Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 83
CA Catanzaro
Sentenza
29 gennaio 2025
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CA Catanzaro
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1196/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
27 novembre 2024, vertente
TRA
NN CA, in qualità di legale rappresentante pro tempore della TERMOEDIL S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avv. Franco LL, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acri (CS), C. da Serricella snc;
APPELLANTE
E
TO GI &
C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore TA
GI, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Iolanda Miracco, presso il cui studio legale, sito in Torano Castello (Cs) c./da Cutura snc, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 766/2021 del
Tribunale di Cosenza, Sez. I Civile, Giudice Dott.ssa Marletta, datata 02.04.2021, pubblicata in pari data, e notificata a mezzo pec in data 28.05.2021, con cui è stata decisa
1 la causa n. RGAC 1346/2015, perché illegittima ed infondata in fatto e diritto e, per
l'effetto,
- in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla ER srl, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato in data 10.03.2015 ad istanza della ditta TA
GI per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis:
- preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante la mancata prova del fumus boni juris e del periculum in mora;
- in via subordinata, rigettare l'appello poiché manifestamente infondato, illegittimo, improponibile per tutti i motivi suesposti;
- il tutto con vittoria di spese e del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione ex art.
93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
La ER s.r.l. con atto ritualmente notificato il 31 marzo 2015 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 10 marzo 2015 con il quale la società TA
GI &
C. S.r.l. gli ha intimato il pagamento della somma di euro 10.968,40, di cui euro 9.295,00 per sorte capitale, oltre spese e interessi, in forza di assegno bancario dell'importo di euro 9.295,00, emesso il 15 ottobre 2014 e protestato in data 20 ottobre 2014.
In particolare, la società attrice, dopo aver premesso di intrattenere rapporti commerciali con la
TA GI &
C. S.r.l. da oltre un decennio, ha esposto che:
- l'assegno in questione era stato emesso al fine di pagare una parte del materiale di copertura
Isopan acquistato dalla ER S.r.l. presso la società TA GI S.r.l. ed utilizzato per i lavori eseguiti presso i committenti coniugi AT TO e EN, nonché NO
AN, NO ER, GR SA, DE AO, RR LO, SA
LO, GA VA e RR NT, LL LO, AT ER LO;
- che immediatamente dopo la posa, tale materiale aveva presentato verniciatura non uniforme, screpolatura della verniciatura ricoprente, perdita di colorazione e che tali vizi erano stati denunciati immediatamente al rivenditore, il quale aveva effettuato sopralluogo tramite i propri tecnici e riscontrato i vizi e difetti del materiale venduto;
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- che ne era conseguito un grave ed irreparabile danno all'immagine e da perdita di chance, atteso che i committenti avevano richiesto che si provvedesse alla sostituzione del materiale difettoso, per un esborso complessivo, come da preventivi allegati in atti, pari a euro 162.699,64;
- che, pertanto, la società TA GI S.r.l. era stata invitata più volte a non negoziare l'assegno, emergendo un credito in favore di ER, la quale si trovava a dover provvedere alla sostituzione del materiale di copertura installato presso i committenti;
- nonostante questo, la TA GI S.r.l. aveva proceduto a notificare alla ER S.r.l. apposito atto di precetto in forza del predetto assegno, su cui era stato levato il protesto in data 20 ottobre 2014.
Alla luce di ciò, la ER S.r.l. ha inteso spiegare opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, lamentando la non dovutezza delle somme intimate, nonché l'errata misura degli interessi e delle competenze liquidate.
Instaurato correttamente il contraddittorio, in data 19 gennaio 2017 si è costituita la ditta TA
GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza dell'opposizione ed evidenziando:
- che l'assegno era stato emesso in pagamento per la fornitura di materiale diverso dalle coperture;
- che, vantando un credito nei confronti della ER S.r.l. di euro 26.207,27, in data 10 marzo
2015 aveva proceduto alla notifica del precetto azionando l'assegno emesso dalla debitrice e che, essendosi recata in data 13 aprile 2015 per procedere al pignoramento con l'Ufficiale Giudiziario, il titolare della ER S.r.l., Renne Carlo, aveva richiesto di rinunciare alla procedura esecutiva promettendo il pagamento, nonché di rinunciare all'opposizione e di definire bonariamente la vertenza, così ottenendo la sospensione del titolo;
- che le fatture emesse riguardavano altro materiale fornito;
- che doveva escludersi la responsabilità del venditore, posto che al momento della vendita il prodotto risultava pronto all'uso.
L'opposta ha, infine, eccepito la decadenza dell'azione e la prescrizione del diritto ex art. 1495 c.c. ed ha chiesto di ordinare l'intervento del terzo produttore del materiale Isopan S.p-A. ex art. 107
c.p.c., con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione.
La causa è stata istruita tramite prova per testi (AT TO e SA LO), interrogatorio formale della sig.ra TA GI, legale rappresentante della società opposta, e
CTU, volta a verificare i vizi del materiale contestati e l'eventuale minor valore del materiale fornito. Con ordinanza del 4 ottobre 2018 è stato altresì delegato il Tribunale di Verona per
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l'espletamento della prova testimoniale di NN PE, legale rappresentante del Gruppo
NN HP di cui faceva parte la Isopan, produttrice del materiale contestato.
Con ordinanza del 28 dicembre 2017/4 gennaio 2018 è stata, invece, disattesa la richiesta di parte opposta di ordinare la chiamata del terzo.
All'udienza del 16 luglio 2020 le parti hanno formulato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.766/2021 pubblicata il 2 aprile 2021 e notificata il 28 maggio 2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione sul presupposto che l'opponente non avesse assolto all'onere di provare che l'assegno in questione fosse stato dato in pagamento del materiale di cui contestava
i vizi e difetti, mentre, al contrario, la parte opposta aveva documentato che il titolo azionato non era stato dato in pagamento del materiale Isopan. Inoltre, è stata altresì rigettata l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, da un lato poiché pur potendo in sede di opposizione all'esecuzione formularsi eccezione di compensazione con un credito anche illiquido, il controcredito opposto deve comunque essere certo, dall'altro poiché non è stata fornita alcuna prova dei danni subiti, i quali sono stati, secondo il Tribunale, solo genericamente allegati. Infine, il Giudice di primo grado ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 26 giugno 2021, Renne Carlo, in qualità di legale rappresentante della ER S.r.l., ha proposto appello avverso la sentenza in parola, con contestuale istanza inibitoria, per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio la TA GI &
C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 2 novembre
2021, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 2 febbraio 2022 il Collegio ha rigettato l'istanza di inibitoria e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2023, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 10 novembre 2023, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 14 novembre 2023.
Entrambe le parti hanno depositato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
L'appellata ha, altresì, depositato le memorie di replica.
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Con ordinanza del 20 marzo 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo cartaceo del primo grado, contenente i verbali di assunzione delle prove orali.
Acquisito il fascicolo, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi – viste le note scritte – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 29 novembre
2024, comunicata alle parti il 2 dicembre 2024.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze processuali;
erronea applicazione dell'art. 2697 e ss. c.c. in materia di prova documentale e onere della
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