Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/02/2024, n. 2
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
n. 2403 del 16.6.2021 Oggetto: riliquidazione pensione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Avv. Paola Zaza Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 930/2021 del Ruolo
Generale Sez. Lav. Appelli promossa da
SP VI, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Troso
e Ugo Troso,
APPELLANTE Contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura generale alle liti, rappresentato e difeso dall'Avv.
Oreste Manzi,
APPELLATO
All'udienza del 10.1.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2020, SP VI - premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 10051903 - chiese che fosse accertato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione mediante inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, l. n.
155/81. A sostegno dei propri assunti richiamò Cass. n. 16313/2004 e Cass. 826/2015 e dedusse, altresì, che la prova dell'inesatto adempimento dell'INPS si poteva evincere dalla circolare interna dell'Istituto, n. 11 del 24.1.2013, che dava disposizioni in merito all'esclusione dal computo della retribuzione pensionabile dei predetti emolumenti extramensili.
Concluse chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento, in suo favore, delle differenze spettanti. nei limiti di legge, per effetto del ricalcolo della retribuzione pensionabile, erroneamente determinata dall'INPS, che non aveva tenuto conto, per i periodi di contribuzione figurativa, degli emolumenti extramensili.
L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepì l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70, nonché la nullità del ricorso per difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto anche per difetto di prova ex art. 2967 cod. civ., concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, richiamati Cass. n. 16313/04 (in tema di valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente), l'art. 8, l. n. 151/81, la giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento e in tema di onere di allegazione nel rito del lavoro (n. 3579/2004), rigettò il ricorso ritenendolo carente di precise allegazioni sui parametri retributivi e di calcolo circa i fatti costitutivi del diritto azionato.
Parte appellante ha impugnato tale decisione ritenendola errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, in presenza delle disposizioni contenute nella circolare n. 11/2013, risulta evidente
l'esclusione delle mensilità aggiuntive nei periodi di disoccupazione ordinaria;
con la conseguenza che l'Istituto non solo non ha fornito la prova, cui sarebbe stato tenuto, ma addirittura ha fornito la prova del contrario. Ha