Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/10/2024, n. 679
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Testo completo
N. R.G. 268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. De Lisio Paola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 268/2023 R.G. promossa da
ISUFI ESMA, (c.f.: [...]) nata il [...] a [...] e
residente a [...],
ANTICHE COSTRUZIONI PERUGIA S.r.l. a capitale ridotto (c.f.: e P. Iva:
03340170541) in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante Geom.
ZO AN con sede in Perugia, Piazzale Giotto n. 13, entrambi rappresentati e
difesi dall'Avv. Siro Centofanti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Perugia, Via Cesare Fani n. 14, in virtù di delega in calce al ricorso in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA (c.f.:
97900660586), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
pagina 1 di 18
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è ex lege
domiciliato in Perugia, Via degli Offici n. 12;
=Appellata=
OGGETTO: Opposizione Ordinanza-Ingiunzione ex art. 22 e ss. L.689/1981
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come al ricorso in appello;
Per parte appellata: come da memoria di costituzione e appello incidentale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, tempestivamente depositato, FI SM e Antiche Costruzioni Perugia S.r.l.
a capitale ridotto, proponevano opposizione - con istanza di sospensione - avverso
l'ordinanza ingiunzione n. 476/17-306/17 – Prot. n. 24881, loro notificata,
rispettivamente, in data 14.9.2017 e in data 15.09.2017, con la quale l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Perugia contestava le seguenti violazioni: 1) dell'Art. 39,
comma 1 e 2 del D.L. 112/08, conv. con modif. in legge 133/08 e, ulteriormente mod.
dall'art. 19, comma 1, D.L. 5/2012, convertito con modif. dalla L. 35/12 - per non aver
registrato nel Libro Unico del Lavoro l'occupazione di due lavoratori (UZ ED e
TA ER) per sei mesi dal marzo 2014 all'agosto 2014;
2) dell'art. 3, comma 3, prima
parte, D.L. 12/02, conv. con modif. dalla L. 73/02, come mod. dal D.L. 145/13, conv.
con mod. dalla L. 9/2014, per avere occupato i medesimi lavoratori, per complessive 114
giornate lavorative dal 11.03.14 al 22.08.2014, determinando per dette violazioni la
sanzione nella misura di €.840,00 (quanto al punto 1) e in €.30.030,00 (quanto al punto
2) per un totale di €.30.870,00.
A fondamento del ricorso deducevano: 1) “Nullità dell'ordinanza-ingiunzione 8.9.2017
pagina 2 di 18 per nullità del verbale 15.4.2016”;
2) “Nullità dell'ordinanza-ingiunzione 8.9.2017 per
tardività della contestazione di illecito”;
3) “Nullità dell'ordinanza-ingiunzione 8.9.2017
per erroneità del verbale di contestazione 15.4.2016”;
4) “Nullità dell'ordinanza-
ingiunzione 8.9.2017 per insussistenza dei due pretesi rapporti di lavoro subordinato”;
5) “-in ipotesi- Eccessività della sanzione”.
Conformemente alle deduzioni svolte, chiedevano: in via preliminare, la sospensione
dell'esecuzione dell'ordinanza;
nel merito, dichiararsi la nullità dell'ordinanza-
ingiunzione impugnata;
in via subordinata, la riduzione della sanzione;
in ogni caso con
condanna dell'I.T.L. di Perugia al pagamento delle spese di lite e distrazione delle stesse
a favore del difensore antistatario.
Con decreto del 27.10.2017 il Tribunale fissava la comparizione delle parti per l'udienza
del 13.04.2018 e disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia che contestava integralmente
le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
In corso di causa parte ricorrente eccepiva (udienza del 2.11.2018) l'incapacità a deporre
dei testi indicati dalla parte resistente (UZ ED e TA ER) ritenuti portatori di
un interesse alla causa e, successivamente (udienza del 2.10.2020) domandava la
rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa al giudice
competente in materia di lavoro.
Entrambe le richieste venivano rigettate dal Tribunale (ord. 2/4.11.2019 e 6.10.2020);
la
causa veniva quindi istruita mediante le produzioni documentali delle parti e prova per
testi.
