Corte d'Appello Roma, sentenza 19/04/2024, n. 1385

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 19/04/2024, n. 1385
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1385
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro

La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 9.4.2024 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 383/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA

, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manno, come da procura in atti

Appellante
E

, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Gagliardo e Alessandro Controparte_1
Lodato, come da procura in atti Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 172/2021 pubblicata il 12.1.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.7.2018, adiva il Tribunale di Roma, in Controparte_1
funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare che l'incarico professionale conferito dalla data indicata in ricorso, fosse riconducibile nell'ambito dell'incarico di direzione di struttura semplice di cui all'articolo 27 comma 1C dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Org_1 servizio sanitario nazionale quadriennio 1998/2001 e, per l'effetto, dichiarare il diritto ad ottenere il ricalcolo della indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979, con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico o dalla diversa data che sarebbe stata accertata, previa nuova determinazione dello
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stipendio ospedaliero di riferimento, tramite l'inserimento della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata nell'ammontare dovuto in forza dell'incarico predetto e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a corrispondere le differenze mensili tra l'indennità sopra indicata e la medesima indennità perequativa nel minore importo effettivamente percepito;
accertare che nel corso dei turni di guardia (notturna diurna festiva) svolti nell'arco temporale indicato in ricorso, aveva prestato un numero di ore pari a 170 e 48 minuti di lavoro straordinario e/o ore eccedenti il monte orario ordinario di legge e/o contratto (28 ore settimanali) non recuperate tramite riposo compensativo o, in subordine, il maggiore e/o minore numero di ore di lavoro straordinario e/o di contratto eventualmente accertate in giudizio;
dichiararsi il diritto a percepire gli emolumenti previsti dal C.C.N.L di categoria indicato a titolo di indennità ex articolo 31 D.P.R. n. 761/1979, a titolo di remunerazione delle ore di lavoro straordinario e/o eccedenti il monte orario di legge per il periodo indicato in ricorso o, in via subordinata, a percepire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in misura corrispondente ai compensi contrattualmente dovuti per i medesimi titoli;
per l'effetto, condannare la parte convenuta alla corresponsione, in suo favore, della somma pari ad € 5317,66, o alla somma diversa che sarebbe stata accertata in giudizio. In via subordinata, accertare il diritto ad usufruire di un numero pari a 170 ore e 48 minuti a titolo di recupero-riposo compensativo non beneficiate nel corso del periodo sopra indicato o in subordine il diritto ad usufruire numero di ore maggiore e/o minore sulla base di quanto sarebbe stato accertato, con condanna della convenuta al pagamento;
dichiarare che aveva prestato nel corso dei turni assistenziali diurni settimanali, numero pari a 160 ore e 15 minuti di lavoro eccedenti il monte orario di legge e di contratto, non remunerate attraverso la retribuzione di risultato e non recuperate tramite riposo compensativo o, in subordine, il diverso numero di ore eccedenti il monte orario ordinario e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad € 4820,32, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti alla mancata remunerazione delle ore di lavoro predette e al tempo sottratto alle altre occupazioni della vita quotidiana;
in via subordinata, dichiarare il diritto a usufruire di un numero pari a 160 ore e 15 minuti di ore di recupero-riposo compensativo per le ore rese in occasione dei turni assistenziali diurni settimanali nel periodo indicato o, in subordine, il diritto ad usufruire del diverso numero di ore di recupero- posto compensativo che sarebbe stata accertata in corso di causa, con conseguente condanna della convenuta a concedere le ore accertate. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di rivestire un ruolo accademico di ricercatore confermato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Organizzazione_2
svolgendo peraltro, attività medico-assistenziale, a decorrere dall'epoca meglio indicata in ricorso, quale dirigente medico presso l'azienda convenuta con gli incarichi analiticamente dedotti e
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documentati;
