Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 43
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
AL ZI, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DANIELE FAZIO, PEC: fazio@legalmail.it appellante contro
COMUNE DI MONREALE (P.I. 0258308021 C.F. N. 00231740820), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO TROVATO, PEC: claudiotrovato@pec.it appellato conclusioni per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Riformare in accoglimento del presente appello la sentenza n.5045/2018, emessa dal
Giudice del Tribunale di Palermo Dr E. La Franca il 20 novembre 2018 e pubblicata in pari data, non notificata, nelle parti indicate in premessa, ritenendo e dichiarando il Comune di
Monreale unico responsabile dei danni occorsi alla sig.ra IA SE in seguito
Pag. 1 di 9 all'incidente del 24 giugno 2014 a Monreale in via San Paolino, e ciò per le ragioni in fatto ed in diritto dedotte in atto introduttivo di primo grado e per i motivi di appello di cui al presente atto di citazione;
- per l'effetto, ferma restando la esclusiva responsabilità del Comune di Monreale nella causazione del suindicato evento, condannare detto Ente convenuto al pagamento in favore della sig.ra IA SE degli importi già indicati in atto di citazione e/o di quanto ritenuto dovuto in ragione delle risultanze della C.T.U. medico legale depositata dalla Dr E. Di
Stefano, oltre interessi legali sino al soddisfo;
ovvero condanni l'Ente al pagamento di quel diverso importo che risulterà dovuto all'appellante, comunque non superiore al valore del giudizio così come appresso dichiarato, e che la Corte vorrà prudenzialmente determinare, tenuto conto anche del danno economico da lesione della capacità lavorativa futura e generica subito dall'appellante;
- in via subordinata, ove la Corte dovesse ritenere sussistere una responsabilità concorsuale a carico della sig.ra IA SE, liquidare il danno decurtando dal dovuto risarcimento una percentuale commisurata al grado di responsabilità imputabile all'appellante;
Per l'appellato: si chiede che l'Eccellentissima Corte d'Appello reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
VOGLIA
Respingere integralmente, per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla Sig.ra IA
SE;
Respingere comunque con qualsiasi statuizione le domande e le eccezioni tutte spiegate dall'appellante nell'atto di impugnazione, giacché giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 9 1. Con atto di citazione notificato in data 20/4/2016 AL IA - esperito con esito negativo il tentativo bonario di composizione della controversia - conveniva in giudizio il COMUNE DI MONREALE per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data
24/06/2014 in Monreale lungo la via San Paolino, rilevando di essere caduta rovinosamente mentre percorreva a piedi il centro della medesima via, a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di alcune buche sul fondo stradale ivi ubicate, non visibili né segnalate ed evidenziando la responsabilità dell'amministrazione comunale nell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Pertanto, indicava la misura al risarcimento dei danni subiti in euro 11.000,00 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali, ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
2. Si costituiva il COMUNE DI MONREALE, il quale in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, domandava il rigetto delle domande avversarie, rilevando l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, essendosi verificato l'incidente in prossimità della residenza della danneggiata, in un tratto di strada la cui pavimentazione era da considerarsi in buono stato di conservazione, tale per cui l'attrice, impiegando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto percepire e prevedere l'anomalia esistente sulla via pubblica ed evitare la potenziale situazione di pericolo. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di responsabilità concorrente, ex art. 1227 cod. civ., la liquidazione del danno decurtata di una percentuale commisurata al grado di responsabilità della danneggiata.
3. La causa veniva istruita attraverso l'escussione della prova testimoniale dei testi ammessi, si procedeva all'espletamento di C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del
3%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 10 e i.t.p. al 25% di 10 giorni).
4. Con sentenza n. 5045/2018 del 21/11/2018 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da AL IA nei confronti del Comune di MONREALE e
Pag. 3 di 9
compensava le spese di lite e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U.