Con le note difensive del 10.02.2023 i ricorrenti eccepivano l'applicazione retroattiva
della legge più favorevole costituita dall'art. 22, 1° comma, D.Lgs 151/2015.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 321/2023, pubblicata il 20.02.2023, annullava
pagina 3 di 18
parzialmente l'Ordinanza di ingiunzione dell'8.9.2017 n. 476/17-306/17 limitatamente
alla sanzione applicata per la violazione dell'art. 39, 1° e 2° comma, del D.L. 112/2008 e
confermava la predetta ordinanza ingiunzione con riferimento alle sanzioni applicate ai
sensi dell'art. 3, 3° comma, prima parte, del D.L. 22.2.2002 n. 12, conv. con L.
23.4.2002 n. 73 e s.m.i. e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 321/2023 hanno interposto appello
ISUFI SM e ANTICHE COSTRUZIONI PERUGIA S.r.l. a capitale ridotto, per i
seguenti motivi:
1) “Insussistenza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”
2) “Insussistenza di prove sufficienti dello svolgimento di prestazioni lavorative di
UZ e di TA per 114 giorni”
3) “- in ipotesi - applicazione retroattiva della legge più favorevole, art. 22, 1° comma,
del D.Lgs. 14.9.2015 n. 151”;
4) “- in ulteriore ipotesi - riduzione della sanzione”.
Con decreto del 30.7.2023 il Presidente della Corte di Appello ha nominato il Giudice
relatore ed ha fissato l'udienza del 12.10.2023, con termine alla parte ricorrente per la
notifica del ricorso e del decreto fino al 29.5.2023.
Con memoria depositata il 29.9.2023 si è costituito l'Ispettorato Territoriale del lavoro di
Perugia contestando la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto la reiezione,
proponendo contestuale impugnazione incidentale a motivo della“Piena correttezza nel
calcolo della sanzione relativa alla violazione dell'art. 39, d.l. 112/2008 (l. 133/08)”.
In assenza di attività istruttoria, concessi i termini per il deposito di note conclusionali, la
causa - previa discussione - è stata assunta in decisione all'udienza del 12.09.2024.
*****
Con il primo motivo di gravame parte appellante afferma l'erroneità della sentenza
pagina 4 di 18
impugnata per avere il primo giudice ritenuto legittima l'ordinanza ingiunzione pur in
assenza di prove della responsabilità dell'opponente in ordine alla presunta sussistenza di
due rapporti di lavoro subordinato.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale abbia assunto a base della decisione le
dichiarazioni testimoniali di UZ ED e TA ER nonostante l'eccepita loro
incapacità a deporre - avendo essi un interesse che avrebbe potuto legittimare un loro
intervento in giudizio “ad adiuvandum” ai sensi dell'art. 105, 2° comma c.p.c. – e,
comunque, stante la loro inattendibilità.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'interesse a partecipare al giudizio previsto come incapacità a
testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse
personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua
dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio
in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non
avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la
considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del
teste.
Non rileva dunque un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto
della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro
collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di
legittimazione alla partecipazione al giudizio (in termini cfr. Cass. n.167/2018;
Cass. n.
21428/2015).
In particolare nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa
dall'ispettorato Provinciale del Lavoro nei confronti di un datore di lavoro, la
pagina 5 di 18
giurisprudenza della Cassazione ha ribadito detti principi affermando che “il lavoratore
non è incapace di testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., quando l'oggettiva natura della
violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il
conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo
la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia
inipotizzabile” (Cass.n.4651/2009).
E' da sottolineare che la questione è stata di nuovo sottoposta al vaglio della Suprema
Corte che, con un recente arresto giurisprudenziale, ha ulteriormente specificato che
“L'interesse che ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo
quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione
principale a porre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenute in un
giudizio già proposto da altri controinteressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero
fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in
cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro
soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione
deve essere resa” (cfr. Cass. Sent. N.26044/2023 che richiama Cass. 21418/2015).
