Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 24
CA Cagliari
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 163 dell'anno 2023, proposta da:
AT AN, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, RA ZE aveva convenuto in giudizio l'Inail al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della sindrome del tunnel carpale e della bronchite cronica dai quali era asseritamente affetto e la condanna dell'Inail al pagamento
delle prestazioni dovute.
L'Inail si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte,
considerata l'insussistenza del rischio, la mancanza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché il difetto di prova in ordine all'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale ed espletamento di CTU, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, aveva dichiarato che il medesimo aveva diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico di misura pari al 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e aveva, pertanto,
condannato l'Inail al pagamento delle somme dovute, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Il primo giudice aveva, altresì, condannato l'Inail alla rifusione, in favore della parte ricorrente,
delle spese del giudizio, che aveva liquidato in misura pari a €. 2.905,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello RA ZE.
L'INAIL, malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello, dell'originario decreto di fissazione della prima udienza e del decreto di anticipazione della medesima, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella
misura di € 5.391,00 oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
2 l'aumento che riterrà di giustizia
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 163 dell'anno 2023, proposta da:
AT AN, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, RA ZE aveva convenuto in giudizio l'Inail al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della sindrome del tunnel carpale e della bronchite cronica dai quali era asseritamente affetto e la condanna dell'Inail al pagamento
delle prestazioni dovute.
L'Inail si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte,
considerata l'insussistenza del rischio, la mancanza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché il difetto di prova in ordine all'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale ed espletamento di CTU, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, aveva dichiarato che il medesimo aveva diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico di misura pari al 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e aveva, pertanto,
condannato l'Inail al pagamento delle somme dovute, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Il primo giudice aveva, altresì, condannato l'Inail alla rifusione, in favore della parte ricorrente,
delle spese del giudizio, che aveva liquidato in misura pari a €. 2.905,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello RA ZE.
L'INAIL, malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello, dell'originario decreto di fissazione della prima udienza e del decreto di anticipazione della medesima, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella
misura di € 5.391,00 oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
2 l'aumento che riterrà di giustizia
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori,
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