5. Il Tribunale motivava il rigetto avendo ritenuto non raggiunta la prova in merito al nesso eziologico tra l'insidia ed i danni riportati, non essendo stato possibile accertare che la caduta sia stata effettivamente provocata dalla sconnessione del manto stradale ai margini della buca stradale ivi posta, e non potendo escludersi che la caduta sia stata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
AL ZI, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DANIELE FAZIO, PEC: fazio@legalmail.it appellante contro
COMUNE DI MONREALE (P.I. 0258308021 C.F. N. 00231740820), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO TROVATO, PEC: claudiotrovato@pec.it appellato conclusioni per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Riformare in accoglimento del presente appello la sentenza n.5045/2018, emessa dal
Giudice del Tribunale di Palermo Dr E. La Franca il 20 novembre 2018 e pubblicata in pari data, non notificata, nelle parti indicate in premessa, ritenendo e dichiarando il Comune di
Monreale unico responsabile dei danni occorsi alla sig.ra IA SE in seguito
Pag. 1 di 9 all'incidente del 24 giugno 2014 a Monreale in via San Paolino, e ciò per le ragioni in fatto ed in diritto dedotte in atto introduttivo di primo grado e per i motivi di appello di cui al presente atto di citazione;
- per l'effetto, ferma restando la esclusiva responsabilità del Comune di Monreale nella causazione del suindicato evento, condannare detto Ente convenuto al pagamento in favore della sig.ra IA SE degli importi già indicati in atto di citazione e/o di quanto ritenuto dovuto in ragione delle risultanze della C.T.U. medico legale depositata dalla Dr E. Di
Stefano, oltre interessi legali sino al soddisfo;
ovvero condanni l'Ente al pagamento di quel diverso importo che risulterà dovuto all'appellante, comunque non superiore al valore del giudizio così come appresso dichiarato, e che la Corte vorrà prudenzialmente determinare, tenuto conto anche del danno economico da lesione della capacità lavorativa futura e generica subito dall'appellante;
- in via subordinata, ove la Corte dovesse ritenere sussistere una responsabilità concorsuale a carico della sig.ra IA SE, liquidare il danno decurtando dal dovuto risarcimento una percentuale commisurata al grado di responsabilità imputabile all'appellante;
Per l'appellato: si chiede che l'Eccellentissima Corte d'Appello reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
VOGLIA
Respingere integralmente, per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla Sig.ra IA
SE;
Respingere comunque con qualsiasi statuizione le domande e le eccezioni tutte spiegate dall'appellante nell'atto di impugnazione, giacché giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 9 1. Con atto di citazione notificato in data 20/4/2016 AL IA - esperito con esito negativo il tentativo bonario di composizione della controversia - conveniva in giudizio il COMUNE DI MONREALE per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data
24/06/2014 in Monreale lungo la via San Paolino, rilevando di essere caduta rovinosamente mentre percorreva a piedi il centro della medesima via, a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di alcune buche sul fondo stradale ivi ubicate, non visibili né segnalate ed evidenziando la responsabilità dell'amministrazione comunale nell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Pertanto, indicava la misura al risarcimento dei danni subiti in euro 11.000,00 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali, ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
2. Si costituiva il COMUNE DI MONREALE, il quale in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, domandava il rigetto delle domande avversarie, rilevando l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, essendosi verificato l'incidente in prossimità della residenza della danneggiata, in un tratto di strada la cui pavimentazione era da considerarsi in buono stato di conservazione, tale per cui l'attrice, impiegando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto percepire e prevedere l'anomalia esistente sulla via pubblica ed evitare la potenziale situazione di pericolo. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di responsabilità concorrente, ex art. 1227 cod. civ., la liquidazione del danno decurtata di una percentuale commisurata al grado di responsabilità della danneggiata.
3. La causa veniva istruita attraverso l'escussione della prova testimoniale dei testi ammessi, si procedeva all'espletamento di C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del
3%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 10 e i.t.p. al 25% di 10 giorni).
4. Con sentenza n. 5045/2018 del 21/11/2018 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da AL IA nei confronti del Comune di MONREALE e
Pag. 3 di 9
compensava le spese di lite e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U.
5. Il Tribunale motivava il rigetto avendo ritenuto non raggiunta la prova in merito al nesso eziologico tra l'insidia ed i danni riportati, non essendo stato possibile accertare che la caduta sia stata effettivamente provocata dalla sconnessione del manto stradale ai margini della buca stradale ivi posta, e non potendo escludersi che la caduta sia stata
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