Ebbene, considerato che nel caso di opposizione a ordinanza ingiunzione il giudizio verte
sulla applicazione di sanzioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. De Lisio Paola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 268/2023 R.G. promossa da
ISUFI ESMA, (c.f.: [...]) nata il [...] a [...] e
residente a [...],
ANTICHE COSTRUZIONI PERUGIA S.r.l. a capitale ridotto (c.f.: e P. Iva:
03340170541) in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante Geom.
ZO AN con sede in Perugia, Piazzale Giotto n. 13, entrambi rappresentati e
difesi dall'Avv. Siro Centofanti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Perugia, Via Cesare Fani n. 14, in virtù di delega in calce al ricorso in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA (c.f.:
97900660586), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
pagina 1 di 18
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è ex lege
domiciliato in Perugia, Via degli Offici n. 12;
=Appellata=
OGGETTO: Opposizione Ordinanza-Ingiunzione ex art. 22 e ss. L.689/1981
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come al ricorso in appello;
Per parte appellata: come da memoria di costituzione e appello incidentale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, tempestivamente depositato, FI SM e Antiche Costruzioni Perugia S.r.l.
a capitale ridotto, proponevano opposizione - con istanza di sospensione - avverso
l'ordinanza ingiunzione n. 476/17-306/17 – Prot. n. 24881, loro notificata,
rispettivamente, in data 14.9.2017 e in data 15.09.2017, con la quale l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Perugia contestava le seguenti violazioni: 1) dell'Art. 39,
comma 1 e 2 del D.L. 112/08, conv. con modif. in legge 133/08 e, ulteriormente mod.
dall'art. 19, comma 1, D.L. 5/2012, convertito con modif. dalla L. 35/12 - per non aver
registrato nel Libro Unico del Lavoro l'occupazione di due lavoratori (UZ ED e
TA ER) per sei mesi dal marzo 2014 all'agosto 2014;
2) dell'art. 3, comma 3, prima
parte, D.L. 12/02, conv. con modif. dalla L. 73/02, come mod. dal D.L. 145/13, conv.
con mod. dalla L. 9/2014, per avere occupato i medesimi lavoratori, per complessive 114
giornate lavorative dal 11.03.14 al 22.08.2014, determinando per dette violazioni la
sanzione nella misura di €.840,00 (quanto al punto 1) e in €.30.030,00 (quanto al punto
2) per un totale di €.30.870,00.
A fondamento del ricorso deducevano: 1) “Nullità dell'ordinanza-ingiunzione 8.9.2017
pagina 2 di 18 per nullità del verbale 15.4.2016”;
2) “Nullità dell'ordinanza-ingiunzione 8.9.2017 per
tardività della contestazione di illecito”;
3) “Nullità dell'ordinanza-ingiunzione 8.9.2017
per erroneità del verbale di contestazione 15.4.2016”;
4) “Nullità dell'ordinanza-
ingiunzione 8.9.2017 per insussistenza dei due pretesi rapporti di lavoro subordinato”;
5) “-in ipotesi- Eccessività della sanzione”.
Conformemente alle deduzioni svolte, chiedevano: in via preliminare, la sospensione
dell'esecuzione dell'ordinanza;
nel merito, dichiararsi la nullità dell'ordinanza-
ingiunzione impugnata;
in via subordinata, la riduzione della sanzione;
in ogni caso con
condanna dell'I.T.L. di Perugia al pagamento delle spese di lite e distrazione delle stesse
a favore del difensore antistatario.
Con decreto del 27.10.2017 il Tribunale fissava la comparizione delle parti per l'udienza
del 13.04.2018 e disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia che contestava integralmente
le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
In corso di causa parte ricorrente eccepiva (udienza del 2.11.2018) l'incapacità a deporre
dei testi indicati dalla parte resistente (UZ ED e TA ER) ritenuti portatori di
un interesse alla causa e, successivamente (udienza del 2.10.2020) domandava la
rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa al giudice
competente in materia di lavoro.
Entrambe le richieste venivano rigettate dal Tribunale (ord. 2/4.11.2019 e 6.10.2020);
la
causa veniva quindi istruita mediante le produzioni documentali delle parti e prova per
testi.
