Corte d'Appello Napoli, decreto 12/02/2025
CA Napoli
Decreto
12 febbraio 2025
Decreto
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Napoli
Decreto
12 febbraio 2025
Decreto
12 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) in persona del Magistrato designato dal Presidente della Corte emette il presente
DECRETO
LETTI gli atti del procedimento iscritto al n. 859/2025 del ruolo generale degli affari di volon- taria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto l'istanza avan- zata, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con un ricorso depositato l'11 feb- braio 2025,
DA
VI CA (codice fiscale [...]), nata a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.
Alessandro HI (codice fiscale CCCLSN73T04l259D) e Massimo Di Rosa (codice fi- scale [...]),
CONTRO il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (codice fiscale 97591110586), in persona del Ministro pro- tempore,
PER ottenere che a quest'ultimo sia ingiunto di pagarle un indennizzo di 4.800,00 € o del diverso importo ritenuto giusto, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione dei danni da lei patiti a causa della non ragionevole durata della procedura falli- mentare aperta col n. 24/2012 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti della Deiulemar
Compagnia di Navigazione S.p.A. e dichiarata chiusa con decreto dello stesso Tribunale in data 14 luglio 2024, al cui passivo ella venne ammessa, tra i creditori chirografari, per il com- plessivo importo di 44.618,00 €, in parziale accoglimento delle domande da lei presentate il 7 settembre 2012;
RITENUTA la propria competenza per materia e per territorio;
CONSIDERATO che il suindicato ricorso risulta proposto entro il termine previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001;
Pag. 1 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
RITENUTO che la procedura fallimentare in questione, tenuto conto della sua enorme comples- sità, data dal numero dei creditori concorrenti, dal numero e dalla natura dei beni da liquidare e dal numero e dalla complessità dei processi promossi dai suoi curatori, avrebbe dovuto es- sere ragionevolmente chiusa in non più di sette anni, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., ad es., Cass. 20508/2020, 23982/2017 e 8468/2012), costitui- sce, alla stregua delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la massima durata ragionevole di
DECRETO
LETTI gli atti del procedimento iscritto al n. 859/2025 del ruolo generale degli affari di volon- taria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto l'istanza avan- zata, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con un ricorso depositato l'11 feb- braio 2025,
DA
VI CA (codice fiscale [...]), nata a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.
Alessandro HI (codice fiscale CCCLSN73T04l259D) e Massimo Di Rosa (codice fi- scale [...]),
CONTRO il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (codice fiscale 97591110586), in persona del Ministro pro- tempore,
PER ottenere che a quest'ultimo sia ingiunto di pagarle un indennizzo di 4.800,00 € o del diverso importo ritenuto giusto, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione dei danni da lei patiti a causa della non ragionevole durata della procedura falli- mentare aperta col n. 24/2012 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti della Deiulemar
Compagnia di Navigazione S.p.A. e dichiarata chiusa con decreto dello stesso Tribunale in data 14 luglio 2024, al cui passivo ella venne ammessa, tra i creditori chirografari, per il com- plessivo importo di 44.618,00 €, in parziale accoglimento delle domande da lei presentate il 7 settembre 2012;
RITENUTA la propria competenza per materia e per territorio;
CONSIDERATO che il suindicato ricorso risulta proposto entro il termine previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001;
Pag. 1 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
RITENUTO che la procedura fallimentare in questione, tenuto conto della sua enorme comples- sità, data dal numero dei creditori concorrenti, dal numero e dalla natura dei beni da liquidare e dal numero e dalla complessità dei processi promossi dai suoi curatori, avrebbe dovuto es- sere ragionevolmente chiusa in non più di sette anni, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., ad es., Cass. 20508/2020, 23982/2017 e 8468/2012), costitui- sce, alla stregua delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la massima durata ragionevole di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi