Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 1983
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Testo completo
R.G. n. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 739 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza del tribunale di Napoli di apertura della liquidazione giudiziale,
n. 18/2024, pubblicata il 18.1.2024, pendente
TRA
MIRABILIS s.r.l. (P.I. 05854831210), già con sede in Bacoli alla via Mozart 6, in persona dell'amministratore p.t., BI SA (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in Portici alla via Diaz 3/d, presso lo studio dell'avv.
Renato Veneruso (c.f.: [...]), che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti del fascicolo telematico.
RECLAMANTE
CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA MIRABILIS
s.r.l. in persona dell'Avv. Addolorata Cello.
RECLAMATA CONTUMACE
E
Fallimento Centro Riabilitazione Bacolese srl in liquidazione (n. 215/2012
presso il Tribunale di Napoli) con sede legale in Napoli alla via G. Sanfelice n. 24
(c.f.: 05111990635), in persona del Curatore avv. Maria Cristina Lanero,
rappresentato e difeso, in virtù di procura ad litem in atti e di provvedimento autorizzativo e di nomina reso dal G.D. in data 3.4.2024, dall'avv. Luisa Pelliccia
(c.f.: [...]), con studio in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto
I, 474.
RECLAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli l'odierna reclamata, curatela del fallimento del
Centro Riabilitazione Bacolese s.r.l., ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della Mirabilis s.r.l., agendo come sua creditrice, in virtù di sentenza di
condanna e successivo pignoramento mobiliare infruttuoso del 21.09.2016, dell'importo di euro € 239.167,46.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 18/2024 pubblicata il 18 gennaio 2024 e
notificata in pari data alla reclamante, ritenendo provati tutti i presupposti, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta decisione, in data 19.02.2024 la Mirabilis s.r.l., in persona del
suo legale rappresentante, ha promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto
l'insussistenza dei requisiti domensionali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2.1. Fissata la comparizione, disposta ed eseguita con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, si è costituita la curatela del fallimento del Centro
Riabilitazione Bacolese s.r.l., opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Nonostante la comunicazione di cancelleria del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, ritualmente eseguita il 21.02.2024, non si è costituito il curatore della procedura di liquidazione giudiziale della reclamante, avv.
Addolorata Cello, che va pertanto dichiarato contumace.
R.G. 739/2024 Sentenza Pagina 2
All'udienza collegiale fissata per il 17.04.2024, svolta in trattazione scritta, acquisite le note di trattazione delle due parti costituite, sostitutive della presenza in udienza,
la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. Preliminarmente si dà atto che il reclamo è tempestivo. Anche a computare il
termine di impugnativa dal 18 gennaio 2024 (e non dal 19 gennaio come affermato dalla reclamante), lo stesso non è decorso alla data del 19 febbraio 2024, atteso che
il 18 febbraio 2024 era domenica.
4. Nel merito il reclamo è infondato.
4.1. Il reclamante formula un unico motivo di doglianza, con cui deduce
l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 del CC.II., affermando di non aver avuto nel triennio precedente al ricorso né un attivo patrimoniale superiore a trecentomila euro, nè ricavi superiori a duecentomila euro, avendo cessato l'attività dal 2012. Ha richiamato, a sostegno, i documenti resi disponibili al curatore, cioè libro giornale e denunce dei redditi da cui sarebbero stati elaborati i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 739 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza del tribunale di Napoli di apertura della liquidazione giudiziale,
n. 18/2024, pubblicata il 18.1.2024, pendente
TRA
MIRABILIS s.r.l. (P.I. 05854831210), già con sede in Bacoli alla via Mozart 6, in persona dell'amministratore p.t., BI SA (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in Portici alla via Diaz 3/d, presso lo studio dell'avv.
Renato Veneruso (c.f.: [...]), che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti del fascicolo telematico.
RECLAMANTE
CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA MIRABILIS
s.r.l. in persona dell'Avv. Addolorata Cello.
RECLAMATA CONTUMACE
E
Fallimento Centro Riabilitazione Bacolese srl in liquidazione (n. 215/2012
presso il Tribunale di Napoli) con sede legale in Napoli alla via G. Sanfelice n. 24
(c.f.: 05111990635), in persona del Curatore avv. Maria Cristina Lanero,
rappresentato e difeso, in virtù di procura ad litem in atti e di provvedimento autorizzativo e di nomina reso dal G.D. in data 3.4.2024, dall'avv. Luisa Pelliccia
(c.f.: [...]), con studio in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto
I, 474.
RECLAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli l'odierna reclamata, curatela del fallimento del
Centro Riabilitazione Bacolese s.r.l., ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della Mirabilis s.r.l., agendo come sua creditrice, in virtù di sentenza di
condanna e successivo pignoramento mobiliare infruttuoso del 21.09.2016, dell'importo di euro € 239.167,46.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 18/2024 pubblicata il 18 gennaio 2024 e
notificata in pari data alla reclamante, ritenendo provati tutti i presupposti, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta decisione, in data 19.02.2024 la Mirabilis s.r.l., in persona del
suo legale rappresentante, ha promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto
l'insussistenza dei requisiti domensionali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2.1. Fissata la comparizione, disposta ed eseguita con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, si è costituita la curatela del fallimento del Centro
Riabilitazione Bacolese s.r.l., opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Nonostante la comunicazione di cancelleria del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, ritualmente eseguita il 21.02.2024, non si è costituito il curatore della procedura di liquidazione giudiziale della reclamante, avv.
Addolorata Cello, che va pertanto dichiarato contumace.
R.G. 739/2024 Sentenza Pagina 2
All'udienza collegiale fissata per il 17.04.2024, svolta in trattazione scritta, acquisite le note di trattazione delle due parti costituite, sostitutive della presenza in udienza,
la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. Preliminarmente si dà atto che il reclamo è tempestivo. Anche a computare il
termine di impugnativa dal 18 gennaio 2024 (e non dal 19 gennaio come affermato dalla reclamante), lo stesso non è decorso alla data del 19 febbraio 2024, atteso che
il 18 febbraio 2024 era domenica.
4. Nel merito il reclamo è infondato.
4.1. Il reclamante formula un unico motivo di doglianza, con cui deduce
l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 del CC.II., affermando di non aver avuto nel triennio precedente al ricorso né un attivo patrimoniale superiore a trecentomila euro, nè ricavi superiori a duecentomila euro, avendo cessato l'attività dal 2012. Ha richiamato, a sostegno, i documenti resi disponibili al curatore, cioè libro giornale e denunce dei redditi da cui sarebbero stati elaborati i
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