Corte d'Appello Milano, sentenza 11/01/2024, n. 1108

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 11/01/2024, n. 1108
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1108
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 548 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 - avverso la sentenza n. 2536/2022 in data 27 ottobre 2022 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni - posta in decisione il 22 novembre 2023
promossa da
PA AS – CONFSAL, Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale, con sede legale in Roma, in persona del Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Saraceno del Foro di Roma presso il quale è elettivamente domiciliato;

Appellante
contro
F.A.S.P.I. – Federazione Provinciale di Milano, con sede in Milano, in persona del
Legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Sciotto del Foro di
Roma, presso lo Studio del quale è domiciliata.
Appellata
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Associazione di imprenditori e pensionati - Credito da distacco/comando lavoratori presso Istituto di PA.
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni e le domande rassegnate nel giudizio di primo grado intendendosi qui richiamate ed integralmente trascritte, ed in particolare:
In via preliminare: a) sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) accertare e dichiarare che il procedimento in primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, ossia quello ordinario, e per l'effetto procedere a norma degli artt. 439 e 427 c.p.c.;
Nel merito:
1
c) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare l'impugnato decreto per non essere applicabile la normativa richiamata e, comunque, nel merito dichiarare infondata la pretesa. Con vittoria di spese, compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.”
Conclusioni per l'appellata F.A.S.P.I. :
“1) Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati i motivi di appello proposti dal PA I.N.P.A.S. – CONFSAL e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado emessa da Tribunale di
Milano – Sezione Lavoro n. 2536/2022 pubblicata il 27.10.2022 in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Saioni;
2) Condannare la controparte alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. 3) Rigettare l'istanza di inibitoria formulata ex art. 283 c.p.c. per i motivi sopra esposti e perché manca del fumus boni iuris e del periculum in mora.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 2536/2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, condannando il ricorrente a rifondere le spese di lite, l'opposizione promossa dal PA AS – CONFSAL avverso il decreto ingiuntivo n.
358/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano e contenente la sua condanna a pagare la somma di € 30.181,53 oltre accessori e spese di procedimento in favore dell'Associazione F.A.S.P.I. che l'aveva rivendicata per conseguire il rimborso degli oneri economici sostenuti per remunerare, anche sotto il profilo dei contributi previdenziali, le prestazioni lavorative di due suoi lavoratori che erano stati comandati a svolgere il loro servizio presso il PA AS quale soggetto che, in veste di istituto costituito ai sensi dell'art. 1 della L. 152/2001 sulla Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, quale persona giuridica di diritto privato titolata a svolgere un servizio di pubblica utilità, aveva richiesto la
'fornitura' di tale manodopera ai sensi dell'art. 6 di detta legge, ossia la norma che sancisce come per lo svolgimento delle loro “attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla
Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche”.
Il primo Giudice ha motivato la pronuncia, non solo riportandosi al contenuto delle predette disposizioni della Legge n. 152/2001, ma anche ricalcando le ragioni espresse dall'Associazione creditrice PI che, per giustificare la sua pretesa di pagamento/rimborso, si era riportata a quanto previsto, nell'ambito del pubblico impiego, dall'art. 57 del D.P.R. n. 3/1957, che esclude l'operatività del principio solo nei casi in cui il comando avvenga fra due amministrazioni statali, dell'art. 21 del
D.P.R. n. 268/1987 e dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui, in ipotesi di comando, l'ente che utilizza il personale rimborsa a quello di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, istituendosi in tal guisa un criterio valevole nel caso di specie a legittimare la PI nel quadro della sua azione verso il PA
AS che aveva utilizzato i dipendenti dell'Associazione grazie al comando da essa disposto sulla base del menzionato art. 1 della fonte del 2001.
2
In tale senso, risolvendo la lite con la reiezione dell'opposizione al titolo monitorio, il Tribunale ha infatti complessivamente spiegato che, oltre alla valenza della disciplina normativa (sui rapporti di p.i.) appena ricordata “il rapporto giuridico tra le parti pare dunque essersi correttamente instaurato ai sensi dell'art. 6 della L.
152/2001
, poc'anzi riportato.
Tali specificazioni valgono a chiarire definitivamente la portata della domanda giudiziale, formulata con ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la soddisfazione del credito di PI quale associazione promotrice del PA
AS, con sede provinciale in Via Medeghino n. 34.
Alla luce di quanto sopra, il PA AS deve essere condannato a versare a
PI il rimborso degli stipendi dal 21/11/2017 al 31/08/2018 e di quanto versato ad INPS a titolo di contributi previdenziali per la complessiva somma di €
30.181,53, come da fattura;
stesso importo azionato in sede monitoria.
Non si condivide l'assunto difensivo di AS in punto di genericità e carenza di prova del credito oggetto di causa, ritenendosi al contrario che PI abbia dimostrato per documenti i fatti avvenuti tra le parti durante l'intero rapporto. Peraltro, non è contestato dall'opponente che la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa in favore del PA;
difatti, lo stesso AS l'ha comunicato al competente Ispettorato del Lavoro di Milano che l'ha accertata in sede di visita ispettiva INPS.
Vi è poi in atti la certificazione notarile delle fatture emesse, il che rileva ai fini della prova scritta.
Si aggiungono a ciò,
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