12.2009 veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di UZ PP, in ragione del conflitto tra i testamenti pubblicati e nominata custode ER ES.
Concessi i termini dell'art. 183 c.p.c. venivano disposte ed espletate due consulenze grafologiche sul testamento costituente titolo della domanda dell'attore, volte a verificare l'autenticità della scheda testamentaria.
All'esito della rimessione della causa al Collegio per la decisione, con sentenza parziale pubblicata in data 4.07.2014, il Tribunale dichiarava la nullità del testamento olografo di UZ PP datato 24 marzo 2005, pubblicato con verbale a rogito del notaio Paolo Fenoltea di Roma in data 12 settembre 2015, in quanto privo dei requisiti dell'olografo e disposto la prosecuzione del giudizio per decidere sulle altre domande. Con atto pubblico del 21.08.2015 la convenuta ES ER rinunciava al «legato disposto dal marito con testamento del 30.07.1987 pubblicato a rogito notaio
Paolo Fenoaltea il 24.01.2007 ed all'udienza del 4.1 1.2015 modificava la domanda chiedendo, in via
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