di aver percepito lo stipendio afferente il proprio status di docente universitario, nonché l'indennità aggiuntiva disciplinata dall'articolo 31, comma 1, D.P.R. n. 761/1979, inclusa la retribuzione di posizione minima unificata di ammontare inferiore a quello spettante ad un dirigente medico con incarico di natura professionale, nei termini meglio specificati nell'atto introduttivo;
di aver maturato, nel corso degli anni, un elevato numero di ore eccedenti il monte orario minimo obbligatorio di 28 ore settimanali, rese nell'ambito dei servizi assistenziali aziendali (servizio diurno e servizi di guardia notturna e festiva) senza ricevere il pagamento delle ore di lavoro straordinario rese nell'effettivo ammontare, e di non aver beneficiato dei riposi compensativi in misura corrispondente alle ore prestate in eccedenza, né di aver beneficiato della retribuzione di risultato dovuta come remunerazione del maggiore orario connesso e servizi assistenziali diurni settimanali;
di non aver ottenuto il riconoscimento del dovuto nonostante l'esplicita richiesta in tal senso in fase precedente al giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e ritenendo la non Parte_1
congruità dei conteggi svolti da parte ricorrente, sul presupposto della deficitaria liquidazione dell'indennità perequativa di cui all'articolo 31 D.P.R. n. 761/1979, in quanto erroneamente era stata sommata alla retribuzione minima unificata la retribuzione di posizione variabile aziendale, le quali, viceversa, non potevano sommarsi, operando la prima in assorbimento della seconda, fino alla concorrenza dei minimi. Contestava, inoltre, che l'indennità di posizione variabile non fosse stata calcolata sulla base dei criteri connessi alla sua attribuzione, in base alla graduazione operata sulla base delle funzioni ricoperte e delle responsabilità connesse con l'incarico di funzione.
Eccepiva che la parte ricorrente aveva beneficiato dell'indennità di posizione variabile in misura confacente con i minimi contrattuali di cui al C.C.N.L. di riferimento, con conseguente determinazione in conformità del regime transitorio di cui all'articolo 1 D.lgs. n. 517/1999.
Contestava, altresì, la quantificazione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario svolto, in quanto calcolata sulla base di una lettura erronea dei tabulati relativi alla rilevazione delle ore di lavoro effettuate nel periodo per cui è causa.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, anche all'esito dell'espletamento di una
CTU contabile, dichiarava il diritto del al ricalcolo della indennità ex art. 31 D.P.R. n. CP_1
761/1979 mediante determinazione dello stipendio ospedaliero di riferimento, sulla base della retribuzione minima contrattuale unificata dell'ammontare dovuto per gli incarichi di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca ex art. 27 CCNL area dirigenza medico-veterinaria del SSN, con decorrenza dalla data di conferimento del primo incarico (18 giugno 2017) e per la durata di svolgimento dell'incarico, con condanna della convenuta al pagamento delle Pt_1
differenze retributive maturate;
dichiarava il diritto di a percepire la somma di € Controparte_1
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4.989,07 a titolo di remunerazione delle ore di lavoro straordinario svolto nel corso dei turni di guardia notturna e diurna festiva nell'arco temporale compreso fra il 1 gennaio 2014 e il 30 novembre 2016, e per l'effetto, condannava l' convenuta al pagamento della predetta Pt_1
somma oltre interessi legali fino al saldo;
dichiarava il diritto di a percepire la Controparte_2
somma di € 4.820,32, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle ore di lavoro svolte in eccedenza al monte orario ordinario di legge, nel corso dei turni assistenziali diurni settimanali, svolti dal 1 gennaio 2014 al 30 novembre 2016, oltre interessi legali fino al saldo;
condannava l' convenuta al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata per i Parte_1
seguenti motivi:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle ore di lavoro svolte in eccedenza al monte orario ordinario di legge, sia con riferimento all'an sia, in via gradata, con riferimento al quantum;

- erronea interpretazione dell'art. 6, commi 2 e 4, del D.lgs. 517/1999;

- erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la retribuzione per il lavoro straordinario.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del gravame e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
All'udienza del 9.4.2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
1.1. Con il primo motivo di gravame l' appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza Pt_1
nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle ore di lavoro svolte in eccedenza al monte orario ordinario di legge, sia con riferimento all'an sia, in via gradata, con riferimento al quantum. In particolare, parte
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