Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 21
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra ME AR Avv. PASCUCCI FRANCESCO
e
FEDAIA SPV SRL, e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (GIÀ JULIET S.P.A.) Avv. PESENTI MARCO Avv. CONCIO FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OM EL impugna la sentenza N. 1919/2021, resa dal Tribunale di Velletri, che ha accolto la domanda di revocatoria proposta dalla controparte. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. EL OM assume di non aver potuto conoscere l'esistenza del procedimento di I grado svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri poiché, a causa della nullità della notificazione dell'atto di citazione, è rimasta
involontariamente contumace e solo in occasione della notificazione dell'Avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza n. 1919/21 del Tribunale di Velletri - ricevuta il 26.1.2023 (circostanza non contestata dalla controparte) - costei è venuta a conoscenza della pregressa instaurazione del giudizio nei suoi confronti da parte della Fedaia SPV Srl e dell'adottata sentenza da parte del summenzionato Tribunale, impugnandola immediatamente. Sostiene l'appellante che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio è nulla in quanto l'esame della relazione di notificazione apposta in calce all'atto di citazione depositato agli atti del fascicolo telematico rivela gravi vizi ed è, inoltre, frutto di dichiarazioni non veritiere. In particolare, la notificazione è stata eseguita mediante deposito nella Casa Comunale di Marino ex art. 143 C.p.c. “perché non è stato possibile eseguire la notifica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti”. Si legge dalla relazione di notifica che, in data 15.01.2021, l'Ufficiale Giudiziario “non ha potuto notificare in quanto all'indirizzo come in atti la predetta (EL OM – ndr) risulta sconosciuta. Ho chiesto in loco ma nessuno conosce il destinatario dell'atto “. Sostiene che tali dichiarazioni sono gravemente carenti ed inficiano di nullità il procedimento notificatorio così come espletato. Aggiunge l'appellante: “Innanzitutto, nella relazione di notificazione l'Ufficiale Giudiziario non dà minimamente conto di aver cercato il nominativo su citofoni e/o cassette postali ma si limita semplicemente a