Con le note difensive del 10.02.2023 i ricorrenti eccepivano l'applicazione retroattiva
della legge più favorevole costituita dall'art. 22, 1° comma, D.Lgs 151/2015.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 321/2023, pubblicata il 20.02.2023, annullava
pagina 3 di 18
parzialmente l'Ordinanza di ingiunzione dell'8.9.2017 n. 476/17-306/17 limitatamente
alla sanzione applicata per la violazione dell'art. 39, 1° e 2° comma, del D.L. 112/2008 e
confermava la predetta ordinanza ingiunzione con riferimento alle sanzioni applicate ai
sensi dell'art. 3, 3° comma, prima parte, del D.L. 22.2.2002 n. 12, conv. con L.
23.4.2002 n. 73 e s.m.i. e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 321/2023 hanno interposto appello
ISUFI SM e ANTICHE COSTRUZIONI PERUGIA S.r.l. a capitale ridotto, per i
seguenti motivi:
1) “Insussistenza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”
2) “Insussistenza di prove sufficienti dello svolgimento di prestazioni lavorative di
UZ e di TA per 114 giorni”
3) “- in ipotesi - applicazione retroattiva della legge più favorevole, art. 22, 1° comma,
del D.Lgs. 14.9.2015 n. 151”;
4) “- in ulteriore ipotesi - riduzione della sanzione”.
Con decreto del 30.7.2023 il Presidente della Corte di Appello ha nominato il Giudice
relatore ed ha fissato l'udienza del 12.10.2023, con termine alla parte ricorrente per la
notifica del ricorso e del decreto fino al 29.5.2023.
Con memoria depositata il 29.9.2023 si è costituito l'Ispettorato Territoriale del lavoro di
Perugia contestando la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto la reiezione,
proponendo contestuale impugnazione incidentale a motivo della“Piena correttezza nel
calcolo della sanzione relativa alla violazione dell'art. 39, d.l. 112/2008 (l. 133/08)”.
In assenza di attività istruttoria, concessi i termini per il deposito di note conclusionali, la
causa - previa discussione - è stata assunta in decisione all'udienza del 12.09.2024.
*****
Con il primo motivo di gravame parte appellante afferma l'erroneità della sentenza
pagina 4 di 18
impugnata per avere il primo giudice ritenuto legittima l'ordinanza ingiunzione pur in
assenza di prove della responsabilità dell'opponente in ordine alla presunta sussistenza di
due rapporti di lavoro subordinato.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale abbia assunto a base della decisione le
dichiarazioni testimoniali di UZ ED e TA ER nonostante l'eccepita loro
incapacità a deporre - avendo essi un interesse che avrebbe potuto legittimare un loro
intervento in giudizio “ad adiuvandum” ai sensi dell'art. 105, 2° comma c.p.c. – e,
comunque, stante la loro inattendibilità.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'interesse a partecipare al giudizio previsto come incapacità a
testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse
personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua
dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio
in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non
avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la
considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del
teste.
Non rileva dunque un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto
della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro
collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di
legittimazione alla partecipazione al giudizio (in termini cfr. Cass. n.167/2018;
Cass. n.
21428/2015).
In particolare nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa
dall'ispettorato Provinciale del Lavoro nei confronti di un datore di lavoro, la
pagina 5 di 18
giurisprudenza della Cassazione ha ribadito detti principi affermando che “il lavoratore
non è incapace di testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., quando l'oggettiva natura della
violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il
conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo
la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia
inipotizzabile” (Cass.n.4651/2009).
E' da sottolineare che la questione è stata di nuovo sottoposta al vaglio della Suprema
Corte che, con un recente arresto giurisprudenziale, ha ulteriormente specificato che
“L'interesse che ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo
quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione
principale a porre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenute in un
giudizio già proposto da altri controinteressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero
fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in
cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro
soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione
deve essere resa” (cfr. Cass. Sent. N.26044/2023 che richiama Cass. 21418/2015).
Ebbene, considerato che nel caso di opposizione a ordinanza ingiunzione il giudizio verte
sulla applicazione di sanzioni
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