Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4477
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Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2080-24 RGAC, vertente
TRA
AN VA (avv. Giuseppe Parente)
parte appellante
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio, in persona del
Ministro pt (Avvocatura Generale dello Stato)
parte appellata
1
dando lettura del seguente
dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio, in persona del Ministro pt, a rimborsare a AN VA le spese del primo grado, che si liquidano in euro 400, oltre spese forfettarie
15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato;
condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio, in persona del Ministro pt, a rimborsare a AN VA le spese del presente grado, che si liquidano in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2
OGGETTO: ricorso in appello depositato il 24-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 11-6-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso ritualmente notificato al Ministero dell' Istruzione e del Merito, AN VA adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione all'anno di servizio a tempo determinato, sulla base dei periodi di servizio svolti (A.S. 2022/2023 dal 06.12.2022 al
31.08.2023 – A.S. 2023/2024 dal 26.09.2023 al 30.06.2024);
per
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio pari a euro
1.000,00 ovvero della diversa somma che sarebbe risultata dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda: di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato;
che negli anni, essendo in possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento, aveva prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche per ciascun anno, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle annualità scolastiche indicate in ricorso;
che l'attività svolta negli anni elencati risultava essere stata assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
di esser stata
3
sottoposta agli stessi obblighi formativi del personale di ruolo;
di non avere potuto usufruire, ciò nonostante, in relazione ai periodi di servizio elencati, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione del loro status di docenti a tempo determinato;
che tale beneficio era riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal Ministero
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